Debtor's Appeal Against Refusal to Grant Delay in Forced Property Sale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an enforcement proceeding concerning the forced sale of property initiated by a creditor against a debtor, the debtor appealed the enforcement office's refusal to grant a delay in the sale, which was based on the creditor's negative opinion, arguing that the official did not allow the debtor the opportunity to prove their ability to pay an offered down payment. The court found the refusal premature because, while the enforcement official has discretion in granting a delay under the relevant law, and the creditor's opinion is considered, the debtor must be given a chance to demonstrate their ability to pay the first installment; thus, the court upheld the appeal, annulled the refusal, and ordered the enforcement office to set a short deadline for the debtor to pay the offered installment, failing which the delay request would be rejected, and the sale process would resume.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 LEF, Art. 123 cpv.1 LEF, Art. 156 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, Art. 156 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Appeal Against Refusal to Grant Delay in Forced Property Sale: The court found the refusal premature because, while the enforcement official has discretion in granting a delay under the relevant law, and the creditor's opinion is considered, the debtor must be given a chance to demonstrate their ability to pay the first installment; thus, the court upheld the appeal, annulled the refusal, and ordered the enforcement office to set a short deadline for the debtor to pay the offered installment, failing which the delay request would be rejected, and the sale process would resume.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was upheld, annulling the prior decision regarding the request for a deferment (dilazione) under this article.
Cited as the provision that makes Art. 123 LEF applicable to the realization of pledge procedure.
Cited in the context of not levying court fees/costs.
Cited in the context of not awarding legal aid/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.191 · Lugano 15 dicembre 2004 FP/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Piccirilli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 25 ottobre/19 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 13 dicembre 2002 la PI 1 inoltrava la domanda di vendita della part. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa nei confronti di RI 1;
che il 19 ottobre 2004 la debitrice chiedeva all’CO 1 la concessione di una dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF;
che con scritto 20 ottobre 2004 l’CO 1 comunicava all’escussa che tale richiesta veniva rifiutata, sulla base del preavviso negativo formulato dalla PI 1, e di conseguenza sarebbe stato pubblicato l’incanto della part. __________ RFD di __________;
che contro tale decisone si è aggravata, con ricorso 26 ottobre 2004, RI 1 sostenendo che l’CO 1 non avrebbe dovuto chiedere l’opinione della creditrice per decidere se concedere o meno la dilazione;
che inoltre la ricorrente sostiene di essere stata raggiunta dalla decisione dell’CO
1 senza essere stata messa nella condizione di poter versare la prima rata di fr. 100'000.-- , offerta da lei stessa;
che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che in virtù dell’art. 123 cpv.1 LEF, applicabile anche della procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo;
che il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, già al momento della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);
che l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 15 ad art. 123 LEF);
che il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione, tanto che differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);
che il creditore non è coinvolto nella decisione di concessione della dilazione, tuttavia ciò non esclude che egli possa esprimere preventivamente all’ufficio le sue obiezioni contro l’eventuale accoglimento della domanda del debitore (cfr. cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 27 ad art. 123 LEF);
che nel caso in esame la creditrice, interpellata dall’CO 1, si è opposta alla concessione della dilazione sostenendo che la debitrice, essendo trascorsi quasi due anni dalla domanda di vendita, avrebbe già da tempo potuto regolare la propria posizione debitoria;
che tuttavia alla debitrice non è stata concessa la possibilità di dimostrare la propria volontà di pagare l’acconto di fr. 100'000.--da lei offerto;
che la decisione dell’CO 1 di rifiutare la concessione della dilazione appare quindi prematura e deve essere annullata;
che, viste le circostanze, appare adeguato che l’ufficio fissa alla ricorrente un termine breve per procedere al pagamento dell’importo di fr. 100'000.--, in caso contrario la domanda di dilazione sarà già per questo respinta e l’CO 1 procederà immediatamente alla pubblicazione del bando d’incanto della part. __________ RFD di __________;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 123, 156 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
26 ottobre 2004 di RI 1, è accolto.
1.1. Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2004 dell’CO 1 è annullata.
1.2. E’ fatto ordine all’CO 1 di fissare a RI 1 un termine per versare l’importo di fr. 100'000.-- a titolo di acconto nell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – avv. RA 1;
– PI 1,.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario