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15.2005.15 • TRAC TI 15.2005.15 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Seizure of Tools and Household Goods

Numero d'incarto 15.2005.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal against the seizure of property during debt enforcement, the debtor challenged the seizure of his 1994 vehicle, valued at 2,000 francs, and certain household furniture, claiming the car was indispensable for his independent work as a plasterer and the furniture for family needs, while also arguing the notification of the realization request was improperly sent. The appellate court partially accepted the appeal, ruling that the vehicle was exempt from seizure under the law regarding tools necessary for a profession, as the debtor proved its necessity for earning income; however, the furniture seizure was upheld because the debtor failed to adequately demonstrate the indispensability of those specific items, and the complaint regarding the non-registered mailing of the realization request notice was deemed immaterial to the execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 92 LEF, Art. 120 LEF, Art. 19 LEF, art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal Against Seizure of Tools and Household Goods: The appellate court partially accepted the appeal, ruling that the vehicle was exempt from seizure under the law regarding tools necessary for a profession, as the debtor proved its necessity for earning income; however, the furniture seizure was upheld because the debtor failed to adequately demonstrate the indispensability of those specific items, and the complaint regarding the non-registered mailing of the realization request notice was deemed immaterial to the execution proceedings.

Parole chiave

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sequestro di beni credito in esecuzione bene impignorabile sequestro del veicolo azione di rivendicazione esecuzione ricorso contro la domanda di vendita

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 78
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF

Used in the dispositive to declare the Opel Astra vehicle unseizable as necessary for the debtor's income-earning activity.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the ruling regarding the decision not to levy judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling regarding the decision not to award indemnities.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the provision governing appeal rights to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.15 · Lugano 24 marzo 2005 /FP/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n__________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 rappr. da RA 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 febbraio 2005 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 10 marzo 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che in data 30 novembre 2004 l’CO 1 pignorava l’autovettura OPEL ASTRA , modello 1994, di proprietà dell’escusso, stimata fr. 2'000.--, nonché del mobilio, stimato fr. 6'000.--;

che il 4 febbraio 2005 veniva notificata la domanda di realizzazione relativa ai beni pignorati, fissata per il 7 marzo 2005;

che con ricorso 18 febbraio 2005 RI 1 insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’autovettura in oggetto sarebbe indispensabile per poter espletare la propria attività di gessatore indipendente, mentre il mobilio sarebbe necessario per le esigenze della famiglia;

che inoltre il ricorrente sostiene che malgrado l’indicazione “raccomandata” in calce alla comunicazione della domanda di realizzazione, la stessa sarebbe stata spedita mediante invio semplice;

che per tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento;

che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;

che anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 27, p. 170);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78);

che RI 1 ha dichiarato di svolgere l’attività di gessatore indipendente, per la quale deve disporre di un’autovettura;

che il veicolo sottoposto a pignoramento risulta essere stato immatricolato nel 1994 ed è stimato fr. 2'000.--;

che viste le peculiarità del caso in esame, non si ravvede motivo perché l’autovettura OPEL ASTRA oggetto del pignoramento non possa essere considerata impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del proprio reddito;

che per l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobilio o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;

che nel caso di specie sono stati pignorati un tavolo, sei sedie ed un armadio che il debitore asserisce essere indispensabili per le esigenze della famiglia;

che tuttavia l’CO 1 afferma di aver effettuato il pignoramento di tali beni, in quanto il debitore dispone di altri mobili atti a soddisfare i bisogni della sua famiglia;

che il ricorrente neppure dimostra la necessità di disporre di tale mobilio, ed in particolare del tavolo e delle sei sedie, facendo unicamente accenno nell’atto ricorsuale al piccolo armadio, nel quale verrebbero conservati “gli oggetti di uso domestico”;

che alla luce di tali circostanze si giustifica pertanto il mantenimento del pignoramento del mobilio;

che per l’art. 120 LEF l’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione;

che secondo la dottrina si tratta di un termine d’ordine, la cui inosservanza è ininfluente ai fini della realizzazione (cfr. Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ad art. 120 LEF);

che persino l’omissione della comunicazione della domanda di realizzazione non rende impugnabile la susseguente realizzazione (cfr. Frey, op. cit., n.10 ad art. 120 LEF);

che nel caso in esame il ricorrente non contesta di aver ricevuto la comunicazione della domanda di realizzazione, ma unicamente le modalità di notifica della stessa;

che sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, la censura relativa al mancato invio raccomandato della comunicazione della domanda di vendita, si rivela ininfluente per la procedura esecutiva in oggetto;

che il ricorso va quindi parzialmente accolto, con il rilievo che in occasione di ulteriori procedimenti l’CO 1 dovrà in primo luogo pignorare il salario, ritenuto che l’escusso ha dichiarato di svolgere l’attività di gessatore indipendente;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a e 92 LEF; 61, 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’autovettura OPEL ASTRA n. di matricola __________ di proprietà di RI 1, , è impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- RI 1

- RA 1,

Comunicazione all'CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario