Debtor's Appeal on Bearer Mortgage Note Realization Ruled Untimely
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the realization of a bearer mortgage note to satisfy creditors' claims, arguing procedural defects, including not receiving auction conditions, and a violation of a specific execution law article regarding the assignment. The supervisory execution and bankruptcy chamber of the appellate court declared the appeal inadmissible because it was manifestly untimely, noting that the auction notice was published in the official gazette on September 29th and served to the debtor on September 25th, making the November 11th appeal filed after the deadline; additionally, the court noted that the debtor cited rules applicable to real estate pledge realization rather than the manual pledge realization at issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal on Bearer Mortgage Note Realization Ruled Untimely: The supervisory execution and bankruptcy chamber of the appellate court declared the appeal inadmissible because it was manifestly untimely, noting that the auction notice was published in the official gazette on September 29th and served to the debtor on September 25th, making the November 11th appeal filed after the deadline; additionally, the court noted that the debtor cited rules applicable to real estate pledge realization rather than the manual pledge realization at issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for the decision not to levy court fees or assign compensation in the final order.
Cited in the dispositive order regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.198 · Lugano 14 gennaio 2005 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Piccirilli
statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di
RI 1 rappr. da RA 2 contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 PI 2 rappr. dal RA 1 procedura concernente anche PI 3 patrocinato da PA 1 richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2;
26 novembre 2004 del PI 3;
6 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1;
che con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento;
che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne;
che inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF;
che nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la tardività del gravame;
che dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr. doc. E, prodotto dal ricorrente);
che dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso d’incanto già in data 25 settembre 2004;
che di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo;
che abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a* LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - avvRA 2,;
- avv PA 1,;
-RA 1,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario