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15.2004.63 • TRAC TI 15.2004.63 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Claim Inclusion Dismissed Due to Improper Procedural Venue

Numero d'incarto 15.2004.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the inclusion of a creditor's claim, arising from alleged unperformed work, defects, and damages under a construction contract, in the bankruptcy schedule after compensation, arguing the admitted residual amount was incomprehensible based on an earlier document submitted by the creditor's counsel, which the debtor claimed the bankruptcy office failed to consider. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement and bankruptcy law, the appeal route is strictly limited to procedural errors in drafting the schedule, whereas substantive material law objections, such as the calculation of the debt, must be raised through a separate action of contestation, and furthermore, the specific document cited by the appellant was already attached to the creditor's initial filing, with the admitted claim appearing provisionally justifiable given the documentation provided.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 250 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Claim Inclusion Dismissed Due to Improper Procedural Venue: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement and bankruptcy law, the appeal route is strictly limited to procedural errors in drafting the schedule, whereas substantive material law objections, such as the calculation of the debt, must be raised through a separate action of contestation, and furthermore, the specific document cited by the appellant was already attached to the creditor's initial filing, with the admitted claim appearing provisionally justifiable given the documentation provided.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento foro d'esecuzione censure procedurali debito residuo ricorso per risarcimento danni difetti materiali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 113
ad § 46; DTF 114 III 113, 119 III 84);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This article relates to the basis for challenging the classification decision, which was rejected in order 1.

art. 250 LEF

This article concerns the contestation action for the classification, and the court addressed the type of recourse available under this law, which resulted in the rejection of the appeal in order 1.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision governed the decision not to collect judicial fees (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision governed the decision not to award compensation (costs/legal aid).

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.63 · Lugano 12 agosto 2004 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 22 marzo 2004 di

RICO1 rappr. dall'avv. __________, dello RAPP1 __________ contro

l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'ammissione nella graduatoria del fallimento decretato contro il ricorrente del credito insinuato da

PINT1 , e PINT2 entrambi rappr. dall' RAPP2

viste le osservazioni 7 aprile 2004 di PINT2 e PINT1 e 13 aprile 2004 dell’CON1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 12 marzo 2004, CON1 ha pubblicato la graduatoria del fallimento decretato contro __________, ammettendo il credito insinuato da __________ PINT2 e __________ PINT1, a titolo di lavori non eseguiti, difetti e danni nell'ambito di un contratto di appalto, per l'importo residuo di fr. 16'014,05, dopo compensazione con un credito di fr. 17'000.-- vantato dal fallito quale saldo della mercede pattuita;

che il ricorrente assevera di aver rinvenuto dopo tale pubblicazione uno scritto 14 maggio 2003 dell'avv. Renata RAPP2, patrocinatrice dei resistenti, in cui il credito vantato da questi ultimi era limitato all'importo di fr. 17'868.--, che veniva opposto in compensazione con il credito di fr. 17'000.-- vantato dal fallito;

che quest'ultimo ritiene la differenza tra le due pretese (pari a fr. 12'146,05, recte: fr. 15'146,05 [fr. 17'000.-- + 16'014,05 - 17'868.--]) incomprensibile e comunque manifestamente "spropositata" rispetto alla mercede totale pattuita, pari a fr. 42'000.--;

che per il ricorrente l'esame dell'Ufficio è stato incompleto, in quanto non avrebbe avuto a disposizione lo scritto 14 maggio 2004, sicché alla luce di questo nuovo elemento l'insinuazione in questione dovrebbe essere per lo meno parzialmente respinta;

che la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);

che con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter, Kollokationsund Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad 2.3.1; Amonn/Walther, op. cit., n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad § 46; DTF 114 III 113, 119 III 84);

che l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);

che in concreto la censura ricorsuale sull'asserita incompletezza dell'esame dell'Ufficio si rivela infondata, siccome lo scritto 14 maggio 2003 dell'avv. RAPP2 figura quale doc. 8 allegato all'insinuazione dei resistenti;

che prima facie – il giudizio di merito spetta semmai al giudice – la decisione dell'Ufficio di ammettere integralmente detta insinuazione appare condivisibile, in base alla consistente documentazione prodotta a sostegno;

che in particolare, la pretesa articolata nello scritto 14 maggio 2003 non si limitava a fr. 17'868.--, ma riservava esplicitamente il costo di eventuali interventi, da accertare da un perito, in relazione con l'impianto sanitario e di riscaldamento con le serpentine nonché con l'impianto decalcificatore, dei danni per i disagi subiti dai clienti, dell'intervento del loro patrocinatore e dell'importo di fr. 4'500.--, da togliere dal preventivo a causa della mancata fornitura del deposito di nafta;

che comunque gli altri creditori disponevano di tutti gli elementi per contestare, se del caso, la collocazione del credito in questione;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 250 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 22 marzo 2004 di RICO1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – Studio legale RAPP1, __________;

– __________ __________ RAPP2, __________

Comunicazione a CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario