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15.2005.59 • TRAC TI 15.2005.59 Generato dall'IA

Spousal Liability and Void Enforcement Proceedings Due to Improper Service of Objection Rejection

Numero d'incarto 15.2005.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a seizure based on an underlying debt from health insurance premiums, which the creditor pursued against the appellant based on spousal liability despite the underlying policy being held by the husband; the court accepted the appeal, finding that the continuation of an enforcement action where an objection has not been validly rejected or withdrawn renders the entire proceeding void. Specifically, the court determined that the decision rejecting the objection was not deemed legally served because the appellant failed to collect the registered mail containing the decision, and according to recent federal jurisprudence, a rejection of an objection by the health insurer itself, when the insured was not directly involved, does not trigger the presumption of service upon failure to collect the registered letter, thus invalidating the enforcement proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

esecuzione per l'incasso di premi di assicurazione malattia diretta contro il coniuge dell'assicurato. Rigetto dell'opposizione dalla Cassa medesima. Raccomandata contenente la decisione di rigetto non ritirata. Assenza di presunzione di notifica

Parole chiave

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responsabilità dei coniugi opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva assicuratore malattia surrogazione dell'assicuratore procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 22 LEF

Cited in the list of provisions considered, though the substantive basis for the decision appears to be the lack of proper notification leading to nullity, which is tied to the execution procedure.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited regarding the decision not to levy court fees (spese).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited regarding the decision not to award indemnities (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.59 · Lugano 13 giugno 2005 CJ/sc/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 30 aprile 2005 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento 17 febbraio 2005, la decisione 22 aprile 2005 e la diffida 28 aprile 2005 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 10 maggio 2005 di PI 1 e 23 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che RI 1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento, affermando che l’opposizione da essa interposta non è mai stata revocata;

che la ricorrente precisa di non aver mai firmato un accordo o una polizza di assicurazione con la procedente, la polizza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito essendo stata stipulata dal marito prima che la ricorrente l’abbia conosciuto;

che dal canto suo la procedente allega, vista l’insolvibilità del marito di RI 1, di aver promosso esecuzione contro quest’ultima in base al vincolo di solidarietà che la legge istituisce tra i coniugi per il pagamento dei premi e delle partecipazioni LAMal (cfr. art. 166 cpv. 3 CC), precisando che così facendo si è limitata a seguire le direttive dell’Istituto delle assicurazioni sociali (comunicazione IAS n° 1/2003 del 27 gennaio 2003);

che nel caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]);

che la nullità va accertata d’ufficio (art. 22 LEF);

che dalla risposta 30 maggio 2005 di PI 1 alla domanda 24 maggio 2005 di questa Camera, si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 22 dicembre 2004 con la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente non è stato ritirato da quest’ultima;

che la decisione di rigetto dell’opposizione non è pertanto stata notificata all’escussa, sicché non le è opponibile e di conseguenza non costituisce valido titolo per la prosecuzione dell’esecuzione;

che infatti, secondo una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 130 III 396 ss.), qualora l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata;

che per i giudici federali il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva, sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;

che ciò vale tanto più nei casi in cui, come nella fattispecie, l’escusso non intrattiene nessuna relazione contrattuale con l’escutente, ma viene escusso sulla base di una responsabilità solidale legale;

che il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 30 aprile 2005 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, sono annullati l’avviso di pignoramento 17 febbraio 2005 emesso nell’esecuzione n° __________ così come i successivi atti esecutivi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario