Executor's Request for Restitution of Time Limit Denied Due to Failure to File Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe executor of a deceased party requested the restitution of the time limit for filing an opposition to an enforcement proceeding, claiming they only learned of the enforcement via the creditor on August 29, 2007, despite earlier inquiries. The court rejected the request because the applicant failed to perform the omitted act—filing the actual opposition—alongside the request for restitution; instead, the request merely sought to clarify the estate's financial standing with the creditor without definitively committing to filing an opposition, which is a prerequisite for relief under the relevant statute concerning non-attributable impediments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 59 cpv. 1 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 61 OTLEF, Art. 62 OTLEF; Executor's Request for Restitution of Time Limit Denied Due to Failure to File Opposition: The court rejected the request because the applicant failed to perform the omitted act—filing the actual opposition—alongside the request for restitution; instead, the request merely sought to clarify the estate's financial standing with the creditor without definitively committing to filing an opposition, which is a prerequisite for relief under the relevant statute concerning non-attributable impediments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the legal basis for rejecting the request for reinstatement of the opposition deadline.
Cited in the preamble to the decision regarding costs (though the operative part only refers to the outcome).
Cited in the preamble to the decision regarding the allocation of indemnities (though the operative part only refers to the outcome).
Testo completo
Incarto n. 15.2007.89 · Lugano 11 settembre 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sull’istanza di restituzione del termine di opposizione formulata il 29 agosto 2007 di
RI 1 con ultimo domicilio a __________ rappr. dall’esecutore testamentario avv. __________, Lugano
nell’ambito dell’esecuzione n° __________ dell’CO 1 promossa contro il defunto da
PI 1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’esecutore testamentario della RI 1 chiede la restituzione del termine di opposizione contro l’esecuzione citata in epigrafe, facendo valere di esserne venuto a conoscenza tramite la creditrice stessa solo il 29 agosto 2007, malgrado avesse chiesto informazioni sui contratti di assicurazione del defunto già il 19 e il
31 luglio 2007;
che
secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, “chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo
non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine”;
che, sempre secondo tale norma, “egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso”;
che nel caso concreto, l’istante non risulta aver compiuto l’atto omesso, ovvero la dichiarazione di opposizione : anzi si è limitata a chiedere la restituzione del termine per la parte non ancora decorsa al momento del decesso dell’escusso (con l’aggiunta delle due settimane di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF), onde permettere all’esecutore testamentario “di chiarire con PI 1 la situazione di Dare-Avere”, dimostrando così di non aver ancora deciso se interporre opposizione o no;
che in difetto di tale presupposto di legge, l’istanza va respinta, senza che occorra verificare se la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF sia effettivamente scaduta;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
29 agosto 2007 della RI 1, con ultimo domicilio a __________, è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– avv. Franco Masoni, Lugano;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.