Creditor's Time-Barred Appeal Regarding Auction Record Amendment Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor who appealed the supervisory authority's rejection of a request to amend an auction record, which had awarded them a disputed claim against a third party following the bankruptcy and subsequent deregistration of the original debtor company, was denied relief because the appeal against the February 13, 2007, award was manifestly time-barred. The court reasoned that the auction conditions excluded any guarantee regarding the existence of the acquired claim, the appellant lacked standing to claim additional credits from the now-defunct debtor, and any further enforcement actions by the enforcement office were precluded because the executions terminated upon the debtor's deregistration, with proper recourse having been available only within the already closed bankruptcy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 230 cpv. 4 LEF, Art. 66 cpv. 2 ORC, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Time-Barred Appeal Regarding Auction Record Amendment Denied: The court reasoned that the auction conditions excluded any guarantee regarding the existence of the acquired claim, the appellant lacked standing to claim additional credits from the now-defunct debtor, and any further enforcement actions by the enforcement office were precluded because the executions terminated upon the debtor's deregistration, with proper recourse having been available only within the already closed bankruptcy proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for not collecting judicial costs (tassa di giustizia).
Cited as the legal basis for not awarding compensation (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2007.59 · Lugano 7 settembre 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 4 maggio 2007 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’aggiudicazione a suo favore, il 13 febbraio 2007, di un credito vantato dalla società PI 1, , ora cancellata dal registro di commercio, nei confronti di PI 2;
viste le osservazioni 21 maggio 2007 di PI 3, __________, e 25 maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 13 novembre 2006, è stata decretata la sospensione per mancanza di attivo della procedura fallimentare a carico della società PI 1, __________;
che il 13 febbraio 2007, nell’ambito della successiva continuazione – giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF – di diverse esecuzioni (es. __________, ecc.) promosse contro detta società prima del fallimento, l’CO 1 ha aggiudicato a favore della ricorrente RI
1 il “credito contestato di fr. 27'800.00 vantato [dalla PI 1] nei confronti dello Studio PI 2, , come da precetto esecutivo del 12 dicembre 2005 [n. __________]”;
che il 15 marzo 2007, la società PI 1 è stata cancellata dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
che il 12 aprile 2007, la ricorrente ha chiesto all’Ufficio di completare il verbale d’incanto 13 febbraio 2007, indicando quale debitore del credito aggiudicato, oltre alla direzione lavori PI 2 anche il committente PI 3;
che con provvedimento 25 aprile 2007, l’CO 1 ha comunicato alla ricorrente di non poter dare seguito alla sua domanda stante la chiusura dell’incanto;
che RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, affermando che esso vanificherebbe il recupero del credito in questione e che l’Ufficio sarebbe comunque tenuto ad incassarlo presso il committente o la direzione lavori nell’ambito del fallimento della PI 1;
che in quanto diretto contro l’aggiudicazione (avvenuta già il 13 febbraio 2007), il ricorso è manifestamente tardivo;
che l’Ufficio, nelle condizioni d’asta, ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’incanto e non risponde pertanto dell’esistenza del credito che la ricorrente ha acquistato a suo rischio e pericolo;
che la ricorrente non fa d’altronde parte del gruppo di creditori a favore dei quali è stato eseguito l’incanto, sicché le mancherebbe ogni legittimazione per chiedere l’aggiudicazione di eventuali altri crediti dell’escussa;
che in ogni caso ulteriori atti esecutivi dell’Ufficio sono esclusi, dal momento che le esecuzioni si sono estinte con la cancellazione dell’escussa a registro di commercio (CEF 1° marzo 2001 [15.00.208], cons. 2.1);
che la ricorrente avrebbe semmai dovuto presentare le sue richieste d’incasso o di cessione del credito in questione nella procedura fallimentare a carico della PI 1, la quale è però stata chiusa già a fine del 2006;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 4 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’avv. RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.