Official Exceeded Authority in Annulment of Prior Attachment Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed an appeal against an official's decision that had annulled a previous executive notice published in the official gazette and a subsequent attachment order, on the basis of the debtor's unproven claim of illness and the perceived lack of clarity regarding the publication's rationale. The court reasoned that since the debtor had knowledge of the attachment order in September, the ten-day period for filing an appeal against the defective notice had expired long before the official reconsidered the matter in December; therefore, the official exceeded its authority by annulling the prior procedures and re-notifying the executive summons to restart the opposition timeline, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the subsequent decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 cpv. 2 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 66 LEF, Art. 9 cpv. 5 LPR; Official Exceeded Authority in Annulment of Prior Attachment Proceedings: The court reasoned that since the debtor had knowledge of the attachment order in September, the ten-day period for filing an appeal against the defective notice had expired long before the official reconsidered the matter in December; therefore, the official exceeded its authority by annulling the prior procedures and re-notifying the executive summons to restart the opposition timeline, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the subsequent decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders regarding the possibility of appeal against the decision.
Cited in the final orders, likely relevant to the background of the decision regarding execution proceedings.
Cited in the final orders, related to the rules for serving enforcement acts.
Cited in the final orders, related to notification by public notice.
Cited in the final orders, related to general provisions in enforcement proceedings.
Cited in the final orders, related to the written form and submission of appeals to the supervisory authority.
Cited in the final orders, related to the time limit for submitting observations to the supervisory authority in case of appeal.
Cited in the final orders as the basis for not levying costs (no costs charged).
Cited in the final orders as the basis for not awarding legal fees (no indemnity awarded).
Testo completo
Incarto n. 15.2006.4 · Lugano 22 maggio 2006 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da RA 1 contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1PI 1
in tema di notifica di precetto esecutivo;
viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1;
richiamati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l¿incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori;
che, andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa per procedere all'intimazione personale;
che, con scritto 30 maggio 2005, l¿incaricato del Comune di __________ ha comunicato all¿Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i motivi;
che il 9 giugno successivo l¿Ufficio ha comunicato all¿escussa che il 18 aprile 2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato;
che contestualmente l¿Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l¿atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali;
che, silente l'escussa, il __________ luglio 2005 l¿Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________;
che, avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell¿esecuzione, il 22 settembre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento;
che con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l¿CO 1, considerata "la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso:
· di annullare la notifica del precetto esecutivo del 12 luglio 2005;
· di notificare nuovamente lo stesso precetto esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al quale essa ha interposto seduta stante opposizione;
· di annullare l'avviso di pignoramento 22 settembre 2005;
· di intimare la stessa decisione all'escussa e alla società procedente;
che con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, atteso che la pretesa malattia dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale;
che delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell¿CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che per l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che -secondo l¿art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l¿atto esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore;
che nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l¿Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad art. 66);
che in virtù dell'art.
17 cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all¿autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o di un errore di apprezzamento;
che il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell¿esecuzione in via cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell¿art. 66 LEF, non è nulla, ma dev¿essere contestata con ricorso entro 10 giorni dal momento in cui l¿escusso ha avuto conoscenza della pubblicazione che
ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);
che qualora l¿escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell¿esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell¿ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.);
che entro il termine di ricorso dell¿art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all¿Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l¿organo d¿esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art.
17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/ Walther, op. cit., § 6 n. 64 p. 50);
che l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR);
che nel caso in esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEF- contro la notifica in via edittale e all¿emissione dell¿avviso di pignoramento, limitandosi a formulare una ¿reclamazione verbale¿ (cfr. provvedimento impugnato);
che in considerazione della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo, l¿organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine fosse o no scaduto;
che dalle osservazioni al ricorso dall¿Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era venuta a conoscenza dell¿avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all¿Ufficio tramite invio fax di contestare il credito;
che pertanto il 7 dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle vie edittali era ampiamente scaduto;
che di conseguenza l¿CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare
il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomenoprocedere a una nuova notifica personale atta a far risorgere il temine per interporre opposizione;
che pertanto -in accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre 2005 dev'essere annullato;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
§ Di conseguenza è annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario