Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2005.126 • TRAC TI 15.2005.126 Generato dall'IA

Creditor v. Co-Heirs Regarding Realization of Seized Interest in Undivided Inheritance

Numero d'incarto 15.2005.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor requested the supervisory authority to determine the method for realizing the debtor's interest in an undivided inheritance, which had been seized across multiple enforcement procedures, after the enforcement office attempted conciliation and requested proposals for realization without success. The court reasoned that since the existence of the estate and the debtor's one-third share were not formally contested by the co-heirs, the prescribed procedure for unchallenged interests in joint estates was followed, and given that the value of the seized share was approximately determined (about 23,000 currency units based on the estate's estimated value), ordering a public auction was appropriate over the alternative of dissolving the co-ownership, especially considering the modest value of the expected realization from the debtor's share of the estate's real estate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Creditor v. Co-Heirs Regarding Realization of Seized Interest in Undivided Inheritance: The court reasoned that since the existence of the estate and the debtor's one-third share were not formally contested by the co-heirs, the prescribed procedure for unchallenged interests in joint estates was followed, and given that the value of the seized share was approximately determined (about 23,000 currency units based on the estate's estimated value), ordering a public auction was appropriate over the alternative of dissolving the co-ownership, especially considering the modest value of the expected realization from the debtor's share of the estate's real estate.

Parole chiave

Generato dall'IA
successione indivisa proprietà comune domanda di realizzazione petizione d'eredità spossessamento conseguente al pignoramento beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 LEF
The request to determine the method of realization for the seized share is granted based on this article.
Art. 9 cpv. 1 RDC
23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per l’11 ottobre 2005.
Art. 10 cpv. 1 RDC
Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr.
Art. 10 cpv. 2 RDC
art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria.
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
Art. 19 LEF
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
art. 9 RDC
This procedural rule for conciliation was applied in the context leading to the decision on the realization method.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 132 LEF

The request to determine the method of realization for the seized share is granted based on this article.

art. 9 RDC

This procedural rule for conciliation was applied in the context leading to the decision on the realization method.

art. 10 RDC

This article concerning proposals on the realization method was applied in the context leading to the decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied to waive the levying of the court fee.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied to waive the allocation of legal costs/indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2005.126 · Lugano 16 gennaio 2006 EC/cs/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

CO 1, 1959, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di

CO 2,1947, __________, CO 4, 1950, __________,

nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’IS 1 promosse da

PI 1, __________; PI 3, __________; PI 4, __________; RA 2PI 7, __________; PI 2, __________;

rappr. da: RA 1 __________, __________; __________, __________;

rappr. da: __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. 3, 4, 6, 7, 8 e 9, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della defunta CO 3, stabilendo che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso verrà determinato in sede di realizzazione.

B. Il

30 giugno 2005 e il 2 agosto 2005, creditori procedenti hanno presentato la domanda di vendita.

C. Il

23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per l’11 ottobre 2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri della comunione indivisa ad eccezione dell’escusso e di tutti i creditori ad eccezione di PI 1. Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

D. Il

9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in fr. 23'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

in diritto:

1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della defunta CO 3.

2. Procedura e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3. Nel caso di specie l’Ufficio, dopo aver constatato il decesso della coerede CO 3, ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un terzo della comunione ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9 novembre 2005). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria sarebbe costituita da beni immobili siti nel territorio del Comune di __________ gravati da oneri ipotecari per fr. 380'000.-- e di un valore di stima commerciale di fr. 450'000.-- circa. Per questo motivo quindi l’Ufficio ha assegnato all’intera comunione il valore di fr. 70'000.-- e alla quota pignorata di un terzo il valore di fr. 23'000.-- circa. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso sia lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza 9 novembre 2005 chiedente la determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come

proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria.

Prima della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi, l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________ sull’identità del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo relativo all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria dei fondi.

5.L’istanza va pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1. L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta composta di CO 1, __________, CO 22. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario