Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2005.2 • TRAC TI 15.2005.2 Generato dall'IA

Creditor's Right to Distribution Based on Subsequent Seizure After Lapse of Initial Execution Period

Numero d'incarto 15.2005.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor appealed the distribution statement in an execution proceeding, arguing they were entitled to participate because they had requested continuation of the execution on June 7, 2000, following an undisputed writ of execution, despite the distribution being based on an earlier seizure protocol. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, creditors requesting continuation after the initial thirty-day period do not participate in the distribution derived from that initial seizure, and since the challenged distribution was based on the prior, unchallenged seizure protocol, the appellant was correctly excluded, though the appellant might still be satisfied from the proceeds of a subsequent seizure conducted in May 2003.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 110 cpv. 2 LEF, Art. 144 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 110 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor's Right to Distribution Based on Subsequent Seizure After Lapse of Initial Execution Period: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, creditors requesting continuation after the initial thirty-day period do not participate in the distribution derived from that initial seizure, and since the challenged distribution was based on the prior, unchallenged seizure protocol, the appellant was correctly excluded, though the appellant might still be satisfied from the proceeds of a subsequent seizure conducted in May 2003.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di mettere in circolazione esecuzione del pignoramento utile diritto di ricupera condotta precedente azione di disconoscimento del debito contestazione stato di ripartizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 73 III 137
che l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 110 LEF

This article, concerning the timing for creditors to participate in execution proceedings, formed the substantive basis for rejecting the appeal, as the creditor filed the request too late.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision was cited in connection with the decision not to levy court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited in connection with the decision not to award compensation.

art. 19 LEF

This article governs the admissibility of appeal to the Federal Tribunal against the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2005.2 · Lugano 19 gennaio 2005 /PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla Camera il 10 gennaio 2005) dell’

RI 1 rappr. daRA 1 patrocinato da PA 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1 rappr. da PA 2 procedura concernente anche PI 2 PI 3 rappr. da RA 2 viste le osservazioni:

23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;

4 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che lRI 1 procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;

che, non avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752 dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento dell’esecuzione;

che non avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);

che dopo un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000, comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);

che con ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI

1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;

che il ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;

che delle osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo;

che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

che l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);

che giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;

che nel caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza contestazioni;

che la domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;

che quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto 1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e comunque non è stato impugnato;

che da ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento comprendente i fondi part. __________ part. __________ part.

__________, part__________, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa

dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della realizzazione di tali beni;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – avv. PA 1,

PA 2,;

– avv. RA 2,

Comunicazione all’CO 1,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario