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15.2006.79 • TRAC TI 15.2006.79 Generato dall'IA

Debtor Proves Timely Opposition Despite Notification Defect in Enforcement Proceeding

Numero d'incarto 15.2006.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an enforcement proceeding initiated by a creditor based on an executive payment order (PE) for a debt, the debtor appealed the subsequent levying notice, asserting they had timely opposed the PE, though the opposition did not appear on the creditor's copy due to an incorrect positioning of the carbon paper during notification. The court upheld the initial ruling that accepted the opposition, reasoning that the burden of proof for a timely opposition rests on the debtor, and the debtor successfully discharged this burden by providing a credible statement from the postal official confirming the opposition was marked on the debtor's copy because of the carbon paper error, thus rendering the levying premature and rejecting the creditor's appeal for the continuation of the execution.

Regesto Legislator

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Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 76 cpv. 1 LEF, Art. 74 con, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Debtor Proves Timely Opposition Despite Notification Defect in Enforcement Proceeding: The court upheld the initial ruling that accepted the opposition, reasoning that the burden of proof for a timely opposition rests on the debtor, and the debtor successfully discharged this burden by providing a credible statement from the postal official confirming the opposition was marked on the debtor's copy because of the carbon paper error, thus rendering the levying premature and rejecting the creditor's appeal for the continuation of the execution.

Parole chiave

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esecuzione per debiti ordine di pagamento avviso dei difetti esecuzione della sentenza onere della prova eccezioni processuali Prova dell'avvenuta tempestiva opposizione al precetto esecutivo.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 78 cpv. 1 LEF

The appeal was rejected because the opposition made the continuation of execution premature, as established by this article.

art. 74 cpv. 1 LEF

Cited in the preamble to the decision as the legal basis for filing an opposition to the payment order.

art. 76 cpv. 1 LEF

Cited in the preamble to the decision regarding the notification of the opposition content to the creditor.

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the decision, likely concerning the scope of review or jurisdiction.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the preamble and applied in the dispositive concerning the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the preamble and applied in the dispositive concerning the non-assignment of legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2006.79 · Lugano 21 settembre 2006 EC/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1 rappr. da: RA 1

in tema di opposizione a precetto esecutivo;

viste le osservazioni:

- 7 luglio 2006 di PI 1, __________;

- 11 luglio 2006 PI 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 giugno 2006 di non concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 7/12 aprile 2006 dell’CO 1PI 1RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 6'536.70 oltre interessi al 5% dal 07.04.2006, indicando quale titolo di credito: “Fattura di fr. 941.50 del 10.01.2005 e riconoscimento di debito del 26.01.2005 + fattura del 20.09.2005 (indirizzata anche alla Pretura di fr. 5'595.20).

B. Così richiesto dalla creditrice, il 30 maggio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il pagamento di fr. 6'745.30. Ciò è avvenuto perché il precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva opposizione.

C. Con scritto 7 giugno 2006 PI 1 ha argomentato di aver interposto opposizione al precetto esecutivo lo stesso giorno della notifica, sebbene sull’esemplare destinato al creditore l’opposizione non figuri. L’escussa ha rilevato che ciò sarebbe avvenuto perché la carta carbone non sarebbe stata correttamente posizionata. L’opposizione quindi in luogo di figurare sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore figurerebbe a retro dell’esemplare per il debitore.

D. A sostegno della sua tesi, l’escussa ha prodotto l’esemplare del precetto esecutivo in suo possesso, dal quale emerge effettivamente che l’opposizione da lei interposta a fronte dell’esemplare del precetto a lei destinato è stata riprodotta a retro dello stesso mediante l’utilizzo di carta carbone. La debitrice ha pure prodotto lo scritto 6 giugno 2006, mediante il quale il responsabile dell’ufficio postale di __________ ha dichiarato che l’esemplare del PE n. __________ destinato al creditore non riporta l’opposizione fatta dall’escussa in quanto “la carta carbone non è stata posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla copia del debitore”.

E. Preso atto dello scritto del 7 giugno 2006 della debitrice e della documentazione prodotta, con provvedimento 8 giugno 2006 l’CO 1 ha iscritto l'opposizione dell'escussa e ha annullato l’avviso di pignoramento del 30 maggio 2006.

F. Con tempestivo ricorso 19 giugno 2006 l’__________ RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 8 giugno 2006 dell’Ufficio, atteso che sarebbe inverosimile che l’opposizione figuri solo sulla copia destinata alla debitrice del precetto esecutivo.

G. Delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).

Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione (art. 76 cpv. 1 LEF).

L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione.

2. La prova dell'avvenuta tempestiva opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3. Nel caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo all'escussa è stato in grado di ricordare che quest’ultima ha immediatamente interposto opposizione e che l’esemplare del PE destinato al creditore non riporta l’opposizione solo perché “la carta carbone non è stata posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla copia del debitore”. Questa dichiarazione del 6 giugno 2006 del responsabile dell’ufficio postale di __________, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio. Poco importa quindi che l’opposizione che figura sull’esemplare del precetto esecutivo per il debitore, non sia stata riportata sull’esemplare per il creditore (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 con rif. ivi). PI 1 ha pertanto portato la prova che le spettava, ossia di aver interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________. L’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo nei termini di legge, opposizione che rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).

4. Il ricorso di __________ RI 1 è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1, 76 cpv. 1, 78 cpv.

1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 19 giugno 2006 di __________ RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________ RI 1, __________;

- __________ RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario