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15.2005.92 • TRAC TI 15.2005.92 Generato dall'IA

Enforcement Order Validity and Service Upon Corporate Employee

Numero d'incarto 15.2005.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed the validity of several enforcement orders and subsequent bankruptcy notices, arguing they were improperly served upon a personal secretary who lacked explicit authorization to receive executive documents on the company's behalf. The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that for an entity, service upon any member of the administration or management, or any director or authorized agent, is valid under the relevant enforcement law, irrespective of whether that representative possesses collective signing authority, and service at the debtor's office premises upon an employee is also permissible if authorized representatives are unavailable.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Notifica alla segretaria personale di un membro del consiglio di amministrazione della società escussa con firma collettiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione validità della notificazione rappresentante autorizzato amministrazione del fallimento amministrazione delle prestazioni mandatario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 65 III 73
DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
DTF 72 III 71
1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 cpv. 1 LEF

This provision was cited as the legal basis for upholding the validity of the service of executive acts at the company's premises.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in connection with the decision not to levy court fees because the appeal was rejected.

art. 62 OTLEF

Cited in connection with the decision not to award costs or indemnities because the appeal was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.92 · Lugano 28 settembre 2005 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 29 luglio 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi n° __________, rispettivamente __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi contro la ricorrente da:

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 rappr. da RA 2 5. PI 5 6. PI 6 rappr. da RA 3 7. PI 7 rappr. dall’RA 4 letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali, tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della consegna.

B. Nell’esecuzione n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28 aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30 maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).

C. Il

29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.

D. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dai procedenti.

Considerando

in diritto:

1. La tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque manifestamente infondato.

2. Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).

In concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva a due (cfr. doc. B).

3. Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo

impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).

Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente, le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________) nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LEF.

Non risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.

4. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– avv. RA 1, __________;

– PI 1, __________;

– PI 2, __________;

– PI 3, __________;

– RA 2, __________;

– PI 5, __________;

– RA 3, __________;

–RA 4, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario