Bankruptcy Appeal Dismissed for Lack of Subject-Matter Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party subject to bankruptcy proceedings timely appealed the official issuance of a bankruptcy summons based on a claimed non-existent debt, but the appellate supervisory authority dismissed the appeal because recourse to this authority is strictly limited to formal objections, such as issues of subject-matter jurisdiction or pending debt dispute actions, and the appellant's argument regarding the merit of the underlying claim falls outside this limited scope of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 17 LEF, art. 39 LEF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Lack of Subject-Matter Jurisdiction: – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive (Order 2) for the decision not to levy costs because the appeal was rejected.
Cited in the dispositive (Order 2) for the decision not to assign indemnities because the appeal was rejected.
Cited in the preamble to the orders, relating to the basis for appeal competence, leading to the rejection of the appeal in Order 1.
Cited in the preamble to the orders, relating to matters of substantive law that limit appeal competence, leading to the rejection of the appeal in Order 1.
Cited in the preamble to the orders, relating to matters of substantive law that limit appeal competence, leading to the rejection of the appeal in Order 1.
Cited in the preamble to the orders, relating to matters of substantive law that limit appeal competence, leading to the rejection of the appeal in Order 1.
Testo completo
Incarto n. 15.2007.46 · Lugano 7 settembre 2007 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 aprile 2007 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da: RA 1
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 3 maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 16 aprile 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1’883.-- oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 17 aprile 2007.
B. Con tempestivo ricorso 21 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento, argomentando che il credito vantato dalla procedente nei suoi confronti sarebbe inesistente.
C. Delle osservazioni 3 maggio 2007 del’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.
39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. Argomentando che il credito della procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
4. Il ricorso 21 aprile 2007 di RI 1 è quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________, __________, per RI 1;
- __________, __________.
Comunicazione all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.