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15.2007.8 • TRAC TI 15.2007.8 Generato dall'IA

Appeal Against Auction Notice Due to Factual Errors

Numero d'incarto 15.2007.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged an auction notice published by the enforcement office for the sale of share certificates in a bankruptcy proceeding, arguing that the description contained incongruous numerical errors that misled the public, despite the underlying documents showing the correct information and the initial valuation being zero. The court held that while the law does not explicitly require describing the estimate value or mandate extreme detail in the public notice, the published description must not contain erroneous information capable of misleading third parties, thereby partially accepting the appeal and annulling the contested notice due to clear factual errors in the description of the assets being auctioned.

Regesto Legislator

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Art. 257 cpv. 1 LEF, Art. 23 CO, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 227 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Auction Notice Due to Factual Errors: The court held that while the law does not explicitly require describing the estimate value or mandate extreme detail in the public notice, the published description must not contain erroneous information capable of misleading third parties, thereby partially accepting the appeal and annulling the contested notice due to clear factual errors in the description of the assets being auctioned.

Parole chiave

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pubblico incanto annunci pubblici valore delle vendite documenti di terzi legittimazione a ricorrere errore contabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 III 365
DTF 70 III 17
Il Tribunale federale ha del resto avuto modo di precisare, nell’ambito di un’esecuzione in realizzazione di pegno manuale, che la menzione del valore di stima non è superflua, almeno per quanto concerne beni costituiti in pegno (DTF 70 III 17, cons.
DTF 129 III 598
DTF 95 III 24
DTF 101 III 34
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final disposition regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final disposition regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.8 · Lugano 2 aprile 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di

RI 1 __________ rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro l’avviso d’incanto pubblicato sul FUC __________ e sul FUSC del __________ relativo alla vendita di certificati azionari nel fallimento diretto contro la ricorrente;

procedura di cui è parte, quale cessionaria delle pretese di un creditore della fallita:

PI 1, __________ rappr. dall’avv. RA 2, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’inventario,

firmato dalla fallita il 22 ottobre 2003, l’CO 1 ha indicato sotto il n. 149 i “certificati azionari da 018 a 023

corrispondenti a 250 azioni, colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.-- colones, della società H__________, __________, depositati presso l’avv. G__________, __________, brevetto no. 1__________ del 22.10.1999”.

Sotto il n. 150 sono stati iscritti i “certificati azionari dal no. 037 a no. 038 corrispondenti a complessivi 1'000'000.-- di colones, il tutto pari a USD 500'000.-- della società G__________, __________, __________, certificati azionari di proprietà della società C__________, __________, __________, depositati presso il notaio l’avv. G__________, __________, brevetto no. __________ del 22.10.1999”;

Entrambe le posizioni sono state stimate in fr. 0.--.

Le descrizioni dei certificati azionari rispecchiavano, con alcuni errori per quanto riguarda la posizione 149, quelle indicate nelle insinuazioni del creditore R__________, che ha rivendicato su di essi un diritto di pegno manuale.

B. Il 2 ottobre 2006, PI 1, nel frattempo subentrata nei crediti di R__________, ha trasmesso all’Ufficio gli originali dei certificati azionari.

C. Il

13 ottobre 2006, l’Ufficio ha pubblicato un primo avviso d’incanto relativo a detti certificati, nel quale essi sono stati descritti in modo un po’ diverso rispetto a quanto riportato nell’inventario, aggiungendo in particolare un’indicazione sul valore in dollari dei certificati iscritti al n. 149 manifestamente illogica se rapportata alle indicazioni relative alla posizione n. 150.

Su ricorso della fallita, l’Ufficio, con decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006, ha annullato l’avviso d’incanto impugnato (CEF 15 novembre 2006 [15.06.117]).

D. Il

19 gennaio 2007, l’Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d’incanto, il cui oggetto è stato descritto come segue:

• “certificati azionari da 018 a 023 corrispondenti a 250 azioni cadauno per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.00 Colones, della società H__________, __________, __________, di proprietà della società C__________, __________;

• “certificati azionari da 037 a 039 corrispondenti a 100'000 azioni cadauno per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 1'000'000.00 Colones, della società G__________, __________, __________, di proprietà della società C__________, __________”.

E. Il

24 gennaio 2007, RI 1 ha nuovamente ricorso, rilevando come le indicazioni numeriche sono incongruenti tra di loro e non corrispondono alla realtà. La ricorrente chiede inoltre che la valutazione dei titoli effettuata a suo tempo dalle parti venga indicata nella prossima pubblicazione.

F. Con osservazioni 6 febbraio 2007, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. Contesta che la pubblicazione impugnata contenga errori tali da ledere i diritti della fallita e della creditrice pignoratizia. Una semplice lettura dei certificati sarebbe bastata a rilevare le due piccole sviste in cui è incorso l’Ufficio. Il ricorso avrebbe mero scopo dilatorio, al limite dell’abusivo. D’altronde, la fallita non sarebbe legittimata a contestare l’avviso d’incanto per l’assenza di valutazione dei titoli.

G. L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.

H. Con ordinanza 26 gennaio 2007 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.

considerando

in diritto:

1. Giusta l’art. 257 cpv. 1 LEF, la pubblicazione dell’avviso d’incanto deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto. Secondo Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 10), la pubblicazione dovrebbe inoltre indicare la natura degli oggetti messi in vendita, la loro stima e l’identità del fallito (cfr. pure Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 5 ad art. 257). La legge, tuttavia, non lo prescrive espressamente e l’autorità di vigilanza federale non ha elaborato alcun modello d’avviso d’incanto, se non per quanto concerne le aste di fondi (mod. n. 8F). È in ogni caso ovvio che l’avviso d’incanto, per raggiungere il suo scopo, debba contenere una descrizione degli oggetti posti all’asta. L’ufficio di esecuzione deve però vegliare al rispetto di una giusta proporzione tra la completezza della descrizione e i costi della pubblicazione (cfr. Gilliéron, vol. II, n. 18 ad art. 125), ritenuto che possibili interessati possono comunque ottenere maggiori dettagli presso l’ufficio. Va da sé che la pubblicazione non deve fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell’art. 23 CO (errore essenziale) – di provocare l’annullamento dell’asta (cfr. DTF 129 III 365 cons. 5.3, 95 III 21).

Nella fattispecie, è manifesto e incontestato che la pubblicazione contiene errori. Anche se essi sarebbero potuti essere facilmente scoperti e sebbene l’ambiguità poteva essere soppressa con la consultazione dei titoli depositati presso l’CO 1, non è ammissibile che terzi non possano, almeno a quello stadio della procedura, affidarsi al contenuto della pubblicazione. L’avviso d’incanto impugnato va pertanto annullato.

2. Come visto, la legge non impone – in modo esplicito – l’indicazione, nell’avviso d’incanto, del valore di stima dell’oggetto posto all’asta, se non quando si tratta di un immobile (cfr. art. 257 cpv. 3 e mod. n. 8F). È tuttavia usuale indicarlo anche per i beni mobili. Il Tribunale federale ha del resto avuto modo di precisare, nell’ambito di un’esecuzione in realizzazione di pegno manuale, che la menzione del valore di stima non è superflua, almeno per quanto concerne beni costituiti in pegno (DTF 70 III 17, cons. 3; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125). In linea di principio, appare perlomeno opportuna, se non obbligatoria, la pubblicazione di tale valore. Trattandosi di questione che rientra nel potere di apprezzamento dell’Ufficio (come quella più generale della pubblicità da dare all’incanto, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 e 31 ad art. 125), è ammissibile un ricorso contro la decisione di non menzionare il valore di stima nell’avviso d’incanto (art. 17 cpv. 1 LEF). Non vi sono motivi per non ammettere la legittimazione anche del fallito, i cui interessi possono essere lesi da una pubblicazione inadeguata. Il debitore ha del resto fondamentalmente un interesse giuridicamente protetto ad uno svolgimento regolare della procedura esecutiva (cfr. DTF 129 III 598, cons. 3.2). Il riferimento di PI 1 all’opinione asseritamente contraria Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 7 ad art. 257) non giustifica un’altra conclusione, perché questi autori non escludono espressamente la legittimazione del fallito.

Va tuttavia sottolineato come il valore di stima determinante per la pubblicazione sia quello stabilito dall’Ufficio, semmai con l’ausilio di periti, ovvero il valore iscritto nel verbale di pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125), rispettivamente, in materia di fallimento, nell’inventario, ciò che del resto risulta implicitamente dall’art. 227 LEF (cfr. DTF 95 III 24 cons. 4b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 227). Nel caso concreto, l’CO 1 ha indicato nell’inventario un valore di stima dei certificati azionari pari a fr. 0.--. Tale decisione è rimasta incontestata. Poiché nessuno pretende che le azioni siano quotate in borsa, una stima peritale è d’altronde esclusa (DTF

101 III 34 s. cons. 2b/c). Anche un’eventuale accordo della fallita e della creditrice pignoratizia sulla valutazione dei titoli – che comunque non è stata prodotta dalla ricorrente – sarebbe irrilevante: è questione che esula dal potere di disposizione delle parti, visto che è suscettibile di coinvolgere anche interessi di terzi, ossia i potenziali aggiudicatari. Inoltre, PI 1 non chiede l’indicazione del valore commerciale dei titoli (osservazioni, a p. 5). Il ricorso va quindi respinto su questo punto.

3. Onde evitare ulteriori contestazioni, l’Ufficio, nell’allestire il prossimo avviso d’incanto, adotterà la seguente formulazione degli oggetti messi all’asta:

• certificati azionari da 018 a 023 rappresentanti ciascuno 250 azioni, di un valore nominale di 1'000 colones ognuna, della società H__________, __________; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________;

• “certificati azionari da 037 a 039 rappresentanti ciascuno 1’000'000 di azioni, di un valore nominale di 1 colón ognuna, della società G__________, __________; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C__________.

4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento dell’avviso d’incanto 19 gennaio 2007.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 227, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, l’avviso d’incanto 19 gennaio 2007 è annullato.

1.2. Nell’allestire il nuovo avviso di pignoramento, l’Ufficio terrà conto di quanto indicato al considerando 3.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.