Appellant's Late Appeal Against Property Auction Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the enforcement authority's auction notice, specifically contesting the expert valuation of the properties and alternatively seeking a stay of the auction along with time to propose an installment payment plan. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the appeal deadline was triggered by the registered mail notice of the auction publication (received on May 24th), making the June 6th filing untimely; furthermore, the court noted that the valuation itself was already final from a previous, unappealed notification, and the request for an auction stay was primarily outside the supervisory authority's jurisdiction, being subject to a first installment payment determined by the enforcement office.
Regesto Legislator
UfficialeAvviso d'incanto immobiliare. Avviso speciale. Termine d'impugnazione della stima peritale. Dilazione della realizzazione dietro pagamento di acconti. Competenza e condizioni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 2 concerning the decision on the request for suspension of realization, which is deferred to the lower authority.
Mentioned in the preambular list of articles, relating to appeal rights, relevant to the inadmissibility ruling.
Mentioned in the preambular list of articles, although not explicitly cited in the dispositive orders.
Mentioned in the preambular list of articles, relevant to the notification process which informed the decision.
Mentioned in the preambular list of articles, relating to procedural rules.
Cited in the preambular section regarding the waiver of court fees, and consequently in order 3 regarding costs.
Cited in the preambular section regarding the waiver of indemnities, and consequently in order 3 regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2006.74 · Lugano 13 giugno 2006 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 6 giugno 2006 di
RI 1 rappr. dall¿ RA 1 contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro l¿avviso d¿incanto emesso il 26 maggio 2006 nell¿esecuzione n° __________ diretta contro il ricorrente;
viste le osservazioni preliminari 7 giugno 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l¿autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che la medesima regola si applica se il ricorso è manifestamente irricevibile per un motivo d¿ordine formale (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113], cons. 1);
che nell¿ipotesi ¿ in concreto realizzata ¿ di un giudizio d¿irricevibilità del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che di conseguenza il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti;
che in concreto il ricorrente contesta la stima peritale dei fondi posti all¿asta e, subordinatamente, chiede la sospensione dell¿incanto e l¿assegnazione di un termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale delle somme poste in esecuzione;
che nella misura in cui rientra nella competenza di questa Camera, il ricorso risulta tardivo, dal momento che l¿estratto conforme alla pubblicazione dell¿avviso d¿incanto unico prevista sul Foglio ufficiale cantonale n° __________, estratto trasmesso con invio raccomandato sia all¿escusso che al suo patrocinatore in virtù dell¿art. 139 LEF, è stato ritirato da ognuno di essi già il 24 maggio 2006;
che siccome la stima contestata dal ricorrente figura nell¿estratto menzionato, occorre in effetti considerare che il ricorso, interposto solo il 6 giugno 2006 (ossia 13 giorni dopo il suo ritiro), è tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF, 9 cpv. 2 e 30 cpv. 1 RFF), ricordato che per il computo dei termini d¿impugnazione è determinante, nei confronti delle persone a cui è stato spedito, l¿avviso speciale di cui all¿art. 139 LEF e non la pubblicazione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 125; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 17 ad art. 125);
che ¿ a titolo abbondanziale ¿ va del resto rilevato come la stima contestata fosse comunque cresciuta in giudicato da tempo, in quanto RI 1 aveva omesso di contestarla quando essa gli era stata comunicata una prima volta mediante l¿avviso d¿incanto dell¿11 febbraio 2005, poi sospeso dopo l¿inoltro da parte sua di un¿azione di contestazione dell¿elenco oneri, ora definitivamente respinta;
che la richiesta di sospensione dell¿incanto, fondata sull¿art. 123 LEF, non è di competenza di questa Camera (in prima istanza) bensì dell¿CO 1, con il rilievo che tale sospensione è comunque subordinata al versamento immediato di un primo acconto che stabilisce l¿Ufficio e al fatto che l¿escusso renda verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti al pagamento integrale di tutti i debiti del gruppo o dei gruppi a favore dei quali è prevista la realizzazione;
che la procedura di realizzazione non può essere sospesa prima del versamento del primo acconto;
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che la domanda volta alla concessione dell¿effetto sospensivo diventa così priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 123, 139 LEF; 30 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 6 giugno 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
2. L¿CO 1 si determinerà sulla richiesta di sospensione della realizzazione (art. 123 LEF) formulata da RI 1 con il ricorso, dopo avergli comunicato l¿importo del primo acconto da versare e dopo l¿effettivo versamento di tale importo.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
5. Intimazione all¿avv. RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario