Appeal Against Attachment Order Regarding Subsistence Calculation and Realization Deferral
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged an enforcement officer's attachment order, primarily arguing that the calculation of the minimum subsistence level was incorrect and seeking a deferral of realization with a proposed monthly payment that the court found insufficient to clear the debt within the one-year statutory limit. The appellate court, despite acknowledging questionable formal aspects of the appeal (like lack of explicit demands and specific legal justification), reviewed the subsistence calculation *ex officio* and upheld the officer's calculation, which used recognized parameters, leading to the rejection of the appeal while noting the appellant could seek reconsideration if living circumstances changed, and confirming that health insurance premiums are only considered if demonstrably paid.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning as the basis for potentially annulling the challenged measure if it affected the minimum subsistence level, which the court considered to be the core issue.
Cited in the reasoning regarding the possibility for the debtor to request a reconsideration of the decision if their living situation changes.
Cited in the reasoning regarding the conditions under which a deferral of realization may be granted.
Cited in the ruling section for not levying court fees.
Cited in the ruling section for not awarding legal costs/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2007.38 · Lugano 8 giugno 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 10 marzo 2007 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 1° febbraio 2007 a favore del gruppo di esecuzione composto dei seguenti creditori:
1. PI 1 2. PI 2 entrambi rappr. dall’RA 1 3. PI 3 rappr. da RA 2 4. PI 4 rappr. dal suo Municipio viste le osservazioni 30 marzo 2007 dell’RA 1, 3 aprile 2007 del PI 4 e 13 aprile 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la tempestività del ricorso appare dubbia;
che non è necessario approfondire la questione, dal momento che se il provvedimento impugnato dovesse, come pare sostenere il ricorrente, ledere il suo minimo di esistenza, esso sarebbe da considerare nullo e andrebbe annullato d’ufficio (art. 22 LEF);
che anche la ricevibilità formale del ricorso si presta a dubbi, visto che il ricorrente, contrariamente a quanto esige l’art. art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR, non indica esplicitamente le sue domande (ossia l’importo del suo minimo d’esistenza che ritiene corretto) né motiva l’impugnativa, neanche sommariamente, specificando quali siano le violazioni della legge e/o gli errori d’apprezzamento di cui l’Ufficio si sarebbe reso responsabile;
che come detto in ingresso il calcolo dell’Ufficio va nondimeno verificato d’ufficio;
che a questo riguardo, i parametri utilizzati dall’Ufficio sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza e corrispondono in particolare a quelli contenuti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.);
che va da sé che qualora dovesse effettivamente cessare di convivere con la moglie, l’escusso potrebbe chiedere la riconsiderazione della decisione impugnata (art. 93 cpv. 3 LEF);
che i premi correnti della cassa malati possono essere presi in considerazione nel minimo di esistenza solo se vengono effettivamente e regolarmente pagati, ciò che l’escusso deve dimostrare (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,op. cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);
che un differimento della realizzazione è possibile al massimo per un anno, qualora l’escusso renda verosimile di essere in grado, in quell’intervallo di tempo, di estinguere tutti i suoi debiti oggetto di un’esecuzione pervenuta allo stadio della domanda di realizzazione (art. 123 LEF; Bettschard, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 e 17 ad art. 123);
che nel caso concreto, l’importo delle rate proposto dal ricorrente (fr. 500.--/mese) è insufficiente ad estinguere i suoi debiti (pari a fr. 8'181,25 alla data del verbale di pignoramento) nel termine di un anno;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 93, 123 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 10 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________;
– RA 2, __________;
– PI 4, sede.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.