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15.2004.196 • TRAC TI 15.2004.196 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Regarding Real Estate Pledge Realization Timing

Numero d'incarto 15.2004.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The debtor appealed the decision to proceed with the realization of a real estate pledge, arguing that the creditor's request was premature as the minimum six-month waiting period following the notification of the execution order had not been met according to the relevant statute. The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory provision suspending the running of time periods during litigation only applies to the maximum time limit for requesting realization (two years), and not to the minimum time limit (six months), which had been satisfied since the request for sale was made approximately eight months after the execution order was served.

Regesto Legislator

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Art. 154 LEF, Art. 154 cpv. 1 LEF, Art. 154 cpv. 1 per, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Debtor's Appeal Regarding Real Estate Pledge Realization Timing: The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory provision suspending the running of time periods during litigation only applies to the maximum time limit for requesting realization (two years), and not to the minimum time limit (six months), which had been satisfied since the request for sale was made approximately eight months after the execution order was served.

Parole chiave

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beni immobili domanda di continuazione dell'esecuzione pegno opposizione tardiva periodo di attesa notificazione della decisione domanda di realizzazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 154 LEF

This article defines the minimum period required before a creditor can request the realization of a real property pledge, which was the subject of the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the decision to explain why court fees are not collected in this specific ruling.

art. 62 OTLEF

Cited in the decision to explain why no compensation (indemnities) is awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.196 · Lugano 22 novembre 2004 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

Viste le osservazioni:

16 novembre 2004 di PI 1;

17 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004;

che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa;

che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

che con ricorso 4 novembre 2004 RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv.

1 LEF);

che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo, non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il

20 ottobre 2004;

che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 4 novembre 2004 di RI 1, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RI 1,

– PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario