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15.2005.98 • TRAC TI 15.2005.98 Generato dall'IA

Creditor's Failure to Timely Request Extension Voids Claim Cession in Bankruptcy

Numero d'incarto 15.2005.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor, having obtained the cession of claims against the bankruptcy estate's organs, appealed the bankruptcy administration's revocation of that cession, which occurred because the creditor failed to initiate legal action by the extended deadline and did not request a further extension before the deadline expired. The court dismissed the appeal, reasoning that under established precedent, a cessionary who wishes to retain their rights must proactively request an extension before the established deadline passes, and failure to do so, especially after a formal warning of revocation, constitutes a waiver of the cession.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 19 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Failure to Timely Request Extension Voids Claim Cession in Bankruptcy: The court dismissed the appeal, reasoning that under established precedent, a cessionary who wishes to retain their rights must proactively request an extension before the established deadline passes, and failure to do so, especially after a formal warning of revocation, constitutes a waiver of the cession.

Parole chiave

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credito nel fallimento cessione del credito opposizione tardiva rinuncia al diritto inosservanza del termine legale proroga tardiva del termine Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 260 LEF

The main issue addressed concerned the revocation of the assignment of claims, which is regulated by this article.

Art. 19 LEF

Cited as the procedural basis for appeal against the decision to the Federal Court.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Used to rule on the non-levying of court fees (cost provision).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Used to rule on the non-assignment of legal aid/indemnities (cost provision).

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.98 · Lugano 2 novembre 2005 EC/sc/bd · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di

RI 1 (BE) contro

l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di

CO 1

concernente anche quali parti interessate

__________, __________ __________, __________ entrambe rappresentate dall’avv. __________, __________

e meglio in tema di cessione di pretese della massa ex art.

260 LEF;

viste le osservazioni:

- 15 settembre 2005 di __________, __________, e __________, __________;

- 16 settembre 2005 dell'CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della procedura di fallimento a carico della __________, l’CO 1 con circolare del 14 maggio 2003 ha assegnato ai creditori iscritti in graduatoria un termine di 20 giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF “del diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO”;

che in data 3 agosto 2004 RI 1, unitamente ad altri creditori, ha ottenuto la cessione di tali pretese;

che nel provvedimento 3 agosto 2004 l’amministrazione fallimentare si è riservata il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 31 ottobre 2004;

che con lettera 18 ottobre 2004 RI 1 ha richiesto una proroga sino a fine anno per l’introduzione di un’eventuale azione di responsabilità contro gli organi della fallita;

che con decisione 2 novembre 2004 l’CO 1 ha concesso a tutti i cessionari una proroga sino al 31 gennaio 2005;

che il 20 gennaio 2005 RI 1 ha richiesto una ulteriore proroga per procedere contro gli organi della fallita;

che con decisione 11 febbraio 2005 l’Ufficio gli ha concesso una proroga scadente il 31 luglio 2005;

che con scritto 4 agosto 2005 l’CO 1, richiamandosi al punto numero 6 dell’atto di cessione, ha invitato il ricorrente a comunicargli entro il 12 agosto 2005 se nel termine impartitogli egli ha promosso azione contro gli organi della fallita;

che nel menzionato scritto, l’Ufficio ha avvertito RI 1 che “la mancata presentazione dei giustificativi richiesti, verrà considerata quale rinuncia e la cessione revocata”;

che RI 1 nel termine impartitogli non ha prodotto alcunché all’amministrazione fallimentare;

che pertanto l’CO 1 con provvedimento 19 agosto 2005 ha revocato l’atto di cessione rilasciato il 31 ottobre 2004 a RI 1;

che con atto 29 agosto 2005 RI 1 ha postulato, con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, una proroga del termine per promuovere l’azione contro gli organi

della società;

che con le rispettive osservazioni __________, __________. e l'CO 1 hanno postulato la reiezione del gravame;

che il Tribunale federale ha esplicitamente stabilito che il cessionario che intende conservare il proprio diritto deve richiedere personalmente una proroga della cessione, in caso contrario si riterrà che egli vi abbia rinunciato (cfr. DTF 121 III 296);

che in concreto RI 1 ha lasciato trascorrere senza richiedere prima della sua scadenza una ulteriore proroga e senza intentare alcunché, il termine impartitogli per agire nei confronti degli organi della fallita, malgrado la minaccia formale di revoca della cessione in caso di inazione espressamente contenuta nell’atto di cessione del 3 agosto 2004;

che la richiesta di proroga del termine per procedere contro gli organi della fallita del 29 agosto 2005 è pertanto tardiva in quanto formulata dopo la decorrenza del termine assegnato con il provvedimento dell’11 febbraio 2005;

che il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1, in quanto rivolto contro il provvedimento di revoca della cessione, è da respingere perché il creditore cessionario non ha tempestivamente richiesto una proroga, lasciando trascorrere il termine impartitogli senza reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di inazione (cfr. DTF 121 III 291 e ss.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la falllite, Losanna 2001, n. 73 ad art 260 LEF);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 260 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1__________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

–__________

– avv. __________, __________.

Comunicazione all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario