Enforcement Jurisdiction Dispute Based on Center of Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an enforcement procedure initiated in Ticino, claiming residence in another canton and alleging prior satisfaction of the debt there, arguing the enforcement was initiated in the wrong jurisdiction. The court rejected the challenge against the payment order as untimely since it was properly served publicly, but reviewed the subsequent seizure notice, finding that despite official registration elsewhere, the debtor's center of interest—where they resided, worked 100%, and received mail—was in the enforcing canton, thereby establishing the correct general enforcement jurisdiction under the relevant law, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 LEF, Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Jurisdiction Dispute Based on Center of Interest: The court rejected the challenge against the payment order as untimely since it was properly served publicly, but reviewed the subsequent seizure notice, finding that despite official registration elsewhere, the debtor's center of interest—where they resided, worked 100%, and received mail—was in the enforcing canton, thereby establishing the correct general enforcement jurisdiction under the relevant law, leading to the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article determined the debtor's domicile for the purpose of establishing the correct execution venue, which formed the basis for rejecting the appeal.
Cited in the reasoning as the ground making the continuation of the execution in a wrong venue an absolute nullity, which influenced the admissibility analysis of one part of the appeal.
Cited as the basis for not imposing court fees in the final order.
Cited as the basis for not awarding compensation in the final order.
Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.203 · Lugano 2 febbraio 2005 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 19 novembre 2004 di
RI 1 Curio contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo 8 giugno 2004, dell’avviso di pignoramento 8 ottobre 2004 e della diffida 8 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 10 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il ricorrente allega di essere domiciliato nel Canton Vallese e non nel Ticino, dove sarebbe residente saltuario presso l’abitazione di un’amica, ragione per cui non avrebbe potuto interporre opposizione al precetto esecutivo. A sua detta, la procedura sarebbe già in corso nel Canton Vallese e la creditrice sarebbe già stata tacitata.
2. La censura diretta contro l’emissione del precetto esecutivo è tardiva, siccome esso è stato notificato il 13 luglio 2004 mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. 56/2004), modo di notifica che non viene criticato dal ricorrente.
Invece la censura diretta contro l’avviso di pignoramento va esaminata indipendentemente dalla sua tempestività, poiché la prosecuzione dell’esecuzione a un foro erroneo – contrariamente all’emissione del precetto esecutivo – è motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]).
3. Nel merito, risulta dall’istruttoria eseguita da questa Camera che il ricorrente è iscritto presso il Controllo abitanti del Comune di C__________ (VS) (cfr. “attestation de domicile” 22 settembre 2004 rilasciata dal Comune di C__________, allegata alla risposta della Cancelleria del Comune di __________ allo scritto
20 gennaio 2005 di questa Camera).
Tuttavia egli risiede a __________ e lavora presso la ditta P__________ di __________ con un grado di occupazione del 100% dal 6 giugno 2002 (cfr. risposta del Comune di __________ e scritto 24 gennaio 2005 di P__________); la sua corrispondenza viene inviata alla casella postale n. __________ di __________, e viene ritirata (ad ogni modo è stato il caso della diffida 8 novembre 2004 dell’CO 1, tant’è che il ricorrente è stato presente al pignoramento del 16 novembre 2004, sebbene abbia rifiutato di firmare il verbale).
All’Ufficio esecuzione di __________, della cui giurisdizione fa parte __________, il ricorrente risulta partito per il Ticino dal mese di aprile 2001, motivo per il quale quell’Ufficio, il 14 maggio 2001, ha ritornato le domande di esecuzione inoltrate dalla __________ e dallo __________ (cfr. estratto del registro dei debitori dell’Ufficio di __________ del 26 gennaio 2005).
Le indicazioni che precedono confermano peraltro, in sostanza, quanto esposto dall’Ufficio esecuzione di __________ nelle osservazioni formulate in una precedente procedura ricorsuale che opponeva le stesse parti (cfr. CEF 27 febbraio 2004 [15.03.138], cons. C).
4. Siccome l’escusso risiede a __________, lavora ad __________ e non fa spesso ritorno nel Vallese (cfr. le dichiarazioni del padre raccolte dall’Ufficio esecuzione di __________), ben si può considerare che egli abbia il centro dei propri interessi nel Distretto di __________ e pertanto vi abbia il domicilio ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Non sussiste d’altronde il rischio che egli venga escusso in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________ considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino. Comunque, a scanso di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’ufficio.
5. Il ricorso va pertanto respinto
Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________ RI 1, CP 225 Agno;
– __________ PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1 e all’Office des poursuites de __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario