Creditor Appeal of Revoked Income Attachment Due to Missed Deadline and Lack of Substantive Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor filed an appeal against an enforcement office's decision to revoke an income attachment order against a debtor, which followed an initial calculation of a pignorability surplus based on the debtor's and spouse's incomes and specified living expenses including rent. The appellate court rejected the appeal because the creditor's challenge to the modification of the rental expense—a factor established in the initial attachment order communication—was filed significantly past the ten-day appeal deadline, and the appeal itself lacked sufficient substantive reasoning to contest the subsequent revocation order, which was based on the debtor ceasing all employment and income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 7 cpv. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 19 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor Appeal of Revoked Income Attachment Due to Missed Deadline and Lack of Substantive Grounds: The appellate court rejected the appeal because the creditor's challenge to the modification of the rental expense—a factor established in the initial attachment order communication—was filed significantly past the ten-day appeal deadline, and the appeal itself lacked sufficient substantive reasoning to contest the subsequent revocation order, which was based on the debtor ceasing all employment and income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding part of the decision regarding the possibility of further appeal.
Cited in the concluding part of the decision regarding the formal requirements of the appeal, which led to its rejection.
Applied in the dispositive to rule against levying court fees.
Applied in the dispositive to rule against awarding compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2005.140 · Lugano 27 febbraio 2006 EC/sc/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 novembre 2005 di
RI 1 contro
l¿operato dell¿CO 1 e meglio contro il provvedimento dell¿11 novembre 2005 con il quale l¿Ufficio ha modificato il calcolo del minimo d'esistenza del debitore, determinato in data 2 maggio 2005, nell'ambito delle procedure esecutive (gruppo n. __________) promosse contro
PI 1, __________,
da
RI 1, __________ esecuzione n. __________; __________, __________ rappr. da: __________, __________, __________ esecuzione n. __________;
viste le osservazioni 15 dicembre 2005 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
2 maggio 2005 l¿CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di PI 1, __________, determinando l¿eccedenza mensile pignorabile in fr. 200.--, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 1000.-- 14%
coniuge fr. 6155.10 86%
Totale mensile fr. 7155.10 fr. 1000.00 14%
Minimo di esistenza:
Minimo base fr. 1550.00
Riscaldamento fr. 360.00
Locazione fr. 2500.00
Trasferte fr. 500.00
Pasti fuori domicilio fr. 480.00
ass. + div. fr. 250.00
Totale deduzioni fr. 5640.00 fr. 789.60 14%
Eccedenza mensile pignorabile fr. 200.00.
B. Con provvedimento dell¿11 novembre 2005 l¿CO 1 ha revocato l¿ordine di pignoramento perché l¿escusso non esplica più alcuna attività lavorativa e non beneficia di altre entrate. Nel provvedimento l¿Ufficio ha rilevato, come già aveva fatto nel verbale di pignoramento del 2 maggio 2005, che la moglie percepisce uno stipendio di fr. 6'115.10 netti mensili e che l¿affitto pagato dalla famiglia assomma a fr. 2¿500.-- mensili.
C. Con ricorso 23 novembre 2005 la RI 1 si è genericamente opposta al provvedimento dell¿11 novembre 2005 e ha argomentato di contestare in particolare ¿la modifica intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori della porzione disponibile¿.
D. Delle osservazioni 15 dicembre 2005 con le quali l¿CO 1 postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Nell¿esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l¿organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
3. Nel caso di specie, dopo il pignoramento, l¿Ufficio ha accertato che PI 1 non esplica più alcuna attività lavorativa e che non beneficia di altre entrate. Per questo motivo ha provveduto ad un riesame del pignoramento, decidendo di revocare l¿ordine di pignoramento emesso contro l¿escusso. La ricorrente si è genericamente opposta a tale provvedimento, asserendo di non condividerne i contenuti. Essa ha poi argomentato di contestare in particolare ¿la modifica intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori della porzione disponibile¿.
a) Per l¿art.
17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nella concreta fattispecie l¿CO 1 il
1. giugno 2005 ha comunicato alla ricorrente i contenuti del verbale di pignoramento, nel quale aveva espressamente determinato in fr. 2'500.-- le spese per la locazione dei coniugi __________. Il ricorso 23 novembre 2005 della RI 1, in quanto rivolto contro tale accertamento, risulta pertanto ampiamente tardivo.
b) Inoltre secondo l¿art. 7 cpv. 3 LPR, l¿atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Nel caso di specie la RI 1 si è genericamente opposta al provvedimento dell¿11 novembre 2005 asserendo di non condividere l¿avvenuta revoca del pignoramento. Non lascia però in alcun modo intendere, nemmeno sommariamente, il motivo per il quale si oppone al provvedimento dell¿Ufficio: la motivazione del ricorso risulta pertanto anche ampiamente insufficiente.
4. Ne consegue la reiezione del gravame
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 23 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- __________, __________, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario