Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Dismissed Due to Substantive Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the issuance of a bankruptcy warning, asserting that a prior payment arrangement for the debt, involving monthly installments, justified halting the execution despite a recent missed payment. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that such appeals are generally limited to formal defects, and the alleged breach of the payment agreement, which was not communicated to the execution office, constituted a substantive matter outside the scope of a formal appeal, particularly since the concession for the missed payment had already expired and the debtor failed to prove the missed payments were made or that any alleged collateral offered was properly constituted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 41 cpv. 1bis LEF, Art. 166 cpv. 2 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Dismissed Due to Substantive Grounds: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that such appeals are generally limited to formal defects, and the alleged breach of the payment agreement, which was not communicated to the execution office, constituted a substantive matter outside the scope of a formal appeal, particularly since the concession for the missed payment had already expired and the debtor failed to prove the missed payments were made or that any alleged collateral offered was properly constituted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the decision not to levy a judicial fee.
Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs/indemnities.
Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs/indemnities.
Cited as the procedural basis for appeal to the Federal Supreme Court against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2006.51 · Lugano 14 giugno 2006 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di
RI 1 contro
l¿operato dell¿CO 1, __________, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 marzo 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni 28 aprile 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando
¿ l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
¿ l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
¿ è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
¿ la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
¿ l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2. Nel caso concreto laricorrente allega di aver concluso, il
15 settembre 2005, un accordo con la società procedente che la autorizzava a pagare il credito posto in esecuzione mediante rate mensili di fr. 5'000.--. Pur riconoscendo di non aver pagato la rata di marzo 2006, la ricorrente ritiene tuttavia che, visto che il suo ritardo era solo di 6 giorni, la procedente non avrebbe avuto il diritto di chiedere la prosecuzione dell¿esecuzione.
3. Non risulta dall¿incarto che l¿accordo del 15 settembre 2005 sia stato portato a conoscenza dell¿Ufficio. In ogni casi, a prescindere dalla questione di sapere se l¿autorità esecutiva fosse stata vincolata dall¿accordo qualora esso le fosse stato comunicato prima della sua scadenza, occorre osservare come la sospensione concessa dall¿escutente, per quanto riguarda la rata di marzo 2006, abbia avuto fine il 15 marzo 2006, sicché l¿inoltro, il 21 marzo 2006, della domanda di prosecuzione dell¿esecuzione non viola in nessun modo gli accordi pattuiti tra le parti. A titolo del tutto abbondanziale, non si può del resto non rilevare che l¿escussa non ha comunque tuttora dimostrato di aver versato la rata di marzo né quelle scadute nel frattempo.
4. Le domande ricorsuali accessorie (richiesta di un riepilogo completo di tutti i consumi dell¿anno 2005, richiesta di un aggiornamento completo dell¿importo vantato dall¿escutente, ecc.) sono questioni di merito che esulano dalla presente procedura e la cui attinenza con il credito posto in esecuzione è comunque dubbia.
5. Il fatto che, stando alle affermazioni della ricorrente, il credito posto in esecuzione sia ampiamente garantito da pegno è irrilevante, perché l¿escusso non può opporsi al proseguimento di un¿esecuzione in via di pignoramento o di fallimento sollevando l¿eccezione di cui all¿art. 41 cpv. 1bis LEF, allorquando il diritto di pegno ¿ come nel caso di specie ¿ è stato costituito più di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo (DTF 121 III 484 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 41). La ricorrente non ha comunque dimostrato che la cartella ipotecaria indicata alla voce ¿garanzia¿ dell¿accordo del 15 settembre 2005 sia stata effettivamente consegnata alla procedente quale pegno manuale e quindi non ha provato l¿esistenza del pegno che allega.
6. La censura ricorsuale complementare del 1° aprile 2006, secondo cui la procedente avrebbe disatteso l¿accordo 15 settembre 2005 non ritirando l¿esecuzione, oltre che irricevibile (solo l¿Ufficio esecuzione è competente per ricevere eventuali dichiarazioni di ritiro dell¿esecuzione), è manifestamente infondata, perché la procedente, nel citato accordo, si è solo impegnata a ritirare l¿istanza di rigetto dell¿opposizione (e non l¿esecuzione) alla condizione che l¿escussa ritirasse l¿opposizione.
7. Il ¿supplemento¿ al ricorso presentato il 5 aprile 2006 è tardivo (il termine di ricorso scadeva il lunedì 3 aprile 2006, la comminatoria di fallimento essendo stata notificata il 23 marzo 2006, cfr. art. 17 cpv. 2 e 31 LEF) e comunque verte su questioni di merito che sfuggono alla competenza di questa Camera.
8. La comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di
diritto esecutivo, segnatamente per quanto concerne il rispetto del termine di perenzione di 15 mesi di cui all¿art. 166 cpv. 2 LEF.
9. Il ricorso va pertanto respinto;
Nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 41, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 30 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: ¿ RI 1, __________;
¿ RA 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario