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15.2005.85 • TRAC TI 15.2005.85 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Warnings Time-Barred Due to Service Date of Enforcement Orders

Numero d'incarto 15.2005.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged bankruptcy warnings, arguing that the preceding notification of enforcement orders, served via official publication, was procedurally invalid. The court dismissed the appeal as time-barred because the appeal, filed on July 8th, was submitted after the ten-day deadline stipulated by law, as the enforcement warnings were served on June 24th upon a designated recipient, which established the commencement date for the appeal period, regardless of when the debtor received subsequent notice from that recipient or the validity of the initial service method for the enforcement orders themselves.

Regesto Legislator

Ufficiale

Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.

Parole chiave

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termine di disdetta ufficiale dei fallimenti autorizzazione all’esecuzione opposizione tardiva validità della notificazione data di decorrenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 66
che se ne conclude, come in concreto, che la notifica dev’essere considerata avvenuta al momento della consegna dell’atto esecutivo alla persona detentrice del domicilio della destinataria (DTF 120 III 66 s., cons.
DTF 75 III 83
2 LEF) dal momento in cui l’escusso ha avuto conoscenza di tale pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

Cited implicitly as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to being time-barred (tardivo).

art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section (though not strictly necessary for the final order, it leads to the ruling in order 2) to justify not levying court fees and not awarding compensation.

art. 19 LEF

Cited in order 3 to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.85 · Lugano 14 settembre 2005 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di

RI 1 rappr. dall’amministratore unico, RA 2 , contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica in via edittale dei precetti esecutivi e contro le comminatorie di fallimento del 22 giugno 2005 emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

PI 1 rispettivamente da PI 2 entrambi rappr. dall’ RA 1

viste le osservazioni 19 luglio 2005 di PI 1 e PI 2, nonché 13/20 luglio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la ricorrente contesta le comminatorie di fallimento in oggetto in quanto la notifica dei precetti esecutivi che le hanno precedute, avvenuta tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________, sarebbe proceduralmente irrita;

che tuttavia già d’acchito il ricorso appare tardivo poiché, come risulta dall’attestazione dell’impiegato postale figurante sulle stesse comminatorie di fallimento, esse sono state notificate il 24 giugno 2005, mentre il ricorso è stato inoltrato solo l’8 luglio 2005, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art.

17 cpv. 2 LEF;

che l’allegazione della ricorrente secondo cui il termine sarebbe stato rispettato poiché le comminatorie di fallimento le sono state trasmesse (per invio raccomandato) dalla società ____________________ solo il 28 giugno 2005 è irrilevante, dal momento che la ricorrente non nega la legittimazione di quella società a ricevere atti esecutivi per suo conto;

che peraltro, dallo stesso scritto di trasmissione delle comminatorie 24 giugno 2005 di __________ (prodotto dalla ricorrente quale allegato 6) non si può affatto escludere il consenso dell’escussa con simile via di notificazione, osservato inoltre come l’indirizzo di __________ a Lugano, ossia “__________”, sia quello che appare –corretto a mano verosimilmente dall’ufficio postale che ha proceduto alla notificasugli esemplari per il debitore delle comminatorie di fallimento in esame;

che se ne conclude, come in concreto, che la notifica dev’essere considerata avvenuta al momento della consegna dell’atto esecutivo alla persona detentrice del domicilio della destinataria (DTF 120 III 66 s., cons. 3b), quindi quando le comminatorie sono state notificate a __________ a Lugano, ossia il 24 giugno, data che –tra l’altroè anche quella dell’accennato scritto di trasmissione interna degli stessi atti all’escussa (doc. 6);

che per quanto riguarda la censura riferita ai precetti esecutivi, occorre ricordare che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell’art. 66 LEF, non è nulla, ma dev’essere contestata con ricorso entro 10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dal momento in cui l’escusso ha avuto conoscenza di tale pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

che qualora l’escusso venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad es. la prosecuzione dell’esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell’ultimo provvedimento impugnato (DTF cit.);

che in concreto anche la censura riferita alla notifica dei precetti esecutivi è pertanto tardiva;

che di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 65, 66, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 8 luglio 2005 di RI 1, __________, è irricevibile in quanto tardivo.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

RI 1, c/o RA 2, __________;

– avv. RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario