Bankruptcy Estate Real Estate Registration Revocation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a bankruptcy liquidation initiated in 1999, the appellant challenged the registration of real estate in favor of the bankruptcy estate, which followed a final judgment revoking prior gifts of those properties made by the now-deceased debtor to the appellant. The court reasoned that the legal effect of the revocation under the relevant statute is personal, requiring the beneficiary only to tolerate the forced realization of the transferred property rights, not to retrocede the title itself, meaning the patrimonial right remains with the beneficiary until adjudication; consequently, forced realization of the real estate in question does not require a prior rectification of the land register to transfer ownership to the bankruptcy mass, leading to the annulment of the challenged registration orders.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento. Revocazione della donazione di un immobile del fallito. Realizzazione del fondo senza nuova intestazione del medesimo a nome del fallito
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a basis for granting the appeal and annulling the decisions to register the bankruptcy estate as the new owner.
Cited in the final orders, although the substantive application relates to the legal grounds derived from Art. 291 LEF.
Cited in the final orders, although the substantive application relates to the legal grounds derived from Art. 291 LEF.
Cited in the final orders regarding the decision not to levy court fees.
Cited in the final orders regarding the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2007.70 · Lugano 3 luglio 2007 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 19 giugno 2007 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le istanze 24 maggio 2007 d’iscrizione a registro fondiario quale nuova proprietaria delle part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________ di
PI 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;
che il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa fallimentare dei fondi part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________ (inc. OA.2001.453/454, doc. B e C);
che la II Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto gli appelli presentati contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc. 12.2005.90/91, doc. D e E), mentre i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231 e 323/2006, doc. F e G);
che sulla base di queste decisioni, l’CO 1, il 24 maggio 2007, ha chiesto agli uffici del registro fondiario competenti l’iscrizione della massa fallimentare quale nuova proprietaria delle menzionate particelle;
che RI 1 ha contestato le avvenute iscrizioni sia con il ricorso qui in esame sia con istanze di rettifica del registro fondiario giusta l’art. 977 CC;
che l’Ufficiale dei registri di __________, il 25 giugno 2007, ha sospeso la procedura di rettifica in attesa della decisione dell’autorità di vigilanza;
che giusta l’art. 291 cpv. 1 LEF, chi per un atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli;
che il termine di “restituzione” è improprio, nella misura in cui il beneficiario dell’atto revocabile è tenuto solo a tollerare la realizzazione forzata del
diritto patrimoniale trasferitogli (Peter, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 291);
che la pretesa della massa fallimentare contro il beneficiario è di natura personale e non reale (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 13 e 17 ad art. 291; Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 291), gli effetti civili del negozio giuridico revocato rimanendo impregiudicati (DTF 98 III 46; Bauer, op. cit., n. 10 ad art. 291);
che il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile non fa quindi ritorno nel patrimonio del fallito/defunto, ma rimane in quello del beneficiario fino all’aggiudicazione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 16 ad art. 291);
che quando la revocazione verte su un immobile, la sua realizzazione forzata avviene pertanto senza preventiva rettifica del registro fondiario (DTF 55 III 167; Peter, op. cit., loc. cit.);
che di conseguenza i provvedimenti impugnati vanno annullati;
che l’ufficio dei fallimenti, onde prevenire un’eventuale alienazione dell’immobile a un terzo in buona fede che potesse danneggiare la massa in caso d’insolvibilità del beneficiario, può solo chiedere al giudice civile di ordinare l’annotazione di una restrizione del diritto di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 CC (cfr. Schüpbach, op. cit., n. 153 e segg. ad art. 289; Gilliéron, op. cit. loc. cit.), ritenuto che questa norma concerne sia le pretese contestate che quelle – come nel caso di specie – esecutive;
che in concreto – perché non è oggetto dell’impugnazione – rientra nella competenza dell’Ufficio la decisione di eventualmente chiedere l’annotazione di tale misura conservativa, ricordato che la pretesa dei cessionari del diritto di revocazione risulta comunque tuttora oggetto di un’annotazione provvisoria in virtù dell’art. 961 CC (dg __________, risp. __________);
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 291 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 giugno 2007 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza, le istanze 24 maggio 2007 agli uffici del registro fondiario di __________ e di __________ sono annullate.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. __________, __________, per __________, __________, __________ e __________.
Comunicazione a:
– CO 1;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto __________, sede;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.