Revision Request Inadmissibility Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority reviewed a request for revision concerning an enforcement procedure, noting that the challenged decision was served on February 17th and received by the requester the following day. The court determined that the statutory deadline for filing a revision request is ten days from notification, meaning the filing on March 2nd was late according to the relevant statute, leading to the request being declared inadmissible due to tardiness without awarding costs or compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 cpv. 1 LPR, Art. 19 LEF, art. 17 LPR, art. 16 LPR; Revision Request Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court determined that the statutory deadline for filing a revision request is ten days from notification, meaning the filing on March 2nd was late according to the relevant statute, leading to the request being declared inadmissible due to tardiness without awarding costs or compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
Cited in the operative part regarding the non-allocation of indemnities.
Cited in the operative part regarding the non-collection of court fees.
Cited to indicate the means of appeal against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.37 · Lugano 26 maggio 2004 CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 2 marzo 2004 di
RI1
concernente la sentenza 13 febbraio 2004 di questa Camera (inc. 15.2003.205) resa nella procedura esecutiva n. 471'245 dell'CO1 promossa contro l'istante da
PI1
considerato che la sentenza di cui si chiede la revisione è stata intimata il 17 febbraio 2004 ed è stata ritirata dall'istante, secondo l'esito della ricerca postale, il giorno seguente;
atteso che secondo l'art. 28 cpv. 1 LPR, la domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni alla notifica all'autorità di vigilanza che ha giudicato;
visto che nel caso concreto l'istante ha consegnato, a mano, l'istanza di revisione solo il martedì 2 marzo 2004, ossia un giorno dopo la scadenza del termine dell'art. 28 cpv. 1 LPR;
ritenuto che l'istanza è pertanto tardiva;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
richiamati gli art. 16, 17 e 28 LPR;
pronuncia:
1. L'istanza di revisione 2 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________ RI1, __________;
- PI1, __________.
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario