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15.2005.37 • TRAC TI 15.2005.37 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Premature Fund Release Order Rejected in Debt Enforcement Case

Numero d'incarto 15.2005.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an enforcement office order directing a bank to release funds from a seized account following a debt enforcement procedure initiated on an existing executive title; the debtor claimed the order was premature as the seizure report had not become final, arguing the enforcement office should have waited for the appeal deadline to expire, but the court rejected the appeal because the seizure was lawfully executed in the presence of the debtor's representative on February 4th, making the appeal deadline expire before the challenged order was issued, and furthermore, the enforcement office is authorized to collect undisputed and due claims immediately upon execution of the seizure pursuant to relevant statutes.

Regesto Legislator

Ufficiale

pignoramento. Escusso rappresentato. Termine di ricorso. Incasso di un credito dell'escusso. Giro del saldo di un conto bancario dell'escusso sul conto dell'Ufficio

Parole chiave

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esecuzione per debiti pignoramento di crediti ordine del pignoramento banca emittente precetto esecutivo comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 III 663
che in realtà l’escussa misconosce che il pignoramento è stato eseguito già il 4 febbraio 2005 in presenza del suo patrocinatore, sicché il termine di ricorso è scaduto – infruttuoso – il 14 febbraio 2005, ossia prima del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130 III 663, cons. 1.2 a contrario);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive orders regarding the decision not to charge court fees or grant indemnities.

Art. 19 LEF

Cited in the dispositive to indicate the provision governing the right to appeal this decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.37 · Lugano 23 maggio 2005 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 30 marzo 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento

15 marzo 2005 emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappr. dall’ RA 2

richiamata l’ordinanza presidenziale del 6 aprile 2005 con cui non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

viste le osservazioni 19 aprile 2005 della procedente e 3 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’escutente, il 23 ottobre 1999, ha fatto notificare alla ricorrente un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 54'000.--;

che il 4 febbraio 2005, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento in presenza del patrocinatore dell’escussa, avv. __________, il quale ha indicato che la sua cliente era titolare di un conto presso la __________ __________, __________, con un saldo attivo di fr. 85'000.-- (cfr. verbale per le operazioni di pignoramento);

che lo stesso giorno, l’Ufficio ha proceduto a pignorare presso tale banca il conto corrente n° __________ intestato all’escussa, il quale presentava un saldo attivo di fr. 84'001.--;

che il 15 marzo 2005, l’Ufficio ha chiesto alla __________ di versargli la somma di fr. 70'334,20, essendo scaduto il termine di partecipazione al pignoramento;

che la ricorrente si aggrava contro siffatto provvedimento, allegando che il verbale di pignoramento le sarebbe pervenuto solo il 29 marzo 2005, allorquando l’avv. __________ si è recato all’Ufficio per ottenere ragguagli sul provvedimento impugnato;

che la ricorrente sostiene che il verbale di pignoramento non era ancora cresciuto in giudicato al momento in cui l’Ufficio ha chiesto alla __________ il trasferimento del saldo del conto pignorato;

che in realtà l’escussa misconosce che il pignoramento è stato eseguito già il 4 febbraio 2005 in presenza del suo patrocinatore, sicché il termine di ricorso è scaduto – infruttuoso – il 14 febbraio 2005, ossia prima del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130 III 663, cons. 1.2 a contrario);

che l’Ufficio può d’ufficio incassare i crediti incontestati ed esigibili fin dall’esecuzione del pignoramento (art. 100 LEF e André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 100, con rif.);

che siccome l’art. 100 LEF è annoverato tra le norme sulle “misure cautelari” (cfr. titolo marginale degli art. 98 ss. LEF), si potrebbe addirittura sostenere che l’incasso sia possibile prima dell’esecuzione del pignoramento, questione che può qui essere lasciata aperta, dato che si pone solo nei casi in cui il pignoramento ha luogo senza la presenza dell’escusso o di un suo rappresentante;

che in ogni caso, pur volendo ritenere, come la ricorrente, che il pignoramento è stato eseguito solo il 29 marzo 2005, è giocoforza constatare come nessun ricorso sia stato inoltrato contro detto provvedimento, la ricorrente non avendo d’altronde sollevato nel ricorso in esame alcuna censura contro la validità formale e materiale del pignoramento;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 89 ss., 100 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 30 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario