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15.2005.6 • TRAC TI 15.2005.6 Generato dall'IA

Bankruptcy Liquidation Extension for Final Distribution and Reporting

Numero d'incarto 15.2005.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The supervisory authority granted an extension to the deadline for concluding a bankruptcy liquidation, which had been open since 1995, because although significant steps like property sales and the auction of a claim against the former sole administrator were completed, remaining tasks, including the distribution to unsecured creditors, final reporting, and formal requests for fee determination, necessitated a final one-year extension until December 31, 2005, pursuant to the relevant execution and bankruptcy laws.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 47 OTLEF, Art. 270 cpv. 1 LEF; Bankruptcy Liquidation Extension for Final Distribution and Reporting: Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

Parole chiave

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liquidazione del fallimento determinazione della tassa proroga del termine grida ai creditori termine di pagamento chiusura dei conti Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 cpv. 1 LEF

The term for closing the bankruptcy liquidation was extended based on this provision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.6 · Lugano 16 marzo 2005 CJ/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 18 gennaio 2005 di

RI 1 tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio 1995;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

che con decreto 1° luglio 2004, questa Camera ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per chiudere la procedura fallimentare;

che con l'istanza in esame, RI 1 comunica di aver portato a termine la vendita a trattative private degli immobili della fallita e di aver proceduto all’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà;

che l’amministrazione fallimentare ha inoltre, il 15 ottobre 2004, realizzato all’asta il credito della massa nei confronti dell’amministratore unico della fallita, O__________ W__________;

che in considerazione degli atti ancora da effettuare, che – oltre al riparto a favore dei creditori chirografari e l’allestimento della relazione finale e dell’istanza di chiusura – comprendono anche la presentazione a questa Camera di un’istanza di determinazione degli onorari e delle spese dell’amministrazione speciale e della delegazione dei creditori ai sensi degli art. 47 OTLEF e 84 RUF, occorre concedere un’ultima proroga di un anno;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta: 1. L’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.

1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

2. Intimazione a: - RI 1, Lugano;

- Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario