Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed Due to Lack of Liquidity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the issuance of a bankruptcy notice (comminatoria di fallimento) in an execution proceeding initiated by a creditor, arguing that anticipated incoming funds would soon allow payment of the debt. The supervisory authority dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice are limited to specific formal grounds (such as jurisdictional issues or the nature of the debt), and the debtor's temporary lack of liquidity does not constitute a legally recognized basis for suspending execution or appealing the notice; furthermore, the notice itself was otherwise compliant with enforcement law, and the authority lacks discretionary review over such an act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed Due to Lack of Liquidity: The supervisory authority dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice are limited to specific formal grounds (such as jurisdictional issues or the nature of the debt), and the debtor's temporary lack of liquidity does not constitute a legally recognized basis for suspending execution or appealing the notice; furthermore, the notice itself was otherwise compliant with enforcement law, and the authority lacks discretionary review over such an act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the decision not to charge a judicial fee.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award compensation.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award compensation.
Cited regarding the possibility of further appeal against this decision.
Cited as the basis for the possibility of appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2006.31 · Lugano 24 aprile 2006 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 10 marzo 2006 di
RI 1 contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 febbraio 2006 nell¿esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1 , amministratore unico
viste le osservazioni 28 marzo 2006 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad esempio quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
¿ l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
¿ l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
¿ è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
¿ la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
¿ l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto laricorrente si è limitata ad allegare di avere ¿crediti che sono a disposizione nella prima metà del mese di aprile¿, precisando che appena essi sarebbero stati incassati, essa avrebbe immediatamente provveduto a pagare il debito posto in esecuzione;
che la mancanza di liquidità non costituisce un motivo legale di sospensione della procedura esecutiva ¿ anzi tale procedura trova la sua ragione di essere proprio in quei casi in cui il debitore non vuole o non può tempestivamente pagare il proprio debito ¿ e non ricade tra le censure, ricordate sopra, che possono essere fatte valere con un ricorso giusta l¿art. 17 LEF;
che non può nemmeno essere accolta la censura fondata su una non meglio precisata ¿sproporzione¿ dell¿atto impugnato, perché l¿ufficio d¿esecuzione, nell¿emettere la comminatoria di fallimento, non gode di nessun potere d¿apprezzamento che possa essere oggetto di ricorso all¿autorità di vigilanza, al contrario di quanto prevede la legge per alcuni altri atti esecutivi (ad esempio la decisione di determinazione del minimo di esistenza dell¿escusso);
che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di
diritto esecutivo;
che il ricorso è pertanto da respingere;
che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 10 marzo 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: ¿ RI 1, __________;
¿ RA 1, __________
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario