Debtor Wins Attachment Appeal Due to Lack of Proof of Enforcement Order Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an attachment notice, claiming they never received the requisite enforcement order (precetto esecutivo or PE) necessary to initiate the procedure. The enforcement authority had forwarded the PE to the municipal office for notification, and although a municipal official confirmed signing for receipt of the document intended for the debtor, they testified that the actual service to the debtor likely failed—either by being lost or delivered to the wrong person—despite maintaining a signature on the creditor’s copy. The court ruled in favor of the debtor, reasoning that the evidence failed to prove effective service of the PE, and applying the *in dubio pro debitore* principle, consequently annulled the attachment notice and ordered a new notification of the PE.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 cpv. 2 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Wins Attachment Appeal Due to Lack of Proof of Enforcement Order Service: The enforcement authority had forwarded the PE to the municipal office for notification, and although a municipal official confirmed signing for receipt of the document intended for the debtor, they testified that the actual service to the debtor likely failed—either by being lost or delivered to the wrong person—despite maintaining a signature on the creditor’s copy. The court ruled in favor of the debtor, reasoning that the evidence failed to prove effective service of the PE, and applying the *in dubio pro debitore* principle, consequently annulled the attachment notice and ordered a new notification of the PE.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the decision not to levy judicial costs or assign indemnities in the final ruling.
Cited as the provision governing the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.56 · Lugano 2 giugno 2004 FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Piccirilli
statuendo sul ricorso 18 marzo 2004 di
RI1 contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1 rappr. da RA1
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 6 aprile CO1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito credito;
che il 4 marzo 2004 veniva notificato a __________ RI1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ dell’CO1, previsto per il 29 marzo 2004;
che con ricorso 18 marzo 2004 __________ RI1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto il PE n. __________;
che delle osservazioni dell’CO1 si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF);
che se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo, verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione ( art. 74 cpv. 1 LEF);
che nel caso in esame il PE n. __________ è stato trasmesso al Municipio di __________ dall’CO1 per effettuarne la notifica al debitore;
che in data 5 maggio 2004 è stato sentito quale teste il funzionario del Comune di __________, il quale in merito alla notifica del PE in oggetto così si è espresso:
“Produco la distinta allestita CO1n data 9 gennaio 2004 dei precetti esecutivi da notificare, tra i quali figura il precetto n. __________. Posso quindi affermare con certezza di aver ricevuto il PE in oggetto da notificare al debitore. Sono anche sicuro di non aver notificato il PE n. __________ al signor RI1 Probabilmente il PE è andato perso o è stato notificato ad un altro debitore. Confermo di aver notificato altri PE al signor __________ senza mai aver mai avuto problemi di notifica, è la prima volta che contesta una notifica. Mi viene mostrata copia per il creditore del PE n. __________ e confermo che la firma apposta in calce alla voce “firma del funzionario incaricato della notifica” è la mia”. (cfr. verbale audizione testimoniale __________, p. 2);
che invitato a dare spiegazioni in merito alle modalità di notifica del PE in esame il teste ha risposto nel modo seguente:
“ADR penso di aver preparato precedentemente il PE da notificare apponendovi la mia firma e la data perché era mia intenzione nella stessa giornata (6 febbraio 2004) di consegnarlo al debitore. Il disguido può essere sorto quando si è trattato di rispedire le copie dei precetti destinati ai creditori CO1. In quel momento probabilmente la copia del PE in oggetto destinata al debitore è stata o gettata nel cestino o notificata ad altro debitore. A sostegno della mia tesi faccio notare che nella lista dei PE da notificare vi è il PE n. __________ pure destinato al signor RI1 che è stato notificato senza problemi.” (cfr. verbale audizione testimoniale Mario __________, p. 2);
che dalla risultanze istruttorie non é quindi emersa la dimostrazione dell’effettiva notifica del precetto esecutivo al ricorrente;
che in applicazione del principio in dubio pro debitore, la notifica del PE n__________ a __________ RI1, deve essere considerata come non avvenuta;
che di conseguenza l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n. __________ dell’CO1 deve essere annullato;
che quindi l’CO1 procederà ad una nuova notifica del __________
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 64, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n. __________ dell’CO1.
CO1 procederà ad una nuova notifica del PE n. __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– __________ RI1, __________;
– RA1, __________
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario