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15.2005.62 • TRAC TI 15.2005.62 Generato dall'IA

Service of Enforcement Order to Non-Resident Son Validated by Debtor's Subsequent Action

Numero d'incarto 15.2005.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an execution proceeding initiated based on an invoice, the enforcement order was served to the debtor's adult son who resided at a different address, leading the debtor to contest the validity of the notification when he learned of the subsequent attachment order. The court reasoned that since the debtor and his son did not share the same household at the time of service, the notification was only valid upon the debtor's actual knowledge of the enforcement order, which occurred when he filed his request to have the opposition deadline restored, treating that submission as a timely appeal against the enforcement action. Consequently, the court granted the appeal, annulling the attachment notice and ordering the registration of the debtor's opposition dated the day he became aware of the proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

notifica di un precetto esecutivo al figlio dell'escusso. Notifica invalida perché padre e figlio non vivono nella stessa economia domestica

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione avviso di pignoramento validità della notificazione credito in esecuzione ordine di pagamento obblighi di mantenimento dei figli

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

The appeal (treated as a formal opposition under this article) was granted based on the reasoning that the notification was invalid.

Art. 64 LEF

Cited in the reasoning as the basis for determining the validity of the notification, justifying the decision to treat the appeal as timely opposition.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in relation to the decision not to levy judicial costs, although the operative part refers generally to Article 62 cpv. 2 OTLEF for the outcome on costs.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

The court ordered that no costs or allowances be assigned, as explicitly stated in order number 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.62 · Lugano 14 giugno 2005 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza (recte: ricorso) 3 maggio 2005 di

IS 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1;

visti lo scritto 30 maggio 2005 del ricorrente, la dichiarazione 3 giugno 2005 del Municipio di __________ e le osservazioni 10 giugno 2005 di PI 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che PI 1 procede in via esecutiva contro IS 1 per l’incasso di fr. 15'064.-- oltre interessi e spese, in virtù di una “fattura __________ del 16.07.2004”;

che il precetto esecutivo è stato notificato il 2 marzo 2005 a __________, figlio dell’escusso, il quale non ha interposto opposizione;

che IS 1 ha ricevuto l’avviso di pignoramento il 3 maggio 2005;

che con scritto del medesimo giorno, egli ha chiesto la restituzione del termine di opposizione, facendo valere di non essere stato informato dal figlio dell’esistenza del precetto esecutivo e di non aver mai avuto alcun sospeso con la ditta PI 1;

che dal contenuto di tale atto si evince che in realtà l’escusso contesta la validità della notifica avvenuta presso il figlio;

che l’atto 3 maggio 2005 va pertanto considerato quale ricorso ai sensi dell’art.

17 LEF;

che dallo scritto 30 maggio 2005 di IS 1 e dalla dichiarazione 3 giugno 2005 del Municipio di __________ risulta che l’escusso e il figlio non convivevano al momento della notifica del precetto esecutivo, il primo abitando in casa propria in via __________ a __________ mentre il secondo risiedeva in via __________, sempre a __________, sopra il ristorante __________;

che PI 1, nelle sue osservazioni 10 giugno 2005, non contesta questi fatti, ma si limita ad affermare che “il figlio __________ aveva il diritto di ritirare il precetto esecutivo in quanto rientra nella stretta cerchia famigliare”;

che secondo l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure, in caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

che per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64);

che nel caso concreto l’istruttoria ha dimostrato che padre e figlio non vivevano nella stessa economia domestica al momento della notifica del precetto esecutivo;

che in queste circostanze, la notifica deve essere considerata validamente avvenuta soltanto quando IS 1 ha effettivamente avuto conoscenza del precetto esecutivo, ossia il 3 maggio 2005;

che l’istanza 3 maggio 2005, consegnata a mano all’CO 1, contiene una chiara opposizione, che l’Ufficio dovrà pertanto iscrivere nei suoi registri come avvenuta a tale data;

che di conseguenza il ricorso va accolto nel senso dei considerandi;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 3 maggio 2005 di IS 1, __________, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza, l’avviso di pignoramento emesso il 27 aprile 2005 nell’esecuzione n° __________ è annullato.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di iscrivere nei propri registri l’opposizione al precetto esecutivo n° __________ interposta da IS 1 il 3 maggio 2005.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario