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15.2005.13 • TRAC TI 15.2005.13 Generato dall'IA

Appeal Against Execution Accounting Rejected for Lack of Specificity

Numero d'incarto 15.2005.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the final accounting and distribution statement in an execution proceeding, arguing the initial seizure was illegal and that they never received the rejection ruling for their opposition to the execution order, while also making general objections to the underlying credit; the supervisory authority declared the appeal inadmissible because it failed to specify concrete requests regarding the contested act, noting that some complaints concerned issues previously adjudicated or related to the merits of the credit, which are outside the scope of supervisory review for this authority.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv 3 LPR, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Execution Accounting Rejected for Lack of Specificity: che l’impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di determinare con precisione le conclusioni può essere dichiarata irricevibile o respinta dall’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento ricorso all'autorità di vigilanza potere di cognizione utile legittimazione a ricorrere errore contabile ricorso contro il conto finale e lo stato di riparto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to the lack of explicit claims in the appeal petition.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision was cited regarding the decision not to levy court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2005.13 · Lugano 18 febbraio 2005 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2005 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 rappr. da RA 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 81'000.-- oltre accessori;

che in data 31 gennaio 2005 veniva eseguita la vendita a pubblico incanto dei beni mobili pignorati nell’esecuzione n. 1044542;

che il 2 febbraio 2005 l’CO 1 depositava il conto finale e lo stato di riparto nell’esecuzione in oggetto;

che con ricorso 14 febbraio 2005 RI 1 si aggrava contro tale atto sostenendo che il sequestro all’origine della procedura esecutiva sarebbe illegale;

che la ricorrente osserva inoltre di non aver ricevuto la sentenza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________;

che da ultimo RI 1 solleva generiche censure riguardanti tra l’altro, il credito posto in esecuzione;

che delle osservazioni della PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 7 cpv 3 LPR l’atto di ricorso deve indicare le domande riferite all’oggetto della contestazione;

che l’impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di determinare con precisione le conclusioni può essere dichiarata irricevibile o respinta dall’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv.

2 LPR (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 129);

che alcune delle censure sollevate dalla ricorrente sono già state oggetto, rispettivamente di un’istanza di restituzione del termine, sfociata nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14.2004.113), nonché di un ricorso contro l’avviso di pignoramento, respinto con decisione 20 dicembre 2004 (inc. 15.2004.212);

che le ulteriori censure relative al credito posto in esecuzione concernono questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza;

che il gravame non contiene quindi domande relative al provvedimento impugnato;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 14 febbraio 2005 di RI 1, , è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RI 1,;

– avv. RA 1,.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario