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15.2008.11 • TRAC TI 15.2008.11 Generato dall'IA

Daughter's Appeal Against Estate Administration of Revoked Gift Dismissed

Numero d'incarto 15.2008.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal concerning the administration of real estate assets previously donated to a daughter, which were subject to a successful revocation action in the context of a deceased's bankruptcy liquidation, the court dismissed the daughter's appeal against the bankruptcy office's order placing the properties under the administration of the estate for the benefit of the mass. The court reasoned that since the donation revocation obligates the donee to tolerate forced execution as if the donation had not occurred, she must also accept the estate administration of the property, which is necessary for its realization, and the fact that the order did not name her directly was irrelevant as her rights were not prejudiced; furthermore, the order to change signatory authority on the associated bank account was confirmed because the fiduciary holding the account did not contest the change, while the issue of pre-administration rental income restitution requires a separate judicial decision outside the scope of the supervision authority's immediate competence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Revocazione di una donazione immobiliare. Gestione coatta dell'immobile. Cambiamento dell'intestazione del conto bancario di gestione degli affitti

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione dell'eredità restituzione della proprietà revoca del fallimento bene riservato cambiamento del nome sostanza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 98 III 44
Estate Creditors' Claw-Back Action Against Debtor's Father-in-Law Regarding Voidable Transfer of Debt Certificate and Interest Restitution
DTF 130 III 255
Andrà risolta, per la parte spettante alla massa, in sede di allestimento dello stato di riparto, ricordato comunque che gli affitti maturati dopo l’apertura del fallimento fanno in linea di principio parte della massa attiva (DTF 130 III 255, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24c LPR

Used to declare the appeal by PI 2 withdrawn as it became moot.

art. 291 LEF

Cited as the legal basis relevant to the extension of the restitution obligation to fruits/products, although the court ultimately reserved judgment on the bank account balance under this scope.

art. 20a LEF

Cited in the final reference list as relevant to the case context (revocatory action).

art. 17 LEF

Cited in the final reference list as relevant to the case context (supervisory authority's action).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied to decide not to levy court fees (no court fees are charged).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied to decide not to award compensation to the parties (no compensation is awarded).

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Testo completo

Incarto n. 15.2008.11 · Lugano 13 febbraio 2008 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sui ricorsi 26 novembre 2007 (n. 7/2007) e

27 novembre 2007 (n. 8/2007) di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1 rispettivamente · PI 2, __________ contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 14 novembre 2007 con cui è stata ordinata l’amministrazione coatta dei fondi mappale n. __________ e __________ RFD __________ nell’ambito della liquidazione in via fallimentare della

PI 1

procedura che concerne anche

1. PI 3 2. PI 4 3. PI 5 4. PI 6 5. PI 7 6. PI 8 2-6 patrocinati dall’ PA 2 viste le osservazioni 22 gennaio 2008 di PI 3, 25 gennaio 2008 dell’avv. PA 2 e 14 novembre 2007/ 28 gennaio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. I ricorsi di RI 1 e PI 2 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2. Il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1. Il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa fallimentare dei fondi part. n. __________ e __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________; la II Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto gli appelli presentati contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc. 12.2005.90/91), mentre i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231 e 323/2006).

3. L’8 novembre 2007, il rappresentante dei cessionari del diritto di revocazione, avv. PA 2, ha chiesto all’Ufficio di procedere al recupero dei ricavi netti prodotti dai tre immobili dalla data d’iscrizione a registro fondiario delle donazioni poi revocate, così come all’amministrazione degli immobili sino alla loro realizzazione. Il 14 novembre 2007, l’Ufficio ha invitato la fiduciaria PI 2, società che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, a provvedere da quel momento all’amministrazione degli immobili in questione a favore della massa fallimentare e a procedere alla modifica delle firme sul conto bancario aperto a suo nome per le necessità di tale gestione, nel senso di vincolarne l’accesso alla firma collettiva a due dell’Ufficio e della fiduciaria.

4. Sia PI 2 che RI 1 hanno impugnato questo provvedimento. La fiduciaria ha però ritirato il suo ricorso il 28 novembre 2007, sicché esso dev’essere stralciato, poiché divenuto privo di oggetto (art. 24c LPR).

RI

1 ha invece mantenuto la sua richiesta di annullamento del provvedimento, che ritiene nullo perché le è stato trasmesso unicamente per conoscenza e che nessuna sentenza giudiziaria le ha revocato l’amministrazione dei fondi di __________.

PI

3 si è limitato a ricordare di aver rivendicato in sede d’insinuazione un

diritto sul provento degli affitti in qualità di cessionario degli stessi.

A nome dei cessionari dei diritti della massa, l’avv. PA 2 chiede la reiezione del ricorso, sostenendo che RI 1, in virtù della sentenza di revoca, deve tollerare la realizzazione forzata degli immobili e di tutto quanto con tale realizzazione è connesso.

5. Poiché la revocazione della donazione pone a carico della donataria l’obbligo di tollerare l'esecuzione forzata come se la donazione non avesse avuto luogo, ella deve anche tollerare che l'Ufficio provveda all'amministrazione dell'immobile, visto che l'avrebbe dovuto fare qualora il defunto ne fosse stato il proprietario all'apertura della liquidazione. La decisione impugnata va quindi confermata. Il fatto che RI 1 non sia stata indicata quale destinataria diretta è infatti irrilevante, dato che i suoi diritti non sono stati pregiudicati: ha potuto far valere – ed effettivamente ha fatto valere – le proprie ragioni con piena cognizione di causa. D’altronde, la scelta della fiduciaria PI 2 quale amministratrice degli immobili non è stata formalmente contestata e va quindi confermata.

6. In linea di massima, l’obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98 III 44

segg.; Peter, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 291, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati

prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta può essere imposta contro la volontà del beneficiario soltanto con una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 289 segg. LEF. L’amministrazione del fallimento e l’autorità di vigilanza non sono competenti per statuire sulla questione della restituzione o della disposizione di beni formalmente intestati a terzi, nel caso concreto il conto bancario relativo alla gestione degli immobili. Quando la pretesa revocatoria non è liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi presuppone un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291), come pure il semplice blocco provvisionale dei beni se essi si trovano in possesso del terzo (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 42 ad art. 242). Orbene, nella fattispecie la decisione 24 marzo 2005 della Segretaria assessore __________ non contiene alcuna indicazione sul conto bancario in questione, probabilmente perché i cessionari dei diritti della massa non hanno formulato conclusioni in merito. Sennonché il conto risulta intestato ad PI 2 che, contrariamente a RI 1, con il ritiro del

suo ricorso ora non si oppone più al cambiamento di firme. La decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.

7. A scanso di equivoci, occorre precisare che l’Ufficio, nel provvedimento impugnato, non si è determinato sulla destinazione del saldo del conto a quel momento. Gli spetterà ora decidere se questo saldo dev’essere inventariato quale attivo fallimentare o se dev’essere restituito (e a chi).

8. La questione delle pretese di PI 3 quale cessionaria degli affitti non è oggetto di questa procedura. Andrà risolta, per la parte spettante alla massa, in sede di allestimento dello stato di riparto, ricordato comunque che gli affitti maturati dopo l’apertura del fallimento fanno in linea di principio parte della massa attiva (DTF 130 III 255, cons. 4.1; 111 III 75-76, cons. 3).

9. Il ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 24c LPR; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 26 e 27 novembre 2007 di RI 1 e di PI 2 sono congiunte.

2. Il ricorso 27 novembre 2007 di PI 2, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

3. Il ricorso 26 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________;

– PI 3, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.