Creditor's Motion to Realize Debtor's Share in Undivided Estate by Public Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor requested the determination of the realization method for a debtor's rights within an undivided estate, following the seizure of those rights, where the estate's composition and the debtor's share value (Fr. 200,000) were not formally contested by other interested parties after a conciliation hearing. The supervisory authority ruled that because the value of the seized portion was sufficiently determined through the appraisal process and no concrete realization proposals were submitted by the interested parties, the appropriate method of realization under the relevant enforcement statutes was the sale by public auction of the debtor's interest in the inherited property, rather than dissolution and liquidation of the entire communal estate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Creditor's Motion to Realize Debtor's Share in Undivided Estate by Public Auction: 200,000) were not formally contested by other interested parties after a conciliation hearing. The supervisory authority ruled that because the value of the seized portion was sufficiently determined through the appraisal process and no concrete realization proposals were submitted by the interested parties, the appropriate method of realization under the relevant enforcement statutes was the sale by public auction of the debtor's interest in the inherited property, rather than dissolution and liquidation of the entire communal estate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article dictates the supervisory authority's duty to determine the mode of realization of the debtor's hereditary rights, which is the core subject of the appeal granted in order 1.1.
Cited in the preamble to the ruling, this article concerns the faculty to formulate proposals on the mode of realization, relevant to the decision to grant the request.
Cited in the preamble to the ruling, this article concerns the convocation to a conciliation hearing, which is a procedural step leading to the final determination.
Cited in the reasoning before the final orders, this provision justifies the decision not to levy court fees.
Cited in the reasoning before the final orders, this provision justifies the decision not to award indemnities.
This procedural provision is cited in order 3 as the basis for filing an appeal against the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2006.83 · Lugano 4 agosto 2006 EC/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, __________, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________
composta di
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6
nelle esecuzioni di cui al gruppo di pignoramento n. __________ dell’IS 1 promosse da
PI 1 rappr. da: __________, __________ __________, __________ rappr. da: PI 2 PI 3 rappr. da: RA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui al gruppo di pignoramento n. __________ l’IS 1il 2 giugno 2005 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6. L’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione la particella __________ RFD di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.
B. Il
18 luglio 2005 lo __________, il 19 luglio 2005 la PI 1 e il 29 luglio 2005 il PI
3 hanno presentato le domande di vendita.
C. Il
2 agosto 2005 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione delle domande di realizzazione
D. Il
15 febbraio 2006 l’Ufficio ha convocato l’escusso, tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il
2 marzo 2006 alle ore 10.30. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza del debitore e di parte dei creditori. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata in Fr. 200’000.--
E. Il 16 marzo 2006, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
F. Il
5 luglio 2006 l’IS 1ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto: 1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso della comunione ereditaria fu __________ assomma a fr. 200'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006 trasmesso a tutti
gli interessati unitamente allo scritto 16 marzo 2006 e istanza 5 luglio 2006). Tale accertamento non è stato ritualmente
contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalla particella n. 843 RFD di Paradiso di un valore approssimativo di fr. 1'400'000.-- e gravata da oneri ipotecari per fr. 295'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 1’000'000.-- e alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 200'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte spettante all’escusso nella vendita del fondo di proprietà della comunione ereditaria, fondo anche gravato da un diritto di usufrutto a favore della madre.
5. L’istanza
5 luglio 2006 dell’IS 1 è pertanto accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________ composta di CO 12. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario