Arbitral Rejection of Opposition to Execution Invalidates Enforcement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned enforcement actions initiated based on an arbitral award that definitively rejected the debtor's opposition to execution proceedings, where the debtor argued that an arbitral tribunal lacks jurisdiction to reject an opposition in execution matters. The court held that while the appeal against the seizure order was procedurally late, the execution itself was considered void (*nulla*) under relevant law because the rejection of the opposition was issued by an arbitral tribunal, not the competent state judicial authority, thus rendering the subsequent enforcement measures invalid due to a fundamental lack of jurisdiction regarding that specific decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cpv. 2 LEF, Art. 22 LEF, Art. 274c CO, Art. 84 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 22 LALEF; Arbitral Rejection of Opposition to Execution Invalidates Enforcement: The court held that while the appeal against the seizure order was procedurally late, the execution itself was considered void (*nulla*) under relevant law because the rejection of the opposition was issued by an arbitral tribunal, not the competent state judicial authority, thus rendering the subsequent enforcement measures invalid due to a fundamental lack of jurisdiction regarding that specific decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble, this article underpins the nullity of the enforcement measures because the opposition was not validly rejected.
Cited in the preamble, relevant to the grounds for setting aside the enforcement measures based on jurisdiction regarding opposition rejection.
Cited in the preamble, relevant to the grounds for setting aside the enforcement measures based on the concept of the court of the place of execution regarding opposition rejection.
Cited in the preamble, relates to the inadmissibility of the counter-claim filed by PI 1 against the granting of the suspensive effect.
Cited in the preamble, governs the language requirements for the appeal, justifying the rejection of PI 1's procedural requests.
Cited in the preamble, used in conjunction with art. 62 OTLEF to decide on the non-levy of court fees.
Cited in the preamble, used in conjunction with art. 61 OTLEF to decide on the non-levy of court fees and the non-assignment of indemnities.
Cited in the body of the decision (Point 6) for the non-levy of the judicial fee and non-assignment of indemnities.
Cited in the body of the decision (Point 6) for the non-levy of the judicial fee and non-assignment of indemnities.
Cited in the preamble, regulates the procedure for appeals and clarifies the applicability of cantonal law regarding language.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.193 · Lugano 14 gennaio 2005 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walzer
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di
RI 1 patrocinata dall’ PA 1 Contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro
la ricorrente da
PI 1 __________
richiamato il decreto 30 novembre 2004 con cui al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 10 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati gli atti e i documenti;
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Il 16 luglio 2004, PI
1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, allegando parte di una “decisione” 11 maggio 2004 asseritamente emanata dallo “Schiedsgericht __________”, ossia da un tribunale arbitrale, che avrebbe rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (dispositivo n. 2). Il 21 luglio 2004, l’CO 1 ha impartito a quest’ultima un termine di 10 giorni per eventualmente sollevare le eccezioni previste all’art. 81 cpv. 2 LEF. Il 13 settembre 2004, è stato emesso l’avviso di pignoramento, fissato per il 9 settembre 2004. Il 19 novembre 2004, l’escussa è stata diffidata a presentarsi all’Ufficio e a produrre una serie di documenti (ultimo conteggio paga, ecc.).
2. Con ricorso 29 novembre 2004, l’escussa ricorre contro l’avviso di pignoramento e la citazione
19 novembre 2004, facendo valere in sostanza che la procedura di rigetto dell’opposizione non può sottostare ad arbitrato.
3. Il ricorso, in quanto diretto contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004, è manifestamente tardivo, siccome nell’incarto dell’CO 1 figura uno scritto 22 ottobre 2004 che la Polizia cantonale di __________ gli ha indirizzato, dal quale risulta che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’avviso di pignoramento prima del 22 ottobre 2004. Non vi sono d’altronde documenti agli atti che attestino che essa avrebbe impugnato tale atto prima del 29 novembre 2004 né che l’Ufficio avrebbe riconsiderato il suo provvedimento.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [__________]), confermata dal Tribunale federale (__________), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF. Poiché la ricorrente contesta la validità della decisione di rigetto allegata alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione, il ricorso si rivela pertanto ricevibile.
4. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato –come già accennatosi fonda su una decisione (*Beschluss*)
11 maggio 2004, emessa dallo *Schiedsgericht __________ -*la cui sede coincide peraltro con la sede della pretesa creditrice (ossia __________)- con cui viene accolta un’istanza di PI 1 del 9 marzo 2004 intesa a ottenere la condanna dell’escussa al pagamento in favore della controparte di fr. 3'080.- e interessi a titolo di canoni di locazione. Oltre a tale dispositivo di merito, il tribunale arbitrale ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al __________ dell’UE __________.
Orbene, a prescindere dalla circostanza (che qui può rimanere solo evocata) secondo cui, nel caso di locazione di locali d’abitazione –come in concretole parti non avrebbero potuto escludere la competenza delle autorità di conciliazione e giudiziarie in favore di un tribunale arbitrale per quanto riguarda il merito della lite (art. 274c CO), come pure a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza della procedura e sull’esecutività del “lodo”, dev’essere puntualizzato che il rigetto dell’opposizione (definitivo o provvisorio che sia) non può essere pronunciato da un tribunale arbitrale, competendo una tale decisione
esclusivamente all’autorità giudiziaria dello Stato (Stücheli,Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 64; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 9 ad art. 79 e n. 19 ad art. 84; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 19 ad art.
79 e N. 27 ad art. 84, con rif.). Conseguendone la nullità del rigetto definitivo dell’opposizione pronunciato dallo *Schiedsgericht __________*, per carenza di giurisdizione, ovvero non rientrando nel concetto di *giudice del* *luogo dell’esecuzione* di cui all’art. 84 LEF. Da cui a sua volta la nullità dei provvedimenti esecutivi impugnati –in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LEF- dovendosi accertare la perdurante validità dell’opposizione interposta al precetto esecutivo.
5. Nello stesso incarto, la società procedente –con data 17 dicembre 2004- propone una *Beschwerde* (ossia un reclamo) con cui contesta l’avvenuta concessione dell’effetto sospensivo, si oppone al ricorso in esame e chiede che la procedura sia svolta in lingua tedesca, nonché che le venga trasmessa la versione tedesca del ricorso con la fissazione di un termine per poter presentare osservazioni (la procedura nel frattempo dovendosi sospendere). A prescindere dal fatto che l’ordinamento processuale ticinese non prevede nessuna possibilità di ricorso contro la concessione dell’effetto sospensivo (art. 22 LALEF), l’allegato di PI
1 risulta comunque infondato nel merito per quanto considerato ai punti precedenti, mentre –sulla questione della lingua-, occorre ricordare alla parte come la procedura di ricorso sia disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non già regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). Orbene, l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana. D’altronde, le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron, n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2), che nel Ticino è l'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI). Alla *Beschwerde* in esame non può quindi essere dato nessun seguito, data la sua fondamentale irricevibilità.
6. Il ricorso di RI 1 va invece accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per tutti questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 79, 84; 22 LALEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il reclamo (*Beschwerde*)
17 dicembre 2004 di PI 1 è irricevibile.
2. Il ricorso 29 novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è accolto.
Di conseguenza, l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n° __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ sono nulli.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: – avv. __________ PA 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario