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15.2007.10 • TRAC TI 15.2007.10 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings After Unclaimed Opposition Rejection

Numero d'incarto 15.2007.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to annul a notice of seizure issued in enforcement proceedings after filing an opposition to the payment order, arguing the opposition had not been definitively rejected. The court reasoned that enforcement authorities must verify the definitive rejection or withdrawal of any opposition before continuing; however, the prior decision rejecting the opposition, sent via registered mail, was deemed validly served because the appellant failed to claim non-receipt of the postal notice of collection, despite not collecting the registered letters containing both the hearing summons and the judgment, thus upholding the continuation of the enforcement proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 120 nonch, art. 17 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Proceedings After Unclaimed Opposition Rejection: The court reasoned that enforcement authorities must verify the definitive rejection or withdrawal of any opposition before continuing; however, the prior decision rejecting the opposition, sent via registered mail, was deemed validly served because the appellant failed to claim non-receipt of the postal notice of collection, despite not collecting the registered letters containing both the hearing summons and the judgment, thus upholding the continuation of the enforcement proceedings.

Parole chiave

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procedura esecutiva opposizione finzione di ritiro insinuazione del credito opposizione al precetto esecutivo ordine del pignoramento Prosecuzione dell'esecuzione. Intimazione e notifica di atto giudiziario.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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7B.29/2002
Creditor's Attempted Attachment of Insurance Claim Premature Without Proof of Opposition Being Lifted
DTF 122 I 100
La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

Cited as part of the legal framework underpinning the requirement to verify the definitive rejection of opposition before allowing execution to proceed.

art. 17 LEF

Cited as part of the legal framework related to enforcement procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in relation to the decision not to levy court fees (tassa di giustizia).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in relation to the decision not to award indemnities (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2007.10 · Lugano 16 aprile 2007 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 gennaio 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 34'688.40 oltre accessori.

B. Il precetto esecutivo è stato emesso il 31 maggio 2006 ed è stato notificato all’escussa il

5 luglio 2006. Al PE è stata interposta opposizione.

C. L’11 gennaio 2007 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione allegando alla richiesta la sentenza 7 dicembre 2006 del Pretore del Distretto di __________, cresciuta in giudicato, con la quale è stata rigettata l’opposizione interposta al PE n. __________. Il 15 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento contro RI 1.

D.Con tempestivo ricorso 24 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento perché l’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo non sarebbe stata rigetta.

E. Con osservazioni

26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

F. Dagli atti prodotti dalla __________ risulta che non sono state ritirate né la raccomandata contenente la citazione all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto né quella contenente la sentenza 7 dicembre 2006 che rigetta l’opposizione al PE n. __________.

Considerato

in diritto:

1. L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in DTF 7B.29/2002, cons. 2c).

2. La decisione di rigetto definitivo, al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 segg. ad d; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80). Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

3. Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2006, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF116 III 61 c. 1b).

4. La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b;

114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF

5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B.; GAT, 139; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep.1944, 356; CEF 26.4.1991 in re Franke AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).

5. Nel caso concreto dagli atti trasmessi dal Pretore risulta che sia la citazione all’udienza di discussione, sia la sentenza di rigetto dell’opposizione sono state trasmesse alla ricorrente per mezzo di invio raccomandato. La ricorrente tuttavia non ha ritirato le raccomandate e le stesse sono state ritornate alla Pretura. La ricorrente non lamenta però di non aver ricevuto l’avviso di ritiro: per questo motivo la sentenza 7 dicembre 2006 va considerata validamente notificata. In ogni caso l’aver rifiutato due invii raccomandati nella stessa procedura nonché un invio raccomandato in un’altra procedura promossa da un altro creditore e pure pendente presso l’Autorità di vigilanza con un atto di ricorso fondato sulle stesse argomentazioni, potrebbe denotare un atteggiamento defatigatorio da parte della ricorrente.

6. L’CO

1 ha pertanto agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 15 gennaio 2007, essendo la decisione 7 dicembre 2006, con la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________, cresciuta in giudicato.

7. Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1 è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22 LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________ RA 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.