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15.2007.11 • TRAC TI 15.2007.11 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Attachment Notice Over Untimely Opposition Rejection

Numero d'incarto 15.2007.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the issuance of a notice of attachment in an enforcement proceeding, arguing that their opposition to the underlying payment order had not been definitively rejected. The court reasoned that enforcement authorities must verify the definitive rejection or withdrawal of any opposition before continuing proceedings, but in this case, the decision rejecting the opposition, though not collected by the debtor, was considered validly notified because the debtor did not contest receiving the required postal notice of collection, thus upholding the subsequent attachment notice.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 120 nonch, art. 17 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Attachment Notice Over Untimely Opposition Rejection: The court reasoned that enforcement authorities must verify the definitive rejection or withdrawal of any opposition before continuing proceedings, but in this case, the decision rejecting the opposition, though not collected by the debtor, was considered validly notified because the debtor did not contest receiving the required postal notice of collection, thus upholding the subsequent attachment notice.

Parole chiave

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avviso di pignoramento opposizione al precetto esecutivo opposizione procedura esecutiva ordine di pagamento riconoscimento di debito astratto Prosecuzione dell'esecuzione. Intimazione e notifica di atto giudiziario.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

This provision relates to the requirement for a definitive rejection of opposition before execution can proceed, which is the main substantive issue decided.

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the ruling, likely relating to the authority or procedure for handling the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning preamble for the decision not to levy judicial costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning preamble for the decision not to award compensation.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision governed the decision not to levy court fees, as explicitly stated in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision governed the decision not to award compensation, as explicitly stated in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.11 · Lugano 16 aprile 2007 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappr. da RA 2 , __________

viste le osservazioni 26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 gennaio 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 738.60 oltre accessori.

B. Il precetto esecutivo è stato emesso il 25 agosto 2006 ed è stato notificato all’escussa il

31 agosto 2006. Al PE è stata interposta opposizione.

C. Il 5 dicembre 2006 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione allegando alla richiesta la decisione 18 settembre 2006, cresciuta in giudicato, con la quale è stata rigettata l’opposizione interposta al PE n. __________. Il 2 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento contro RI 1.

D.Con tempestivo ricorso 24 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento perché l’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo non sarebbe stata rigettata.

E. Con osservazioni

26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

F. Dagli atti prodotti dalla PI 1 risulta che la raccomandata contenente la decisione 18 settembre 2006 che rigetta l’opposizione al PE n. __________ non è stata ritirata.

Considerato

in diritto:

1. L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in DTF 7B.29/2002, cons. 2c).

2. La decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp.

217 segg. ad d; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80). Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

3. Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2006, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF

116 III 61 c. 1b).

4. La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B.; GAT, 139; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re Franke AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).

5. Nel caso concreto dagli atti trasmessi dalla PI 1 risulta che la sentenza di rigetto dell’opposizione è stata trasmessa alla ricorrente per mezzo di invio raccomandato. La ricorrente tuttavia non ha ritirato la raccomandata e la stessa è stata ritornata alla PI 1. La ricorrente non lamenta però di non aver ricevuto l’avviso di ritiro: per questo motivo la decisione 18 settembre 2006 va considerata come validamente notificata. In ogni caso l’aver rifiutato l’invio raccomandato in questa procedura nonché due invii raccomandati in un’altra procedura promossa da un altro creditore e pure pendente presso l’Autorità di vigilanza con un atto di ricorso fondato sulle stesse argomentazioni, potrebbe denotare un atteggiamento defatigatorio da parte della ricorrente.

6. L’CO

1 ha pertanto agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 2 gennaio 2007, essendo la decisione 18 settembre 2006, con la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________, cresciuta in giudicato.

7. Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1 è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22 LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________ RA 1, __________;

- PI 1, __________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.