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15.2004.35 • TRAC TI 15.2004.35 Generato dall'IA

Appeal Regarding Priority of Creditor Claims in Realization of Co-Ownership Proceeds

Numero d'incarto 15.2004.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The reviewing authority addressed an appeal challenging the distribution order of proceeds from the realization of co-ownership shares in properties, where the distribution favored creditors whose claims were part of an earlier execution seizure group based on the date their requests for continuation of execution were filed, which was within 30 days of the initial seizure for the first group, even though the appealing creditors had lower executive warrant numbers, because the court determined that the priority for distribution among multiple groups of creditors seizing the same assets is governed by the statutory deadlines for joining the group, referencing Article 110 of the Debt Collection and Bankruptcy Act, and thus correctly upheld the priority given to the first group despite the appellant's earlier warrant number.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 113 RFF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 110 cpv. 2 LEF, Art. 110 cpv. 3 LEF; Appeal Regarding Priority of Creditor Claims in Realization of Co-Ownership Proceeds: Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

Parole chiave

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privilegio nel fallimento comproprietà richiesta di pignoramento presupposti legali incasso realizzazione dei beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 5 cpv. 1 LPR
– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv.
Art. 113 RFF
che la motivazione contenuta nello scritto 23 febbraio 2004 dell'Ufficio va confermata nel suo risultato, ancorché il riferimento all'art. 113 RFF non sia pertinente, siccome tale norma concerne le procedure di realizzazione del pegno immobiliare e non le esecuzioni in via di pignoramento;
Art. 17 cpv. 4 LEF
che nel caso di specie, con il (nuovo) provvedimento 23 febbraio 2004 l'Ufficio ha confermato la decisione contestata, sicché non può essere considerato quale riconsiderazione ex art. 17 cpv. 4 LEF;
Art. 110 cpv. 1 LEF
che per quanto concerne queste ultime, l'art. 110 cpv. 1 LEF prevede che i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo e formano ciò che la legge definisce un "gruppo" (cfr.
Art. 110 cpv. 2 LEF
che per quanto concerne queste ultime, l'art. 110 cpv. 1 LEF prevede che i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo e formano ciò che la legge definisce un "gruppo" (cfr. art. 110 cpv. 2 LEF);
Art. 110 cpv. 3 LEF
che i beni pignorati a favore di un gruppo precedente possono essere oggetto del pignoramento a favore del gruppo successivo soltanto nella misura in cui vi è un'eccedenza dopo il pagamento completo dei crediti del gruppo precedente (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF);
Art. 19 LEF
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
art. 110 LEF
Substantive grounds for rejecting the appeal, specifically concerning the grouping and priority of creditors in execution proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 110 LEF

Substantive grounds for rejecting the appeal, specifically concerning the grouping and priority of creditors in execution proceedings.

art. 17 LEF

Cited in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, though the main reasoning rests on Art. 110 LEF.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the dispositive regarding the decision not to levy court fees.

art. 62 OTLEF

Applied in the dispositive regarding the decision not to award legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.35 · Lugano 2 giugno 2004 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Jaques

statuendo sul "ricorso" 18 febbraio 2004 di

RI1 RI2 contro

l’operato dell’CO2e meglio contro lo stato di riparto 9 febbraio 2004 relativo al provento della realizzazione delle quote di comproprietà sui fondi n. __________ e __________ RFD di __________ nelle esecuzioni promosse contro

PI1

da

PI2 (es. __________) rappr. dallo RA1 PI3 (es. __________) PI4 (es. __________) rappr. da RA2

PI5 (es. __________) rappr. da RA3

PI6

(es. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) rappr. dall'RA4 PI7 (es. __________) PI8 (es. __________, __________)) rappr. daRA4

PI9 (es. __________) rappr. dalla RA5

PI10 (es. __________) PI11 (es. __________) rappr. dalla RA6

PI12 (es. __________) rappr. dal RA7

PI13 (es. __________) rappr. dall’RA8

PI14 (es. __________) rappr. dal RA9

viste le osservazioni

14 aprile 2004 dell'CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum

– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

che i ricorsi di __________ RI1 e __________ RI2, riuniti in un singolo atto, possono pertanto essere congiunti;

che il 9 febbraio 2004, l'CO2 ha depositato lo stato di riparto impugnato, stabilendo in particolare il versamento di acconti di fr. 2'185,50, 2'464,70 e 468,65 a favore delle esecuzioni n. __________, risp. __________ e __________, mentre veniva accertata l'assenza di eccedenza a favore di tutti gli altri creditori pignoranti;

che con atto 18 febbraio 2004, i ricorrenti hanno chiesto spiegazioni in merito alle priorità di riparto, constatando come nell'ordine numerico il loro precetto esecutivo (n. __________) si situasse in terza posizione;

che ci si potrebbe chiedere se tale scritto fosse da considerare quale ricorso e non come semplice domanda d'informazione;

che comunque, con provvedimento 23 febbraio 2004, l'Ufficio ha dichiarato irricevibile il "ricorso" di __________ RI1 e __________ RI2 e l'ha stralciato dai ruoli, rilevando come le esecuzioni a favore delle quali era previsto il versamento di un acconto facevano parte del verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001, mentre le altre esecuzioni, compresa quella dei ricorrenti, facevano parte del verbale di pignoramento del 23 aprile 2002, ossia di un gruppo successivo ai sensi degli art. 113 RFF e 144 LEF;

che giusta l’art.

17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta;

che in tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 cons. 3);

che invece se l'ufficio respinge o accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza deve evadere il ricorso sui punti non accolti dall’organo di esecuzione (cfr. CEF 7 novembre 2000 [15.00.122/126], cons. 1.2.2);

che nel caso di specie, con il (nuovo) provvedimento 23 febbraio 2004 l'Ufficio ha confermato la decisione contestata, sicché non può essere considerato quale riconsiderazione ex art. 17 cpv. 4 LEF;

che siccome lo scritto 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e __________ RI2 è stato trattato come ricorso e così comunicato agli altri partecipanti, occorre che questa Camera si pronunci sul provvedimento che ne è l'oggetto;

che la motivazione contenuta nello scritto 23 febbraio 2004 dell'Ufficio va confermata nel suo risultato, ancorché il riferimento all'art. 113 RFF non sia pertinente, siccome tale norma concerne le procedure di realizzazione del pegno immobiliare e non le esecuzioni in via di pignoramento;

che per quanto concerne queste ultime, l'art. 110 cpv. 1 LEF prevede che i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo e formano ciò che la legge definisce un "gruppo" (cfr. art. 110 cpv. 2 LEF);

che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di 30 giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

che i beni pignorati a favore di un gruppo precedente possono essere oggetto del pignoramento a favore del gruppo successivo soltanto nella misura in cui vi è un'eccedenza dopo il pagamento completo dei crediti del gruppo precedente (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF);

che nel caso di specie, l'Ufficio, il 7 novembre 2001, ha pignorato una prima volta i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ a favore dell'esecuzione n. __________ dell'PI2, il quale aveva chiesto la prosecuzione dell'esecuzione già il 24 luglio 2001;

che le esecuzioni n. __________ e __________, per le quali la prosecuzione era stata chiesta il 13 novembre, risp. il 7 dicembre 2001, quindi nel termine di 30 giorni scadente proprio il 7 dicembre 2001, sono entrate a far parte del primo gruppo;

che l'11 marzo 2002, l'Ufficio ha pignorato una seconda volta i medesimi fondi a favore dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta l'8 gennaio 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti per altre procedure";

che sono state inserite in questo secondo gruppo le esecuzioni n. __________ (quella inoltrata dai ricorrenti), __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, la cui prosecuzione era stata chiesta prima dell'10 aprile 2002 (ritenuto che il termine è di 30 giorni e non di un mese, cfr. Ingrid Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 110);

che il 7 agosto 2002, l'Ufficio ha pignorato una terza volta i medesimi fondi a favore dell'esecuzione n. __________, la cui prosecuzione era stata chiesta il 15 aprile 2002, indicando nel verbale come gli stessi fossero già stati "staggiti per altre procedure";

che sono state inserite in questo terzo gruppo le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, la cui prosecuzione era stata chiesta prima del 15 maggio 2002;

che in queste condizioni, l'Ufficio ha rettamente proceduto a pagare in primo luogo i creditori del primo gruppo, in conformità dell'art. 110 cpv. 3 LEF;

che secondo la legge determinante per l'ordine dei gruppi è infatti la data dell'inoltro della domanda di prosecuzione dell'esecuzione e non il numero del precetto esecutivo, sicché è possibile che un'esecuzione con un numero inferiore ad un'altra possa essere inserita in un gruppo successivo, a dipendenza del fatto che l'escusso interponga o no opposizione, della durata della procedura di rigetto dell'opposizione e della diligenza del creditore;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che per evitare incomprensioni del tipo di quelle riscontrate nella fattispecie, l'Ufficio deve attribuire un numero proprio ad ogni gruppo, da iscrivere nell'apposita rubrica della copertina dell'incarto e nel conto generale del debitore, riferirvisi quando indica nel verbale di pignoramento che i beni sono già stati pignorati a favore di un gruppo precedente, menzionando inoltre la data dell'esecuzione del/dei pignoramento/i precedente/i e allestire una graduatoria/stato di riparto (modello n. 35) propria per ogni gruppo (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 146; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 64 ad art. 110 e n. 47 ad art. 146; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 1 ad § 30);

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 110 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dal ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 e __________ RI2, Preonzo, sono congiunte.

2. Il ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI1 è respinto.

3. Il ricorso 18 febbraio 2004 di __________ RI2 è respinto.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a:

–RI1, __________;

– RI2, __________;

– PI1, __________;

–RA1, __________;

– PI3, __________;

– RA2, __________;

– RA3, __________;

– PI7, __________;

– RA4, __________;

– RA5, __________;

PI10, __________;

– RA6;

– RA7, __________;

– RA8, __________;

– RA9, __________

Comunicazione all’CO2, per il tramite dell'CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario