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15.2006.8 • TRAC TI 15.2006.8 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Notice Based on Partial Payment Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numero d'incarto 15.2006.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the issuance of a bankruptcy notice based on the claim that a partial payment, derived from a social benefit subsidy, had been received by the creditor before the notice was issued. The supervisory authority dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice based on substantive grounds, such as a partial payment, are outside the scope of its jurisdiction, which is limited to formal defects in the execution procedure, although the court noted, parenthetically, that evidence supported the creditor's assertion that the partial payment had been duly communicated and accounted for.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 17 LEF, Art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Notice Based on Partial Payment Dismissed for Lack of Jurisdiction: The supervisory authority dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice based on substantive grounds, such as a partial payment, are outside the scope of its jurisdiction, which is limited to formal defects in the execution procedure, although the court noted, parenthetically, that evidence supported the creditor's assertion that the partial payment had been duly communicated and accounted for.

Parole chiave

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credito nel fallimento incompetenza per materia avviso dei difetti azione parziale motivo di revisione vigilanza dell'autorità competente Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the final decision's preamble, establishing the legal basis for the decision on the appeal concerning the bankruptcy proceedings.

art. 39 LEF

Cited in the final decision's preamble regarding the grounds for appeal that were deemed irrelevant to the material review.

art. 40 LEF

Cited in the final decision's preamble regarding the grounds for appeal that were deemed irrelevant to the material review.

art. 43 LEF

Cited in the final decision's preamble regarding the grounds for appeal that were deemed irrelevant to the material review.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final decision's preamble concerning the non-imposition of procedural costs, referencing the rule for non-collection of fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final decision's preamble concerning the non-imposition of costs and indemnities (ruling in order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2006.8 · Lugano 20 marzo 2006 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2006 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni:

- 30 gennaio 2006 di PI 1, __________;

- 31 gennaio 2006 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 5 dicembre 2005 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'582.75 oltre accessori.

L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 13 gennaio 2006.

B. Con tempestivo ricorso 23 gennaio 2006 RI 1 si è opposto all’emissione della comminatoria di fallimento perché la procedente avrebbe ricevuto parte dell’importo dedotto in esecuzione nel novembre del 2005 “dall’Ufficio sussidi cassa malati”.

C. Con osservazioni

30 gennaio 2006 PI 1 ha evidenziato di aver comunicato sia all’Ufficio che all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del 2005 fr. 221.75 a titolo di sussidio cantonale.

D. Delle osservazioni 31 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39 e 40 LEF);

– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative al presunto avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione (cfr. narrativa sub C), che non possono essere analizzate nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all’Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.

4. Il ricorso 23 gennaio 2006 di RI 1 è quindi respinto.

5. A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che quanto sostenuto dalla procedente con le osservazioni al ricorso, ossia che essa ha puntualmente comunicato sia all’Ufficio che all’assicurato di aver ricevuto nel novembre del 2005 l’importo di fr. 221.75 a titolo di sussidio cantonale, è chiaramente confermato sia dalla domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 2 dicembre 2005 sia dalla fattura di rettifica n. 058107212 del 7 novembre 2005, nelle quali PI 1 ha dedotto l’importo in discussione dal credito complessivo da lei vantato contro l’escusso.

6. Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 23 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario