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15.2006.63 • TRAC TI 15.2006.63 Generato dall'IA

Annulment of Property Attachment and Seizure Based on Lack of Formal Notification Rejected

Numero d'incarto 15.2006.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A legal entity sought the annulment of a property attachment and subsequent seizure record, arguing they were never formally notified of these execution proceedings initiated by a creditor against a debtor who was mistakenly believed to be the entity's owner. The court rejected the appeal, reasoning that the lack of formal notification of the attachment decree does not nullify the act itself but merely postpones the deadline for opposition; furthermore, the appealing entity had gained effective knowledge of the relevant documents through file inspection and its representative's involvement in a parallel procedure, rendering the formal notification requirement irrelevant to the acts' validity, and the non-notification of the seizure record to a third party whose rights are affected is also not grounds for nullity.

Regesto Legislator

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Art. 278 LEF, Art. 5 LEF, Art. 278 cpv. 1 LEF, Art. 114 LEF, Art. 107 cpv. 5 LEF, Art. 108 cpv. 2 LEF; Annulment of Property Attachment and Seizure Based on Lack of Formal Notification Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that the lack of formal notification of the attachment decree does not nullify the act itself but merely postpones the deadline for opposition; furthermore, the appealing entity had gained effective knowledge of the relevant documents through file inspection and its representative's involvement in a parallel procedure, rendering the formal notification requirement irrelevant to the acts' validity, and the non-notification of the seizure record to a third party whose rights are affected is also not grounds for nullity.

Parole chiave

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procedura di annullamento spese legali procedura di sequestro sequestro di documenti persona giuridica esecuzione del pignoramento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 III 663
Non si può inoltre escludere che anche in materia di sequestro trovi applicazione il principio giurisprudenziale valido in merito al pignoramento secondo cui lo stesso atto non è completo, fintanto che non è stato comunicato all’escusso (DTF 130 III 663, cons.
DTF 114 III 119
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-collection of court fees, which is confirmed in the dispositive regarding costs.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities, which is confirmed in the dispositive regarding costs.

Art. 276 LEF

Cited in the preamble (richiamati) and relevant to the substance of the decision, although the appeal was rejected on other grounds (lack of necessity for formal communication).

Art. 114 LEF

Cited in the preamble (richiamati) as a provision concerning the communication of the seizure record, which the court found irrelevant to the validity of the act.

Art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2006.63 · Lugano 11 luglio 2006 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 27 aprile 2006 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del sequestro n° __________ e il verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 allestito nell’esecuzione n° __________ a convalida del sequestro, procedimenti promossi da

PI 1

contro

PI 2, I-__________

rappr. dall’avv. RA 1, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro PI 2, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________, intestata alla RI 1, società di cui è proprietario il debitore PI 2”. Il medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.

B. L’11 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono stati notificati a PI 2 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta al Tribunale di V__________. Con decisione odierna, questa Camera stabilisce che detti atti erano stati validamente notificati al debitore il 14 settembre 2005 (inc. 15.06.62).

C. Il 3 gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio postale. Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo, l’Ufficio ha notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite commissione rogatoria al Tribunale di V__________.

D. Con ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e del verbale di pignoramento, affermando che questi atti non le sono mai stati notificati.

E. Delle osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:

1. Nelle sue osservazioni preliminari del 28 aprile 2006, l’Ufficio ha ammesso di non aver notificato gli atti impugnati direttamente alla ricorrente, “in quanto, a torto, il funzionario incaricato ha ritenuto che essendo la società del signor PI

2 la stessa ne era venuta a conoscenza”.

1.1. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la mancata comunicazione del decreto e del verbale di sequestro non ha quale effetto la nullità di questi atti. Una ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione dell’inizio del termine di opposizione al sequestro di cui all’art. 278 LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 276), riservata la responsabilità dello Stato (art. 5 LEF) qualora dal ritardo risulti un danno per il debitore o per il terzo (comunque da escludere trattandosi del sequestro di un immobile).

Non si può inoltre escludere che anche in materia di sequestro trovi applicazione il principio giurisprudenziale valido in merito al pignoramento secondo cui lo stesso atto non è completo, fintanto che non è stato comunicato all’escusso (DTF 130 III 663, cons. 1.2); peraltro non senza osservare che, quando un sequestro viene eseguito presso terzi (detentore, debitore o titolare apparente), l’assenza di comunicazione formale al debitore non dovrebbe (ovviamente) autorizzare il terzo a disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell’ufficio di esecuzione. A prescindere tuttavia da queste considerazioni, occorre rilevare che la stessa accennata decisione federale non considera il pignoramento (rispettivamente il sequestro) nullo poiché non comunicato al debitore o a terzi interessati, limitandosi a puntualizzare che i suoi effetti non si esplicano fino la sua comunicazione.

1.2. Nel caso di specie, va del resto osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza effettiva e completa del decreto di sequestro e del verbale di pignoramento

oggetto dell’impugnativa al più tardi il 24 aprile 2006 (cfr. la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________

[nella sua veste di procuratore al beneficio di formale autorizzazione] in data 24.4.2006, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________ a carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)”, prodotta proprio dalla ricorrente quale doc. D). Nell’atto ricorsuale RI 1 dimostra d’altronde di essere a conoscenza degli elementi essenziali del decreto di sequestro (numero della procedura, identità del creditore e del fondo sequestrato), ciò che comunque non sorprende siccome il suo patrocinatore è anche il rappresentante del debitore PI 2 nella procedura di ricorso parallela a quella in esame (inc. 15.06.62). In ogni caso, era preciso obbligo della ricorrente informarsi presso l’Ufficio sul decreto e sul verbale di pignoramento non appena ne avesse conosciuto l’esistenza (cfr. DTF 114 III 119, cons. 2; Gilliéron, op. cit., n.

36 ad art. 276). Date queste premesse, si deve concludere: che non occorre ordinare all’Ufficio un’ulteriore comunicazione formale degli atti di sequestro; inoltre che tali atti sono pienamente validi, siccome la ricorrente non ha mosso altre censure se non quella – da respingere come visto – dell’asserita carente comunicazione degli atti di sequestro.

1.3. Non è per il resto necessario stabilire se, come pretende il resistente, la ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati, tramite il debitore, già prima del 24 aprile 2006. La questione andrà se del caso chiarita dal giudice del sequestro in sede di opposizione al sequestro, qualora dovesse sorgere una contestazione in merito alla tempestività dell’eventuale opposizione ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF.

1.4. L’art.

114 LEF non prevede che il verbale di pignoramento debba essere comunicato, oltre che al debitore e ai creditori, ai terzi i cui diritti sono pregiudicati dal pignoramento. Questi terzi vengono a conoscenza del pignoramento – limitatamente ai beni oggetto di rivendicazione, o che sono iscritti a registro fondiario a loro nome oppure che il debitore ha indicato essere di loro proprietà – solo con la comunicazione della rivendicazione formulata dopo la notifica del verbale di pignoramento (modulo n° 18, Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 106), rispettivamente con l’assegnazione del termine dell’art. 107 cpv. 5 LEF per inoltrare azione in constatazione del loro diritto (modulo n° 23), oppure con la comunicazione dell’assegnazione al debitore e ai creditori del termine

dell’art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la rivendicazione (modulo n° 24, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 230 ad art. 106). Pertanto, l’asserita mancata comunicazione ad RI 1 del verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 è in concreto irrilevante per quanto concerne la validità di tale atto.

Va del resto osservato che anche se l’art. 114 LEF imponesse la comunicazione del verbale di pignoramento ai terzi rivendicanti, l’omissione di tale formalità non avrebbe comunque influsso sulla validità del pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 e 17 ad art.

114 e supra cons. 1.1).

2. A titolo abbondanziale, e a prescindere dalla piena validità degli atti esecutivi fin qui eseguiti, è opportuno ricordare all’Ufficio che è tenuto (d’ufficio) a promuovere la procedura di rivendicazione (art. 10 cpv. 2 RFF), segnatamente dopo essersi fatto confermare da RI 1 la volontà di rivendicare il fondo part. n° __________ RFD di __________ (cfr. CEF 24 maggio 2004 [15.04.34], cons. 3): di conseguenza, dovrà impartire al procedente e all’escusso, con il modulo n° 24, il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF per promuovere azione di contestazione della (eventuale) rivendicazione di RI 1 (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 106 e 40 ad art. 108).

3. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 114, 276 LEF, 10 RFF,

61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario