Third-Party Ownership Claim in Vehicle Seizure: Application of Article 108 LEF
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an enforcement proceeding where vehicles registered to a debtor were seized, third parties challenged the seizure by claiming ownership, leading the enforcement office to assign them deadlines under Article 107 of the Enforcement Act, which the challengers contested by arguing that Article 108 LEF, concerning items in the possession or co-possession of a third party, should apply instead. The court ruled that since the vehicles, though registered to the debtor, were being utilized by his cohabiting partner and son who lived with him, the third parties were to be considered co-possessors, thus validating the application of Article 108 LEF, which mandates that upon contestation by the creditor, the creditor—not the third party—must be granted the term to initiate the action, leading to the annulment of the deadlines previously assigned to the third-party challengers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 LEF, Art. 108 LEF, Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 107 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 5 LEF, Art. 108 cpv. 2 LEF; Third-Party Ownership Claim in Vehicle Seizure: Application of Article 108 LEF: The court ruled that since the vehicles, though registered to the debtor, were being utilized by his cohabiting partner and son who lived with him, the third parties were to be considered co-possessors, thus validating the application of Article 108 LEF, which mandates that upon contestation by the creditor, the creditor—not the third party—must be granted the term to initiate the action, leading to the annulment of the deadlines previously assigned to the third-party challengers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article's provisions (Art. 108 al. 1 n. 1 LEF) were applied because the court found the situation involved co-possession of the seized goods, necessitating the application of Art. 108 instead of Art. 107 LEF for determining the procedure.
This article was implicitly rejected as the main ground for the procedure, as the court instead ruled that Art. 108 LEF applied.
Cited in the reasoning regarding the joinder of procedures (ricorsi), though not explicitly in the operative part ordering the substantive decision.
Cited in the reasoning regarding the joinder of procedures (ricorsi), though not explicitly in the operative part ordering the substantive decision.
Cited in order 5 as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 because no court fees were levied.
Cited in order 4 because no legal fees/indemnities were awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.201/202 · Lugano 25 gennaio 2005 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Piccirilli,
statuendo sui ricorsi 22 novembre 2004 di
RI 1 Gordola e Pierpaolo PI 2, Gordola entrambi rappr. da RA 1 contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. 637087 promossa da
PI 1 nei confronti di PI 2
richiamate le ordinanze presidenziali 24 novembre 2004 con le quali ai ricorsi è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
8 dicembre 2004 di PI 1;
13 dicembre 2004 dell’CO 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede nei confronti di PI 2 per l’incasso del proprio credito;
che in data 20 settembre 2004 l’CO 1 procedeva al pignoramento delle autovetture Chrysler Grand Voyager targata TI __________ e VW Golf targata TI __________, immatricolate a nome dell’escusso;
che tali veicoli venivano dichiarati di proprietà, rispettivamente di RI 1 (Chrysler Grand Voyager) e di PI 2;
che con scritto 25 ottobre 2004 la creditrice PI 1 contestava tali rivendicazioni;
che –di conseguenzal’CO 1 assegnava il 10 novembre 2004 a RI 1 e a PI 2 il termine per promuovere l’azione di cui all’art. 107 LEF;
che contro l’assegnazione di quel termine sono insorti il 22 novembre 2004, con gravami separati, RI 1 e PI 2 sostenendo che alla fattispecie in esame tornerebbe applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;
che delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1);
che i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n. 15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti, così che le due vertenze possono essere congiunte;
che per l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
che se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato dall’ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 5 LEF);
che, se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in copossesso del terzo, si applica l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, impartendo loro l’ufficio un termine di venti giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF);
che il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l’escusso nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF);
che, nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad esempiola moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91; Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107);
che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla convivente e dal figlio dell’escusso, abitante anch’egli con il padre;
che sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi alla fattispecie in esame torna applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;
che avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe dovuto essere assegnato il termine per promuovere l’azione di merito;
che di conseguenza l’assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall’CO 1 dev’essere annullata;
che i ricorsi vanno pertanto accolti;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, , sono congiunte.
2. Il ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto.
2.1. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’CO 1 a RI
1 nell’esecuzione n.__________.
3. Il ricorso 22 novembre 2004 di PI 2, è accolto.
3.1. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell’esecuzione n.__________.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a: – avv. RA 1,
–PI 2,;
PI
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario