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15.2007.62 • TRAC TI 15.2007.62 Generato dall'IA

Enforcement Seizure Appeal Regarding Notice and Health Insurance Premiums

Numero d'incarto 15.2007.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an enforcement officer's seizure of bank funds and future income, primarily arguing that they had not received the notice for the seizure appointment, which was sent via simple mail. The court dismissed the appeal, noting that while the method of notification was questionable, the appellant had already exercised their right to be heard through the appeal itself, and the automatic stay of proceedings sought under an annulment action was not in effect or ordered by a judge. However, the court ordered the enforcement office to reimburse the appellant for health insurance premiums incorrectly subjected to seizure in April and May and mandated that the minimum existence calculation be revised to include these premiums prospectively, provided the appellant submits monthly proof of payment, otherwise the exclusion of premiums would be revoked.

Regesto Legislator

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Art. 85a LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 OTLEF; Enforcement Seizure Appeal Regarding Notice and Health Insurance Premiums: The court dismissed the appeal, noting that while the method of notification was questionable, the appellant had already exercised their right to be heard through the appeal itself, and the automatic stay of proceedings sought under an annulment action was not in effect or ordered by a judge. However, the court ordered the enforcement office to reimburse the appellant for health insurance premiums incorrectly subjected to seizure in April and May and mandated that the minimum existence calculation be revised to include these premiums prospectively, provided the appellant submits monthly proof of payment, otherwise the exclusion of premiums would be revoked.

Parole chiave

Generato dall'IA
premi dell'assicurazione malattia procedura esecutiva pignoramento di crediti ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione prova di pagamento reddito minimo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 93 cpv. 3 LEF

Cited as the basis for the official re-examination and subsequent orders concerning the reconsideration of the debtor's subsistence minimum and repayment of deducted amounts.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in connection with the decision not to levy a judicial fee.

Art. 62 OTLEF

Cited in connection with the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.62 · Lugano 14 giugno 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 5 giugno 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento

24 maggio 2007 eseguito nelle esecuzioni n° __________, rispettivamente n° __________ e __________ (gr. 71'159), promosse da:

1. PI 1 2. PI 2 rappr. da RA 2;

viste le osservazioni preliminari dell’11 giugno 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 2 e il 15 gennaio 2007, l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni sopraccitate;

che il ricorso interposto dall’escussa contro gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ è stato respinto dalla Camera con

sentenza del 16 aprile 2007 (inc. 15.06.103, 15.07.10 e 15.07.11);

che il 20 aprile 2007, l’Ufficio ha convocato l’escussa per l’esecuzione del pignoramento con invio postale semplice;

che la ricorrente afferma di non aver ricevuto tale atto;

che il 24 aprile 2007 l’Ufficio ha proceduto al pignoramento della somma liquida di fr. 6'492,05 rimasta in deposito sul suo conto a dipendenza di un precedente pignoramento di reddito eseguito presso il datore di lavoro dell’escussa, la F__________ dal 26 ottobre 2006 al 27 marzo 2007;

che l’Ufficio ha inoltre pignorato, con effetto immediato, i redditi futuri dell’escussa presso la stessa F__________ a concorrenza dell’importo eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 1'799.-- (ossia fr. 1'100.-- [minimo di base] + fr. 1'389.-- [affitto] + fr. 200.-- [diversi] ./. fr. 890.-- [rendita di vedovanza]);

che la F__________ ha versato all’Ufficio fr. 614,20 il 26 aprile 2007 e fr. 944,80 il 29 maggio 2007;

che il 5 giugno 2007, RI 1 ha ricorso contro il pignoramento del 24 aprile 2007, lamentando la mancata emissione di un avviso di pignoramento;

che, a prescindere dal fatto che la continua contestazione delle notifiche (cfr. inc. 15.07.10+11, cons. 5) fa sorgere qualche dubbio sulla buona fede della ricorrente, il modo di comunicazione scelto dall’Ufficio per l’invio della convocazione 20 aprile 2007 non consente di dimostrare che essa l’abbia effettivamente ricevuta;

che l’escussa ha comunque avuto modo di esercitare il suo diritto di essere sentita nell’atto ricorsuale e lo ha effettivamente esercitato, facendo valere censure che vengono ora esaminate;

che, a questo proposito, la promozione – effettiva, rispettivamente prevista – di un’azione di annullamento delle esecuzioni in questione giusta l’art. 85a LEF non ne sospende automaticamente il corso;

che la sospensione provvisoria delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza del giudice, che comunque non può ordinarla prima del pignoramento (art. 85a cpv. 2 n. 1 LEF);

che la ricorrente non pretende che un simile ordine sia già stato emesso;

che le autorità esecutive non possono nemmeno tenere conto d’ufficio di eventuali pagamenti non effettuati direttamente presso l’ufficio d’esecuzione (cfr. Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12);

che riguardo all’esecuzione n° __________, occorre del resto evidenziare come PI 2, nella domanda di proseguimento del 3 maggio 2007, abbia già dedotto l’acconto di fr. 330,60 a cui si riferisce la ricorrente (doc. C), ciò di cui l’Ufficio ha correttamente tenuto conto nel verbale di pignoramento (riducendo l’importo del capitale da fr. 731,20 a fr. 400,60);

che l’affermazione della ricorrente secondo cui essa pagherebbe regolarmente i premi della cassa malati non trova riscontro nei documenti da lei prodotti né negli atti dell’Ufficio;

che infatti, si evince dai doc. A1 e A2 che i premi per aprile e maggio 2007, con scadenza al 1° aprile, rispettivamente al 1° maggio 2007, sono stati pagati con ritardo solo il 3 maggio, rispettivamente il 1° giugno 2007, ovvero dopo l’emissione del provvedimento impugnato;

che le esecuzioni n° __________ e __________ sono poi la prova che l’escussa – che peraltro non ha prodotto i giustificativi di pagamento dei premi da gennaio a marzo 2007 – non ha sicuramente sempre pagato regolarmente i suoi premi;

che la decisione dell’Ufficio va pertanto confermata anche su questo punto;

che i doc. A1 e A2 giustificano tuttavia una riconsiderazione d’ufficio del pignoramento dei redditi dell’escussa per i mesi di aprile e maggio 2007 (art.

93 cpv. 3 LEF);

che l’Ufficio preleverà sulle trattenute di questi due mesi (di fr. 614,20 e fr. 944,80) l’equivalente dei premi pagati dall’escussa (ossia fr. 340,70 + fr. 340,70) e glielo restituirà;

che l’Ufficio, sempre sulla base dell’art. 93 cpv. 3 LEF, riconsidererà inoltre il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa inserendovi i premi LAMal, ma esigerà da quest’ultima la spontanea produzione, ogni mese, del giustificativo del pagamento del relativo premio LAMal, al più tardi entro il 5 del mese corrispondente (salvo per quanto attiene al premio di giugno 2007, il cui pagamento dovrà essere provato entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza), pena la riconsiderazione del pignoramento nel senso di nuovamente escludere i premi LAMal dal conteggio del minimo di esistenza;

che il ricorso va pertanto respinto, a prescindere dalle incombenze qui indicate all’ufficio;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 90, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 5 giugno 2007 di RI 1, __________, è respinto.

§ L’UE di Lugano procederà come ai considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________, con le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– PI 1, Zurigo, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– RA 2, __________, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.