Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2006.10 • TRAC TI 15.2006.10 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Objection Validity After Debtor's Actual Knowledge

Numero d'incarto 15.2006.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor appealed the validity of an objection filed against a payment order, arguing the objection was invalid because it was not signed by the debtor but by a third party lacking proper representation authority. The court rejected the appeal, reasoning that while there were significant doubts about the initial formal validity of the payment order's notification to the debtor, the critical issue became moot because the debtor subsequently gained actual knowledge of the enforcement act when receiving the appeal documents, and subsequently filed a timely and proper objection within the ten-day statutory period following that knowledge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 65 cpv. 2 LEF, Art. 22 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Creditor Appeal of Objection Validity After Debtor's Actual Knowledge: The court rejected the appeal, reasoning that while there were significant doubts about the initial formal validity of the payment order's notification to the debtor, the critical issue became moot because the debtor subsequently gained actual knowledge of the enforcement act when receiving the appeal documents, and subsequently filed a timely and proper objection within the ten-day statutory period following that knowledge.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo ordine di pagamento conoscenza effettiva spese di esecuzione validità del contratto riconoscimento di debito astratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Provision cited in the dispositive to rule on the non-imposition of costs.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited in the dispositive to rule on the non-assignment of indemnities.

Art. 19 LEF

Provision cited in the dispositive detailing the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

Art. 74 cpv. 1 LEF

Substantive provision relevant to the rejection of the appeal concerning the opposition deadline, cited in the preamble to the ruling.

Art. 65 cpv. 1 e 2 LEF

Substantive provision concerning the notification procedure, cited in the preamble to the ruling.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2006.10 · Lugano 13 giugno 2006 EC/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2006 di

RI 1 RA 1 contro

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1 RA 2

in materia di notifica e di opposizione a precetto esecutivo;

richiamate le osservazioni:

- 2 febbraio 2006 dell¿CO 1;

- 3 febbraio 2006 di PI 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 3/5 gennaio 2006 dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l¿incasso di fr. 157'629.50 oltre interessi indicando quale titolo di credito ¿contratto di locazione del 4 maggio 2005¿.

B. Il precetto esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________, __________, è stato emesso il 3 gennaio 2006 ed è stato notificato il 5 gennaio 2006 a tale __________. Al precetto esecutivo non vi è stata immediata opposizione. Lo stesso giorno comunque __________, sottoscrivendo a nome di __________, ha interposto opposizione. L¿Ufficio ha iscritto l¿opposizione in data 5 gennaio 2006 e il 12 gennaio 2006 ha trasmesso alla creditrice la copia del precetto esecutivo a lei destinata.

C. Con tempestivo ricorso 19 gennaio 2006 RI 1 ha postulato l¿annullamento dell¿opposizione di PI 1 al PE n. __________, atteso che la stessa non sarebbe stata sottoscritta dall¿escussa ma da __________. Per la ricorrente il fatto che lo scritto con il quale è stata fatta opposizione porterebbe il nome della debitrice come mittente del medesimo sarebbe irrilevante, perché lo stesso non sarebbe stato firmato dall¿escussa. Inoltre __________ non è iscritto nel registro di commercio quale rappresentante né dell¿escussa né di __________: per questo motivo egli non potrebbe interporre valida opposizione né per la debitrice né per la persona giuridica firmataria dello scritto 5 gennaio 2006.

D. Delle osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1 e 3 febbraio 2006 di PI 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

1.

a)PI 1 la notifica del precetto esecutivo sarebbe nulla in quanto l¿avviso di ritiro sarebbe stato messo nella casella postale n. __________ intestata alla società __________. Inoltre il precetto esecutivo è stato consegnato a __________, dipendente di quest¿ultima società e non autorizzato a ritirare raccomandate per l¿escussa.

b) Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

c) In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Basler Kommentarzum SchKG*,* n. 4 e 8 s. ad art. 22 LEF).

E¿ data nullità solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come l¿attestazione di notifica mancano oppure quando in seguito a notificazione

errata l¿atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, § 12 n. 27/28 p. 95).

d) Nel caso in esame la questione della notifica del precetto esecutivo a PI 1, così come appare dagli atti, lascia ampi dubbi sulla sua validità, mancando una prova certa; in particolare, l'avviso di ritiro del precetto esecutivo è sì stato indirizzato a __________, __________, ossia al recapito iscritto a registro di commercio della debitrice ed è vero -ma irrilevanteche amministratore unico dell¿escussa è __________ amministra __________, ma chi ha ritirato il documento parrebbe essere dipendente solo di questa seconda società. Il problema può tuttavia rimanere senza risposta, dal momento che la debitrice, come afferma nelle osservazioni al ricorso, ha comunque avuto conoscenza dell¿atto esecutivo (e non v'è motivo che ciò non sia avvenuto nella sua compiutezza) il 24 gennaio 2006, quando ha ricevuto il ricorso, così che almeno quel giorno vi è stata valida notifica nei suoi confronti.

2. Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione.

Nel caso in esame l¿escussa, che ha avuto conoscenza del precetto esecutivo quando le è stato intimato il ricorso, con le osservazioni del 3 febbraio 2006 ha interposto allo stesso rituale e tempestiva opposizione.

3. Ne consegue che l¿CO 1 considererà il PE n. __________ come validamente notificato il 24 gennaio 2006 e iscriverà l'opposizione di PI 1 in data 3 febbraio 2006.

4. Malgrado il tenore della richiesta ricorsale, ma tenendo conto dei motivi e delle date in cui si ritengono effettuati gli atti in esame, il gravame di RI 1 deve essere pertanto respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 65 cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

§. Ciò nonostante l'Ufficio esecuzione di Lugano prenderà nota delle date di cui al considerando 3 della presente decisione.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- avv. RA 1, __________;

- avv. RA 2, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario