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15.2004.81 • TRAC TI 15.2004.81 Generato dall'IA

Creditor Liability for Bankruptcy Suspension Expenses Upheld

Numero d'incarto 15.2004.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealing the closure of a bankruptcy proceeding due to lack of assets challenged the subsequent demand for payment of CHF 539.60 in expenses incurred up to the suspension, arguing the costs were excessive relative to the underlying CHF 2,000.00 credit and that they had not been properly warned of the high cost. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant execution and bankruptcy law, the petitioning creditor is responsible for expenses until suspension or creditor notification, and that these costs are determined by the actual work performed and expenses incurred by the office, which are independent of the size of the debt owed, further noting the creditor had been advised at the outset of the potential requirement to advance CHF 2,000.00 for expenses.

Regesto Legislator

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Art. 169 LEF, Art. 169 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor Liability for Bankruptcy Suspension Expenses Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant execution and bankruptcy law, the petitioning creditor is responsible for expenses until suspension or creditor notification, and that these costs are determined by the actual work performed and expenses incurred by the office, which are independent of the size of the debt owed, further noting the creditor had been advised at the outset of the potential requirement to advance CHF 2,000.00 for expenses.

Parole chiave

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procedura di fallimento accollo delle spese cessazione dei pagamenti anticipo delle spese utile validità dell'esecuzione spese fallimentari ex art. 169 LEF

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 169 cpv. 1 LEF

This provision was explicitly cited in the preamble to the ruling and serves as the substantive basis for assessing the appellant's liability for bankruptcy costs up to the suspension of proceedings.

art. 17 LEF

This provision was cited in the preamble to the ruling, though the main operative part (order 1) is a rejection of the appeal based on substantive grounds.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This procedural provision was cited in the preamble, indicating its potential application regarding the decision-making body or procedure, but it is not directly cited in the operative orders other than the costs/indemnities section.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This procedural provision was cited in the preamble, but does not appear in the operative orders (1-4).

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.81 · Lugano 22 ottobre 2004 EC/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

Segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di

RI1 contro

l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della

PI1

e meglio in tema di spese fallimentari;

viste le osservazioni 26 aprile 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________, su istanza 15 gennaio 2004 di RI1 il 19 febbraio 2004 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della PI1, __________;

che al dispositivo n. 2. del decreto di fallimento, la creditrice è stata avvertita che essa è responsabile delle spese fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o sino alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art.

169 LEF);

che nello stesso decreto è stato chiaramente indicato, che a semplice richiesta dell’CO1, la parte istante è tenuta a versare a quest’ultimo un importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo spese;

che dall’interrogatorio del socio gerente della fallita, avvenuto il 19 febbraio 2004 è emerso che la società non dispone di alcuna posta di attivo;

che pertanto, così richiesto dall’ufficio, con decreto __________ marzo 2004 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo;

che il __________ marzo 2004 l’ufficio ha pubblicato sul FUC e sul FUSC l’apertura del fallimento e la sospensione della procedura, avvertendo che la procedura di liquidazione sarà definitivamente chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro dieci giorni dalla pubblicazione, anticipando l’importo di fr. 3'000.-- a garanzia delle spese;

che con provvedimento 13 aprile 2004 l’CO1 ha comunicato alla ricorrente che la procedura di liquidazione è stata chiusa per mancanza di attivi in quanto nessun creditore ha anticipato l’importo richiesto per la sua continuazione;

che contestualmente a tale comunicazione, l’ufficio ha pure richiesto a RI1 il versamento, nel termine di dieci giorni, dell’importo di fr. 539.60, corrispondente “alle spese occorse fino alla sospensione della procedura per l’accertamento dell’attivo, per le pubblicazioni e per le istanze alla Pretura”;

che con tempestivo ricorso 15 aprile 2004 RI1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 13 aprile 2004, atteso che:

- l’importo di fr.

539.60 risulta eccessivo rispetto al credito in esecuzione di fr. 2'000.--;

- le spese a carico del richiedente devono essere compatibili con l’entità del credito;

- “è dovere informare il creditore che il costo dell’operazione è altissimo”;

che con osservazioni 26 aprile 2004 l’CO1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;

che in base all’art. 169 cpv. 1 LEF chi presenta domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori;

che, sebbene possa apparire insoddisfacente che un creditore che richiede il fallimento per un credito di poco conto debba corrispondere spese analoghe a quelle che pagherebbe un creditore al beneficio di un credito di notevole importanza, tale risultato si giustifica perché determinante nella commisurazione delle spese del fallimento conteggiate dall’ufficio risulta essere il lavoro effettivo svolto e le spese effettive sostenute, che all’evidenza non dipendono dall’ammontare del credito in esecuzione;

che la creditrice, a differenza di quanto allegato nell’atto ricorsuale, è stata informata già all’inizio della procedura fallimentare, e più precisamente dal Pretore (cfr. dispositivo n. 2 del decreto di fallimento), che essa, su semplice richiesta dell’Ufficio avrebbe dovuto versare a quest’ultimo un importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo delle spese;

che pertanto il ricorso è respinto;

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 169 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2004 della RI1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- RI1, __________.

Comunicazione CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario