Challenge to Seizure Notice Based on Improper Service of Execution Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the issuance of a notice of seizure following an execution proceeding, arguing that the initial notice of execution (precetto esecutivo) was improperly served on their mother, leading to a failure to oppose the debt, which they claimed belonged to their employer, not themselves. The court rejected the appeal, reasoning that the service of the notice of execution upon an adult family member residing at the debtor's address was valid under the relevant execution law, and since no opposition was timely filed, the subsequent issuance of the seizure notice was correct; furthermore, the court asserted it lacked jurisdiction to rule on the substantive merit of whether the debt was actually owed by the appellant or the company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF; Challenge to Seizure Notice Based on Improper Service of Execution Order: The court rejected the appeal, reasoning that the service of the notice of execution upon an adult family member residing at the debtor's address was valid under the relevant execution law, and since no opposition was timely filed, the subsequent issuance of the seizure notice was correct; furthermore, the court asserted it lacked jurisdiction to rule on the substantive merit of whether the debt was actually owed by the appellant or the company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe rejection of the appeal is justified because the office correctly issued the notice of attachment after the debtor failed to oppose the payment order.
Cited in the statement of applicable law, providing context for the issuance of the payment order.
Cited in the statement of applicable law regarding the proper notification of executive acts.
Cited in the statement of applicable law concerning the requirement and method for filing opposition.
Cited in the statement of applicable law regarding the non-requirement of motivation for opposition.
Cited in the statement of applicable law regarding the continuation of execution if opposition is absent or execution is not suspended.
Applied in the dispositive to decide not to levy court costs.
Applied in the dispositive to decide not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2006.11 · Lugano 20 marzo 2006 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2006 di
RI 1 contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1)
in tema di notifica di precetto esecutivo e di emissione di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di complessivi fr. 4'138.80 oltre accessori.
B. Il PE n. __________ è stato emesso il 4 luglio 2005 ed è stato notificato alla madre dell¿escusso, in Via __________ a __________, il 1. settembre 2005. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Il 25 ottobre 2005 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 27 ottobre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.
D.Contro l¿avviso di pignoramento si è aggravato RI 1 sostenendo che il precetto esecutivo è stato consegnato alla madre, che non ha fatto opposizione, in quanto non era a conoscenza che debitrice dell¿importo in esecuzione sarebbe la società per la quale il ricorrente lavorava e non il ricorrente medesimo.
Considerato
in diritto:
1.
a) Per l¿art. 69 LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
1. le indicazioni della domanda d¿esecuzione;
2. l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3. l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.
b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
c) Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).
d) Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
e*) In concreto RI 1 e sua madre risiedono entrambi in Via __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame alla madre dell¿escusso, nel luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta.
2.
a) Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione. Se l¿esecuzione non è stata sospesa in virtù di un¿opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).
b) Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ intimatogli, per il tramite della madre, il 1. settembre 2005. È stato pertanto corretto l¿operato dell¿Ufficio, che ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti del debitore l¿avviso di pignoramento (art. 90 LEF).
3. Questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione sarebbe un debito della società per la quale l¿escusso lavorava e non dell¿escusso medesimo.
4 Il ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 88 cpv. 1 e 90 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________;
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario