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15.2007.43 • TRAC TI 15.2007.43 Generato dall'IA

Creditor Challenge to Supervisory Authority's Reassignment of Bankruptcy Claims

Numero d'incarto 15.2007.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor in bankruptcy proceedings challenged the supervisory authority's decision to authorize other creditors to pursue claims against the bankrupt's organs and revocation claims, arguing that the original authorization granted to the appellant in a prior circular was the only valid one. The court dismissed the appeal, finding that the challenge to the supervisory authority's decision to annul the previous circular and reassign deadlines was untimely, as the appeal period for that specific administrative action had already lapsed, and furthermore, that the initial authorization was not formally granted to the appellant via the required form prior to the annulment, meaning the supervisory authority retained the right to cede those claims to others afterward.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 7 cpv. 3 lett. a LPR, art. 7 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor Challenge to Supervisory Authority's Reassignment of Bankruptcy Claims: The court dismissed the appeal, finding that the challenge to the supervisory authority's decision to annul the previous circular and reassign deadlines was untimely, as the appeal period for that specific administrative action had already lapsed, and furthermore, that the initial authorization was not formally granted to the appellant via the required form prior to the annulment, meaning the supervisory authority retained the right to cede those claims to others afterward.

Parole chiave

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credito nel fallimento retrocessione di credito impugnazione di decisioni amministrative ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione opposizione tardiva nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 107 III 96
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the legal basis, relevant to the procedural rejection of part of the appeal concerning the timing of the challenge to the decision of March 6, 2007.

art. 260 LEF

Cited in the legal basis and implicitly the subject of the original contested orders (authorizations for assignment of claims).

art. 7 LPR

Cited in the legal basis, relevant as the inadmissibility of the appeal was discussed in relation to the requirements for filing an appeal (Considerand 2 refers to art. 7 cpv. 3 lett. a LPR).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the legal basis regarding the waiver of court fees for the rejected appeal.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the legal basis regarding the waiver of awarding costs/indemnities for the rejected appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.43 · Lugano 6 luglio 2007 CJ/sc/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 27 aprile 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le decisioni di cessione ex art. 260 LEF emesse il 16 aprile 2007 nella procedura fallimentare aperta nei confronti di:

PI 1 rappr. dall’ RA 2

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Con circolare del 23 agosto 2006 ai creditori della fallita PI 1, l’CO

1 ha proposto loro di rinunciare al “diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO”, e a due crediti di fr. 542,55 e di fr. 1'091,75 da essa vantati contro G__________ e M__________, così come al diritto di continuare la causa promossa dalla ricorrente RI 1 contro la fallita dinanzi la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. OA.2005.900), e, salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori, ha offerto loro la facoltà di chiedere la cessione di queste pretese giusta l’art. 260 LEF (doc. 1).

B. Il

31 agosto 2006, RI 1 ha chiesto la cessione del diritto di agire contro gli organi della fallita, ribadendo nel contempo le sue richieste 14 aprile e 23 giugno 2006 che tendevano a che venissero poste in cessione anche le pretese revocatorie ai sensi degli art. 285 e segg. LEF nei confronti dei beneficiari di prestazioni nell’ambito della liquidazione pre-fallimentare (doc. 3).

C. Con circolare 6 marzo 2007 – che esplicitamente annullava e sostituiva la precedente circolare del 23 agosto 2006 –, l’Ufficio ha nuovamente posto in cessione i crediti già indicati nella circolare del 23 agosto 2006 nonché il “diritto di revoca ai sensi degli art. 286 e segg. LEF nei confronti dei beneficiari di prestazioni nell’ambito della liquidazione pre-fallimentare” (doc. 4).

D. Il

7 marzo 2007, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritenere errata la riassignazione di termini già assegnati in precedenza e chiesto, “al di là dei menzionati problemi procedurali”, la cessione del diritto di revoca (doc. 5).

E. Il

16 aprile 2007, l’Ufficio ha autorizzato la ricorrente, così come i creditori __________, avv. __________ e __________, a far valere il diritto di agire contro gli organi della fallita in luogo e vece della massa in virtù dell’art. 260 LEF. Ha inoltre autorizzato la ricorrente a far valere il diritto di revoca.

F. Il

27 aprile 2007, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento 16 aprile 2007 nella misura in cui l’autorizzazione veniva estesa ai tre suddetti creditori, ribadendo che a suo parere l’unica valida cessione delle pretese contro gli organi era quella avvenuta nell’agosto 2006.

G. Delle osservazioni 10 maggio 2007 degli altri cessionari e 29 maggio 2007 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei seguenti considerandi.

Considerando

in diritto:

1. Il ricorso, nella misura in cui è diretto contro le autorizzazioni del 16 aprile 2007, è tempestivo. Tuttavia, la censura principale di RI 1 non è in sostanza rivolta a questi provvedimenti bensì alla decisione dell’Ufficio – emessa già il 6 marzo 2007 – di annullare la circolare 23 agosto 2006 e di nuovamente assegnare i termini già assegnati con il provvedimento annullato. Su questo punto, il ricorso formulato il 27 aprile 2007 è – come sostengono i resistenti e l’Ufficio

– tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).

2. Contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dalla ricorrente, il suo scritto 7 marzo 2007 non può essere considerato ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, perché essa non vi ha espresso la volontà di ricorrere né ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 6 marzo (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. a LPR): in particolare, essa si era limitata ad osservare: “Ritengo che per errore avete riassegnato termini già assegnati il 23 agosto 2006”. Di conseguenza, una riconsiderazione di questa decisione, anche se la si volesse ritenere errata, non è ora più possibile, siccome il termine d’impugnazione è scaduto (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 310 ad art. 17).

3. Non si può nemmeno ritenere impossibili le autorizzazioni concesse il 16 aprile 2006, nel senso che l’Ufficio avrebbe ceduto diritti che non sarebbero più stati nella sua disponibilità, in quanto già trasferiti alla ricorrente. In effetti, prima di revocare la circolare 23 agosto 2006, l’Ufficio non ha mai autorizzato la ricorrente, con l’apposito formulario n° 7F, ad esercitare per conto della massa le pretese dirette contro gli organi della fallita.

4. Le considerazioni espresse dalla ricorrente sull’asserita “manovra” che i resistenti, in funzione di relazioni personali particolari con la fallita, avrebbero messo in atto con la richiesta di cessione onde impedire ad RI 1 di far valere le proprie pretese “nei confronti di chi ha tentato di danneggiare un creditore e di privilegiarne alcuni a scapito di altri”, non possono venire esaminate in questa sede: è questione che compete esclusivamente al giudice che verrà eventualmente adito sul merito delle pretese litigiose (cfr. DTF 107 III 96-97, cons. 4, Jeanneret/ Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 260).

5. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 260 LEF, 7 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 27 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.