Appeal Against Bankruptcy Order Due to Improper Service of Notice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a bankruptcy order, asserting that the notice for the hearing and the subsequent decision rejecting its opposition were improperly served at its former address, despite its new address, corresponding to its liquidator, being registered in the commercial register since the previous year. The court reasoned that because the procedural acts were not validly served upon the designated representative, the appellant's right to be heard was violated, rendering the decision rejecting the opposition void, which in turn invalidated the subsequent bankruptcy order, thus leading to the acceptance of the appeal and the nullification of the bankruptcy threat.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 25 LALEF, Art. 84 CPC, Art. 22 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Order Due to Improper Service of Notice: The court reasoned that because the procedural acts were not validly served upon the designated representative, the appellant's right to be heard was violated, rendering the decision rejecting the opposition void, which in turn invalidated the subsequent bankruptcy order, thus leading to the acceptance of the appeal and the nullification of the bankruptcy threat.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, this provision establishes that the continuation of enforcement where opposition has not been validly rejected is void, justifying the annulment of the bankruptcy notice.
Cited in the preamble and applied by not imposing court fees (tassa di giustizia) on the accepted appeal.
Cited in the preamble and applied by not awarding indemnities (indennità) in the final order.
Testo completo
Incarto n. 15.2005.100 · Lugano 27 ottobre 2005 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 25 agosto 2005 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento 12 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. dalla RA 2
viste le osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento in quanto non le sono pervenute né la citazione 21 aprile 2005 per l’udienza di discussione, né la decisione 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione che essa aveva interposto a suo tempo;
che tali atti sono infatti stati notificati al suo precedente recapito in via __________ e non a quello nuovo di __________ presso la sua liquidatrice, sebbene il nuovo indirizzo figuri nel registro di commercio dal 16 novembre 2004 (data della pubblicazione nel Foglio ufficiale);
che queste allegazioni sono confermate dagli scritti 26 e 31 agosto 2005 del Giudice di pace del Circolo __________ allegati alle osservazioni dell’CO 1;
che la sentenza 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione è pertanto nulla, siccome il diritto di essere sentita della ricorrente è stato leso (cfr. art. 142 cpv.
1 lett. b CPC, per il rinvio dell’art. 25 LALEF), la citazione non essendo stata notificata all’unico organo abilitato a rappresentarla, ossia la sua liquidatrice (cfr. art. 121 cpv. 1 lett. c e 124 cpv. 7 CPC);
che siccome il diritto di essere sentito – stabilito agli art. 84 CPC e 29 cpv. 2 Cost. – è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 c. 2), la nullità della sentenza va constatata d’ufficio nonostante il fatto che l’escussa non faccia valere nessun argomento di merito (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 2c);
che la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF
130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]);
che la comminatoria di fallimento è di conseguenza pure nulla;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 159 LEF; 121, 124, 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 25 agosto 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza, è dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emessa il 12 agosto 2005 nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – avv. dott. RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1 e alla Giudicatura di pace del Circolo __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario