Debtor's Untimely Opposition Due to Unjustified Delay
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe debtor filed a request for restitution of the opposition deadline after the statutory ten-day period expired, claiming they were prevented from acting due to illness, supported by a medical certificate dated after the deadline passed. The court rejected the request because the debtor failed to explain why they could not have filed the opposition, even by mail or through relatives, before the deadline expired on April 22nd, especially since they were capable of appearing in person to file the belated opposition on April 25th, and therefore the opposition was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 3 LEF, Art. 19 LEF, art. 33 cpv. 4 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Untimely Opposition Due to Unjustified Delay: The court rejected the request because the debtor failed to explain why they could not have filed the opposition, even by mail or through relatives, before the deadline expired on April 22nd, especially since they were capable of appearing in person to file the belated opposition on April 25th, and therefore the opposition was untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the court's decision to reject the request for restitution of the opposition deadline.
This article was cited in the grounds for the decision not to levy judicial fees.
This article was cited in the grounds for the decision not to award legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2005.53 · Lugano 23 maggio 2005 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di restituzione del termine di opposizione presentata da
RI 1
nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1promossa da
PI 1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 12 aprile 2005 il precetto esecutivo n° __________ è stato notificato al genero dell’escusso, __________, il quale non ha interposto opposizione (cfr. originale dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore);
che solo il 25 aprile 2005, l’escusso, RI 1, si è poi presentato all’CO 1 per interporre opposizione;
che in presenza della funzionaria __________, egli ha apposto sul suo esemplare la dicitura “faccio opposizione”, benché fosse stato informato del fatto che il termine di opposizione era già scaduto il 22 aprile 2005;
che con istanza 25 aprile 2005 l’escusso ha allora chiesto la restituzione di detto termine, “in quanto causa malattia non ho potuto presenziare o fare l’opposizione nei termini stabiliti dalla legge”, allegando un certificato medico del dott. __________, __________, datato 26 aprile 2005, attestante che l’escusso è in cura per malattia;
che nel caso concreto, come rettamente indicato dall’Ufficio, il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto il venerdì 22 aprile 2005 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che l’opposizione dichiarata dall’escusso all’Ufficio il lunedì 25 aprile 2005 è pertanto tardiva;
che secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che in concreto l’escusso si è limitato ad allegare di essere stato impedito a tempestivamente opporre opposizione a causa di malattia;
che non ha però spiegato per quale motivo non è stato in grado di formulare opposizione, anche per via postale o per il tramite di sua figlia o del genero, prima del 22 aprile 2005, mentre è stato in grado di accedere di persona all’Ufficio proprio il lunedì 25 aprile 2005;
che l’istanza va pertanto respinta, con il rilievo che la legge prevede a favore dell’escusso la facoltà di far annullare l’esecuzione qualora il credito vantato dall’escutente non esista o sia estinto (cfr. art. 85 e 85a LEF);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
25 aprile 2005 di RI 1, __________, è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario