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15.2005.5 • TRAC TI 15.2005.5 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Seizure Notices Dismissed Due to Acknowledgment of Receipt

Numero d'incarto 15.2005.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed seizure notices, alleging they were sent without proper mailing and lacked signatures, but the court dismissed the appeal because the debtor acknowledged receiving notice by filing the appeal itself, thereby satisfying the statutory requirement that the debtor be notified of the seizure at least one day prior to the scheduled event, and further reasoned that the lack of a signature was immaterial as notification could even be oral.

Regesto Legislator

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Art. 90 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Seizure Notices Dismissed Due to Acknowledgment of Receipt: che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione corretta notificazione riconoscimento di debito astratto comminatoria di fallimento sequestro di beni delega del possesso ricorso contro l'avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 LEF

Cited in the final order (point 3) regarding the possibility of further appeal concerning execution proceedings.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the body and referenced before the dispositive, relating to the non-levy of court fees (although not explicitly cited in the final numbering, it relates to the costs decision in point 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the body and referenced before the dispositive, relating to the non-assignment of indemnities (although not explicitly cited in the final numbering, it relates to the costs decision in point 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.5 · Lugano 21 febbraio 2005 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2005 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nelle esecuzioni n__________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1 rappr. da RA 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 17 gennaio 2005 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

-

28 gennaio 2005 dello PI 1;

-

8 febbraio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che lo PI

1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;

che in data 3 gennaio 2005 l’CO 1 notificava all’escusso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei suoi confronti dal creditore;

che con ricorso 9 gennaio 2005 RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento sostenendo che gli stessi sono stati intimati mediante invio semplice e non risultano firmati;

che delle osservazioni dello PI 1, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima;

che, secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo, ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );

che tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);

che nel caso di specie il ricorrente si duole del fatto che gli avvisi di pignoramento gli sono pervenuti mediante invio semplice e non risulterebbero firmati;

che tuttavia a prescindere dalle modalità in cui sono stati notificati gli avvisi di pignoramento, gli stessi risultano essere pervenuti all’escusso il 9 gennaio 2005,

prova ne è il presente gravame, nonché il fatto che gli atti esecutivi in questione sono stati prodotti dal ricorrente stesso;

che di conseguenza il ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 26 gennaio 2005, almeno il 9 gennaio 2005 (data del ricorso) e quindi ben prima del termine previsto dall’art. 90 LEF;

che la censura relativa alla mancata firma degli avvisi di pignoramento si rivela irrilevante, potendo essere l’escusso avvisato del pignoramento anche oralmente (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 90);

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 9 gennaio 2005 di RI 1, , è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RA 1;

RA 1,.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario