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15.2004.213 • TRAC TI 15.2004.213 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Refusal to Enforce Due to Timely Debtor Opposition

Numero d'incarto 15.2004.213
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an enforcement proceeding initiated by a creditor to collect a damages claim, the debtor timely filed an opposition to the payment order on the same day it was served, which the enforcement office later communicated to the creditor, refusing to proceed with the enforcement based on the opposition. The creditor appealed this refusal, alleging the document showing the opposition was a forgery, but the appellate court rejected the appeal, finding that evidence supported the debtor's timely opposition, and the creditor failed to prove the alleged document tampering, thus affirming the enforcement office's correct decision to halt proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

opposizione. Carente indicazione sull'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore. Interrogatorio del funzionario dell'ufficio a cui l'opposizione è stata dichiarata

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione d'esecuzione opposizione tardiva ordine di pagamento opposizione risarcimento del danno falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive for the decision not to levy court fees or award compensation regarding costs.

art. 70 LEF

Cited in the preamble to the decision, concerning the effect of opposition on enforcement proceedings, which is the core issue resolved by rejecting the appeal (Order 1).

art. 19 LEF

Cited in Order 3 as the legal basis governing the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.213 · Lugano 25 maggio 2005 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’

PI 1

Viste le osservazioni:

13 gennaio 2005 dell’avv. PI 1 e

14 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che RI 1 procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di risarcimento danni;

che in data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________ nei confronti del debitore;

che tale precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004, come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in fotocopia;

che lo stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del funzionario __________ (teste __________), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la data “__________, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);

che il 1° dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da parte del debitore (doc. C);

che con scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitorele era stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;

che l’CO

1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;

che con ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di una manomissione;

che pertanto la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1, ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla quale non figura l’opposizione del debitore;

che delle osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel seguito;

che dalle menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004, come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;

che, al di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;

che il ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: –RI 1,;

– avv. PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario