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15.2007.42 • TRAC TI 15.2007.42 Generato dall'IA

Debtor Jurisdiction and Bankruptcy Continuation Validity

Numero d'incarto 15.2007.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A debtor incorporated abroad challenged the jurisdiction of the enforcement office that issued a bankruptcy ultimatum, arguing it lacked territorial competence because it had no registered branch or company in the jurisdiction, relying only on a mailing address. The court reasoned that while the debtor's prior communication on company letterhead, directed from a specific location where its administrator resided and managed affairs, was sufficient evidence to establish a special enforcement forum under the relevant statute for debtors domiciled abroad conducting business in the country, the bankruptcy continuation itself was invalid because the debtor's Swiss-based company was not registered in the commercial register, necessitating continuation via attachment of assets rather than bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 50 cpv. 1 LEF, Art. 22 LEF, Art. 46 cpv. 2 LEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor Jurisdiction and Bankruptcy Continuation Validity: The court reasoned that while the debtor's prior communication on company letterhead, directed from a specific location where its administrator resided and managed affairs, was sufficient evidence to establish a special enforcement forum under the relevant statute for debtors domiciled abroad conducting business in the country, the bankruptcy continuation itself was invalid because the debtor's Swiss-based company was not registered in the commercial register, necessitating continuation via attachment of assets rather than bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento competenza territoriale continuazione dell'esecuzione persona giuridica procedura di sequestro insediamento di attività

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
22 LEF; DTF 118 III 6; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.
DTF 114 III 8
DTF 114 III 7
1 LEF non occorre che l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif.
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 50 cpv. 1 LEF

Cited in the final orders as the basis for determining the correct execution procedure (requiring seizure instead of bankruptcy if the company is not registered).

Art. 46 cpv. 2 LEF

Cited in the final orders when discussing the general rules for determining the place of execution for legal entities.

Art. 22 LEF

Cited in the final orders regarding the nullity of a bankruptcy notice issued by an incompetent office.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding costs/indemnities in the final orders.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not levying judicial fees in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.42 · Lugano 9 ottobre 2007 EC/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 aprile 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappr. dall’ RA 2

viste le osservazioni:

- 16 maggio 2007 di PI 1, __________;

- 2 maggio e 24 maggio 2007 dell’CO 1,

__________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 3 maggio 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 2/4 agosto 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 39'862.53 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “sentenza di condanna esecutiva; fatture n. 483 del 30.09.2003, n. 484 del 30.09.2003, n. 485 del 30.09.2003”.

B. Con decisione 17 ottobre 2006, cresciuta in giudicato, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo.

C. Il

22 febbraio 2007 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il

16 aprile 2007 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il successivo 19 aprile 2007

D. Con tempestivo ricorso 25 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento perché l’CO 1 non sarebbe competente territorialmente. Essa infatti ha sede nel __________ e non disporrebbe di succursali in Svizzera. Inoltre nel nostro paese nemmeno avrebbe un’azienda ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF. A mente della ricorrente non sarebbe poi provato che il credito in esecuzione riguardi lo stabilimento di __________.

Il giudice del rigetto e l’ufficiale dei fallimenti avrebbero concluso che a __________ vi è un’azienda dell’escussa in base alla lettera 15 settembre 2003 recante la dicitura “L’Amministrazione”. Tale dicitura non potrebbe però costituire prova dell’esistenza di un’azienda, ritenuto che la ricorrente a __________ non avrebbe né uffici né dipendenti, ma unicamente un recapito postale (nel frattempo revocato) presso il signor __________.

Sebbene la corrispondenza a lei indirizzata giungeva a __________ e venisse evasa dal signor __________, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che in tale località vi fosse un’azienda della ricorrente.

E. Con osservazioni 16 maggio 2007 PI 1 chiede che il ricorso venga respinto. A mente dell’osservante il fax speditole il 15 settembre 2003 sarebbe prova sufficiente per stabilire che la debitrice ha un’azienda in Svizzera e meglio a __________, operativa al momento dell’esecuzione.

F. Con osservazioni 2 maggio 2007 e 22 maggio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile. Se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il PE mantiene la sua validità. Una comminatoria di fallimento emessa da un ufficio incompetente è invece nulla poiché viola prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 6; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

25 ss. ad art. 46 e giurisprudenza ivi citata; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 34 remarques introductives ad art. 46-55; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). Ne consegue che questa Camera deve esaminare la validità

della comminatoria di fallimento dal profilo della competenza territoriale anche se l’escussa avrebbe già potuto, avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate, ricorrere contro l’emissione del precetto esecutivo.

2. Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Il debitore con domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 10 n. 12). Essendo la RI 1 iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero quale società anonima, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.

3. L’art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art.

50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero può essere sottoposta all’Autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire

de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15). La censura sollevata dalla ricorrente, secondo cui

le pretese della procedente non riguarderebbero l’azienda di __________, risulta pertanto inammissibile in questa sede.

Per creare il foro dell’esecuzione dell’art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50).

4. L’unico documento agli atti attestante uno scambio di corrispondenza tra le parti è lo scritto del 15 settembre 2003 inviato da RI 1 a PI 1. Tale scritto è stato redatto a __________ su carta portante il logo dell’escussa, intestata a “__________, __________, Casella Postale __________, TI __________ (CH)” e indicante un numero telefonico e un numero di fax aventi il prefisso della regione di __________. Con questo scritto la ricorrente ha chiesto a PI 1 di “rifare” tre fatture originariamente intestate a certa __________ “a nome della Spettabile Società: __________, CP __________, __________”: questo alfine di poter pagare, in tempi brevissimi, le stesse fatture. Dallo scritto del 15 settembre 2003 emerge dunque chiaramente che il signor __________, allora presidente del consiglio di amministrazione di RI 1, domiciliato a __________ e unica persona che poteva vincolare la ricorrente con

diritto di firma individuale, dirigeva la stessa da __________ e più precisamente dai locali menzionati nella propria carta intestata di __________. Questo fatto dimostra da solo perlomeno l’esistenza di un’azienda della reclamante a __________. Volendo andare oltre, come ha fatto il Tribunale federale in DTF 114 III 12, ci si potrebbe anche chiedere se la sede sociale della RI 1 nel __________ non sia addirittura fittizia. In concreto tale questione, essendo irrilevante ai fini del giudizio, non deve essere approfondita e può rimanere aperta. Essendovi, conformemente all’art. 50 cpv. 1 LEF, un foro esecutivo a __________, l’emissione del PE n. __________ da parte dell’CO 1 è stata corretta.

5. Sebbene il ricorso dell’escussa, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto, la comminatoria di fallimento va comunque annullata per ragioni diverse da quelle sostenute con il gravame. Infatti quando l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero non è iscritta nel registro di commercio, l’esecuzione deve essere proseguita in via di pignoramento: solo quando l’azienda è iscritta nel registro di commercio l’esecuzione può continuare in via di fallimento (Schmid, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 50). In concreto l’azienda di __________ della RI 1 non risulta essere iscritta nel registro di commercio. L’CO 1 dovrà quindi emettere contro RI 1, in luogo della comminatoria di fallimento annullata con la presente decisione, l’avviso di pignoramento.

6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 2, 50 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 25 aprile 2007 di RI 1, __________, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

1.1. La comminatoria di fallimento emessa il 16 aprile 2007 contro RI 1, __________, dall’CO 1 nell’esecuzione n. __________ è annullata.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di emettere contro RI 1, __________, l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________ RA 1, __________;

- __________ RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.