Debtor's Appeal of Attachment Dismissed Due to Bad Faith Failure to Collect Registered Mail
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a notice of attachment, arguing they only learned of the underlying debt collection decision after the attachment was initiated because they never retrieved the registered mail containing the decision, which the post office confirmed was unclaimed. The court rejected the appeal, reasoning that although failure to receive a collection notice due to a missed pickup notice typically invalidates service, the debtor in this case did not explicitly deny receiving the pickup notice and, based on a prior history of similarly refusing registered mail from the same creditor while receiving standard mail, the debtor was deemed to have violated the duty of good faith by failing to monitor their mail, thus the notification of the underlying decision was considered effective.
Regesto Legislator
Ufficialeavviso di pignoramento. Notifica della decisione di rigetto dell'opposizione emanata dalla cassa malattia. Rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandate
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is explicitly mentioned in the list of articles referenced for the decision, implying it is the basis for dismissing the appeal concerning execution matters.
This provision is explicitly mentioned in the list of articles referenced for the decision, although its specific role in the dispositive is related to the overall context of the appeal review.
This provision is explicitly mentioned in the list of articles referenced for the decision, related to the validity of the enforcement action challenged.
Cited in the reasoning (1.3) and referenced in the pronouncement preamble, concerning the principle of good faith relevant to the notification issue.
Cited in the pronouncement preamble, governing the decision regarding indemnities (which were denied in order 2).
Cited in the pronouncement preamble, governing the decision regarding court fees (which were not levied in order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.2004.64 · Lugano 16 settembre 2004 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 23 marzo 2004 di
RI1 contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro l'avviso di pignoramento 12 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI1 rappr. da RA1
viste le osservazioni 2 aprile 2004 di PI1 e 13 aprile 2004 dell'CO1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto
A. PI1 procede contro il ricorrente per l'incasso di fr. 762,25, oltre spese e interessi, a titolo di partecipazioni ai costi dell'assicurazione di base LAMal.
B. Con decisione 22 dicembre 2003, PI1 ha respinto l'opposizione (ai sensi dell'art.
52 LPGA) del ricorrente, confermando la propria decisione di rigetto definitivo dell'opposizione (ai sensi dell'art. 74 LEF) interposta contro il precetto esecutivo n. __________.
C. Il
12 marzo 2004, l'CO1 ha emesso l'avviso di pignoramento.
D. In conformità dell'ordinanza 13 luglio 2004 di questa Camera, __________ SA ha prodotto il modulo di "ricerche di invii della posta lettere e pacchi del servizio interno" riferito all'invio contenente la predetta decisione, dal quale risulta che esso non è stato ritirato dal ricorrente ("nicht abgeholt").
Considerato in diritto
1. Il ricorrente contesta l'avviso di pignoramento, affermando di essere venuto a conoscenza della decisione 22 dicembre 2003 della cassa malattia procedente solo dopo essersi rivolto all'CO1 per contestare l'avviso di pignoramento 12 marzo 2004.
1.1. Dall'istruttoria (cfr. sopra ad D), risulta che effettivamente il ricorrente non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione della cassa.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], segnatamente cons. 2.2a), in materia esecutiva è di principio ammesso che se il destinatario di un invio raccomandato (ora lettera "signature") contesta che un invito di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere o nella sua casella postale e la prova del contrario non può essere portata, la finzione del ritiro dell'invio il settimo ed ultimo giorno di giacenza non si realizza e la notifica va considerata non avvenuta.
1.3. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta esplicitamente che un invito a ritirare l'invio in questione sia stato depositato nella sua cassetta delle lettere o casella postale, limitandosi a lasciare intendere di non aver mai visto la decisione dell'PI1 prima dell'intimazione dell'avviso di pignoramento, ciò che non esclude la possibilità che l'invito a ritirare l'invio sia stato effettivamente depositato nella sua cassetta delle lettere o casella postale, il ricorrente non avendone però, volontariamente o no, controllato il contenuto durante il periodo di giacenza postale. Orbene, in virtù del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), il ricorrente, in quanto implicato in una procedura amministrativa di cui era a conoscenza siccome da lui avviata, era tenuto a vegliare a che gli atti ufficiali potessero essergli notificati (cfr. DTF 123 III 493; 116 Ia 92, cons. 2a; CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], cons. 2.2c). La notifica della decisione 22 dicembre 2003 di PI1 va pertanto considerata avvenuta e il ricorso è da respingere.
1.4. A titolo abbondanziale occorre precisare che la decisione non muterebbe anche volendo dedurre dall'atto ricorsuale un'implicita contestazione del deposito di un invito a ritirare la raccomandata in questione.
In effetti, già in precedenti procedure (CEF 2 dicembre 2002 [15.02.101]; 29 marzo 2004 [15.04.5]) il ricorrente ha impugnato diversi avvisi di pignoramento, allegando di non aver ricevuto l'invio raccomandato contenente la decisione di rigetto dell'opposizione emanata da PI1. Nel primo caso (a conoscenza di questa Camera), il ricorso era del resto stato respinto (inc. 15.02.101), sulla base della sentenza 23 settembre 2002 (inc. 36.2002.79) del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che aveva accertato la valida notifica di quattro decisioni della cassa, apparendo "poco verosimile che l'insorgente non abbia ricevuto l'avviso di ritiro né per le prime tre raccomandate, né per la quarta raccomandata [spedita in una diversa data] e neppure abbia ricevuto le lettere trasmesse per posta semplice nel mese di aprile".
Ora, se non si può escludere che un invio raccomandato non sia recapitato al suo destinatario per un errore della posta, il mancato ritiro di diverse raccomandate da parte dello stesso debitore nell’ambito di procedure promosse dallo stesso creditore può essere considerato come un rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandata (cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 967), a maggior ragione se si pone mente al fatto che i relativi avvisi di pignoramento, spediti al ricorrente con invio semplice, gli sono sempre pervenuti.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 88 LEF; 5 cpv. 3 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 23 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________ RI1, __________;
– RA1, __________
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario